Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 13/03/1988 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 14 L.R. 7 giugno 1980, n. 79 e dell'art. 15 della L.R. 30 maggio 1985, n. 65, i controlli di qualità dei laboratori ospedalieri ed [...] |
Art. 2. 1. In particolare ogni laboratorio deve effettuare: |
Art. 3. 1. Il controllo di qualità giornaliero deve attuarsi in uno dei modi che seguono: |
Art. 4. 1. Il Comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 16 della Legge Regionale 30 maggio 1985, n. 65, stabilisce i limiti [...] |
Art. 5. 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7 giugno 1980, n. 79 e dell'art. 15 della Legge Regionale 30 maggio 1985, n. 65, i controlli di qualità dei laboratori [...] |
Art. 6. 1. In particolare ogni laboratorio deve effettuare: |
Art. 7. 1. Il controllo di qualità giornaliero deve attuarsi in uno dei modi che seguono: |
Art. 8. 1. Il Comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 16 della L.R. 30 maggio 1985, n. 65, stabilisce i limiti oltre i quali [...] |
Art. 9. 1. Il Comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia di cui all'art. 18 della L.R. 7 giugno 1980, n. 79, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 16 della L.R. 30 [...] |
Art. 10. 1. Il Comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 16 della L.R. 30 maggio 1985, n. 65, è incaricato, sulla scorta delle [...] |
Art. 11. 1. Il Servizio Igiene pubblica del Settore Sanità e Igiene della Regione effettua, in collaborazione con le U.S.S.L. competenti, ispezioni presso i laboratori al fine di accertare l'osservanza [...] |
§ 2.1.120 - R.R. 13 marzo 1988, n. 1. [1]
Regolamento del controllo di qualità in ematologia e coagulazione.
(B.U. 23 marzo 1988, n. 12, 1° suppl. ord.).
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 14
1. In particolare ogni laboratorio deve effettuare:
a) il controllo giornaliero a carattere aperto intralaboratorio, di cui al successivo art. 3, primo e secondo comma;
b) il controllo indicativamente mensile a carattere cieco interlaboratorio, di cui al successivo art. 3, terzo e quarto comma.
2. I controlli di cui ai punti a) e b) riguardano la quantificazione dei seguenti parametri:
- globuli rossi
- globuli bianchi
- ematocrito
- emoglobina
- piastrine.
1. Il controllo di qualità giornaliero deve attuarsi in uno dei modi che seguono:
a) mediante l'utilizzo di controlli ematologici a concentrazione nota o programmi di controllo giornalieri forniti da ditte indicate in un elenco predisposto dal Comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 16 della
b) mediante l'utilizzo di campioni di sangue predisposti in laboratorio ed utilizzati con la tecnica «ieri» e «oggi» e controllati settimanalmente con gli standards ematologici di riferimento forniti dalle ditte di cui al precedente punto a).
Il controllo giornaliero può essere integrato da sistemi di controllo statistico senza campione di controllo come, per esempio, quello basato sull'utilizzo dell'algoritmo di Bull.
2. I laboratori sono tenuti a compilare giornalmente le carte di Shewart.
3. Il controllo mensile a carattere cieco interlaboratorio è organizzato dal Servizio Igiene pubblica del Settore Sanità e Igiene della Regione secondo le indicazioni metodologiche fornite dal Comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 16 della
4. I dati di cui al precedente comma devono essere trasmessi a cura del responsabile di ciascun laboratorio al Servizio Igiene pubblica del Settore Sanità e Igiene della Regione.
1. Il Comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 16 della
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 14 della
1. In particolare ogni laboratorio deve effettuare:
a) il controllo giornaliero a carattere aperto intralaboratorio, di cui al successivo art. 7, primo e secondo comma;
b) il controllo mensile a carattere cieco interlaboratorio, di cui al successivo art. 7, terzo e quarto comma;
2. I controlli di cui ai punti a) e b) riguardano la quantificazione dei seguenti parametri:
- tempo di protrombina (OT)
- tempo di tromboplastina parziale attivato (APTT)
- fibrinogeno
- antitrombina III.
1. Il controllo di qualità giornaliero deve attuarsi in uno dei modi che seguono:
a) mediante l'utilizzo di plasmi di controllo del commercio o la partecipazione a uno dei programmi di controllo giornaliero forniti da ditte indicate in un elenco predisposto dal Comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 16 della
b) mediante l'uso di pool di plasmi preparati in laboratorio, uno da soggetti normali e l'altro da soggetti in trattamento con anticoagulanti orali e conservati congelati.
2. I laboratori sono tenuti a compilare giornalmente le carte di Shewart.
3. Il controllo mensile a carattere cieco interlaboratorio è organizzato dal Servizio Igiene pubblica del Settore Sanità e Igiene della Regione secondo le indicazioni metodologiche fornite dal Comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia, sentito il Comitato tecnico consultivo, di cui all'art. 16 della
4. I dati di cui al precedente comma devono essere trasmessi a cura del responsabile di ciascun laboratorio al Servizio Igiene pubblica del Settore Sanità e Igiene della Regione.
1. Il Comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 16 della
1. Il Comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia di cui all'art. 18 della
1. Il Comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 16 della
2. In caso di mancata correzione delle inefficienze operative riscontrate, il Comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 16 della
1. Il Servizio Igiene pubblica del Settore Sanità e Igiene della Regione effettua, in collaborazione con le U.S.S.L. competenti, ispezioni presso i laboratori al fine di accertare l'osservanza di quanto disposto dal presente regolamento, segnalando al Comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia e al Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 16 della
[1] Abrogato dall'art. 5 della