Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 14/05/1985 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Composizione e nomina della commissione amministrativa. |
Art. 2. Durata in carica della commissione amministrativa. |
Art. 3. Dimissioni dei membri della commissione amministrativa. |
Art. 4. Attribuzioni della commissione amministrativa. |
Art. 5. Atti della commissione amministrativa. |
Art. 6. Elezione del presidente della commissione amministrativa. |
Art. 7. Attribuzioni del presidente. |
Art. 8. Funzionamento della commissione amministrativa. |
Art. 9. Strutture organizzative. |
Art. 10. Funzioni del direttore amministrativo-segretario generale e del direttore sanitario. |
Art. 11. Coordinamento funzionale. |
Art. 12. Composizione del comitato tecnico-consultivo. |
Art. 13. Finanziamento e contabilità. |
§ 2.1.99 - R.R. 14 maggio 1985, n. 5. [1]
Regolamento di organizzazione e funzionamento dei presidi sanitari multizonali di cui alla L.R. 6 agosto 1984, n. 41.
(B.U. 18 maggio 1985, n. 20, 1 suppl. ord.).
Titolo I
COMMISSIONI AMMINISTRATIVE DEI PRESIDI SANITARI MULTIZONALI DI ASSISTENZA
OSPEDALIERA E DI RIABILITAZIONE
Art. 1. Composizione e nomina della commissione amministrativa.
1. A norma dell'art. 7 della
2. La costituzione della commissione è dichiarata con decreto del presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 14 della
Art. 2. Durata in carica della commissione amministrativa.
1. La commissione amministrativa di cui all'art. 7, quarto comma, della
Art. 3. Dimissioni dei membri della commissione amministrativa.
1. Le dimissioni dei singoli membri della commissione amministrativa sono presentate al presidente della commissione stessa il quale le comunica, entro i successivi otto giorni, al presidente del comitato di gestione ed al presidente dell'organo collegiale che ha effettuato la nomina.
2. Le dimissioni dalla commissione amministrativa dei membri nominati dall'assemblea generale dell'ente responsabile dei servizi di zona, non comportano le dimissioni dal comitato di gestione nel cui ambito è stata effettuata la scelta dei membri stessi a norma dell'art. 7, quarto comma, della
3. La surrogazione dei membri dimissionari viene effettuata dallo stesso organo collegiale che ha provveduto alla nomina, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, quinto comma, della
Art. 4. Attribuzioni della commissione amministrativa.
1. A norma dell'art. 8 della
2. A norma dell'art. 9 della
Art. 5. Atti della commissione amministrativa.
1. Gli atti della commissione amministrativa vengono assunti in forma di deliberazione e sono soggetti al controllo di cui all'art. 13 della
Art. 6. Elezione del presidente della commissione amministrativa.
1. Per procedere all'elezione del presidente, la commissione amministrativa è convocata in prima seduta dal presidente del comitato di gestione integrato.
2. Il presidente è eletto a scrutinio segreto fra i quattro membri nominati dall'assemblea generale dell'ente responsabile dei servizi di zona a norma dell'art. 7, settimo comma, della
Art. 7. Attribuzioni del presidente.
1. Spetta al presidente della commissione amministrativa:
a) convocare e presiedere la commissione amministrativa, nonché formulare l'ordine del giorno delle singole sedute;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni della commissione amministrativa nei confronti di terzi e del personale dipendente;
c) trasmettere al comitato di gestione integrato le proposte della commissione amministrativa inerenti alle materie di cui all'art. 9, primo e secondo comma, e all'art. 13 della
2. Il presidente della commissione amministrativa ha la facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del comitato tecnico consultivo del presidio multizonale di cui all'art. 11 della
3. Spetta altresì al presidente adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza della commissione amministrativa, quando la necessità e l'urgenza non consentano la convocazione della stessa, anche con procedure abbreviate.
4. Nel caso previsto dal comma precedente le determinazioni del presidente sono assunte in forma di ordinanza, sentito il parere del direttore sanitario e del direttore amministrativo-segretario generale del presidio e sono soggette a ratifica della commissione amministrativa, che a tal fine deve essere convocata immediatamente per una seduta da tenersi entro i quindici giorni successivi all'adozione dell'atto da ratificare.
Art. 8. Funzionamento della commissione amministrativa.
1. La commissione amministrativa è convocata e presieduta dal presidente, con le modalità vigenti per il comitato di gestione dell'U.S.S.L. di appartenenza.
2. A norma dell'art. 10 della
3. La sede della commissione amministrativa è presso il presidio multizonale.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI PRESIDI MULTIZONALI DI ASSISTENZA
OSPEDALIERA E DI PREVENZIONE
Art. 9. Strutture organizzative.
1. Per le esigenze di funzionamento del presidio multizonale sono costituiti distinti uffici alle dipendenze, rispettivamente, del direttore sanitario e del direttore amministrativo-segretario generale del presidio.
2. Gli uffici di cui al comma precedente sono articolati in unità operative o «direzioni», a ciascuna delle quali è preposto un dirigente responsabile.
3. Il comitato di gestione integrato, su proposta della commissione amministrativa, predispone per l'approvazione dell'assemblea generale il nuovo assetto organizzativo degli uffici dei presidi multizonali di competenza, nei limiti del contingente di posti di organico del personale esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in conformità all'assetto organizzativo previsto dall'ordinamento regionale per le U.S.S.L.
Art. 10. Funzioni del direttore amministrativo-segretario generale e del direttore sanitario.
1. Nell'ambito del presidio multizonale il direttore amministrativo- segretario generale e il direttore sanitario assumono, per le rispettive competenze, le funzioni proprie del dirigente coordinatore amministrativo e del dirigente coordinatore sanitario delle U.S.S.L.; esercitano altresì collegialmente le funzioni di ufficio di direzione di cui agli artt. 9 e 10 della
2. In particolare, il direttore amministrativo-segretario generale e il direttore sanitario sono preposti collegialmente all'organizzazione, al coordinamento ed al funzionamento del presidio multizonale e, singolarmente, per quanto di rispettiva competenza, alla gestione del personale e del relativo stato giuridico in conformità alle norme del
3. I provvedimenti di competenza del dirigente coordinatore amministrativo della U.S.S.L. di cui all'art. 16 del
4. A norma dell'art. 10, secondo comma, della
5. Il direttore amministrativo-segretario generale svolge le funzioni di segretario della commissione amministrativa, delle cui deliberazioni cura l'attuazione.
Art. 11. Coordinamento funzionale.
1. Il direttore amministrativo-segretario generale e il direttore sanitario del presidio multizonale concorrono con l'ufficio di direzione della U.S.S.L. all'elaborazione e verifica dei programmi di attività delle stesse U.S.S.L., formulando proposte per la necessaria integrazione delle attività di medicina specialistica e di prevenzione esercitate dalle U.S.S.L. e dal presidio multizonale, sulla base di programmi annuali.
Art. 12. Composizione del comitato tecnico-consultivo.
1. Nell'ambito del presidio multizonale, la commissione amministrativa istituisce il comitato tecnico-consultivo di cui all'art. 11 della
a) il direttore amministrativo-segretario generale ed il direttore sanitario del presidio;
b) quattro primari;
c) due aiuti;
d) due assistenti;
e) due infermieri;
f) un tecnico di laboratorio.
2. I membri di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) sono eletti dai dipendenti di pari qualifica nell'ambito delle rispettive categorie.
3. Il comitato tecnico-consultivo dura in carica cinque anni dalla nomina ed elegge il proprio presidente fra i membri di cui alla lett. a) del precedente secondo comma, nonché il segretario.
4. Alle sedute del comitato di cui al presente articolo possono intervenire il presidente del comitato di gestione integrato e il presidente della commissione amministrativa.
Art. 13. Finanziamento e contabilità.
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 12 della
2. Su proposta della commissione amministrativa, il comitato di gestione integrato può disporre per l'attività finanziaria del presidio l'apertura di un conto di tesoreria separato presso il tesoriere della U.S.S.L. o altro istituto di credito in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
[1] Abrogato dall’art. 1 della