§ 2.1.71 - L.R. 30 novembre 1981, n. 66.
Norme per la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:30/11/1981
Numero:66


Sommario
Art. 1.  Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive.
Art. 2.  Esercizio delle funzioni.
Art. 3.  Destinatari.
Art. 4.  Articolazione degli interventi.
Art. 5.  Prestazioni di primo livello.
Art. 6.  Prestazioni di secondo livello.
Art. 7.  Prestazioni integrative.
Art. 8.  Tipi e periodicità degli accertamenti relativi alle attività sportive.
Art. 9.  Revisione dei certificati di non-idoneità definitiva.
Art. 10.  Commissione regionale d'appello.
Art. 11.  Controllo antidoping.
Art. 12.  Adempimenti degli enti organizzatori.
Art. 13.  Aggiornamento e qualificazione professionale.
Art. 14.  Utilizzo delle palestre, impianti ed attrezzature sportive ad uso scolastico.
Art. 15.  Norma transitoria.
Art. 15 bis.  (Delegificazione).
Art. 16.  Norma finanziaria.


§ 2.1.71 - L.R. 30 novembre 1981, n. 66.

Norme per la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive.

(B.U. 2 dicembre 1981, n. 48).

 

     Art. 1. Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive.

     1. La regione Lombardia provvede, nell'ambito della programmazione sanitaria, alla promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva della popolazione quale mezzo efficace di promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica e assicura l'igiene e la tutela sanitaria dell'attività sportive.

 

     Art. 2. Esercizio delle funzioni.

     1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, le Aziende sanitarie locali operano attraverso i propri presidi, servizi ed unità operative ed in particolare attraverso i Servizi di medicina dello sport [1].

     2. Le funzioni suddette sono altresì svolte dai presidi e servizi multizonali identificati dal piano sanitario regionale e dai centri di medicina sportiva già del C.O.N.I.

     3. Per l'esercizio coordinato delle funzioni previste dalla presente legge il piano sanitario regionale stabilisce presso quali U.S.S.L. si costituisce il dipartimento ai sensi del quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39.

 

     Art. 3. Destinatari.

     1. Gli interventi di tutela sanitaria delle attività sportive sono svolti a norma delle leggi vigenti, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

     2. Tali interventi riguardano:

     a) tutti i cittadini, per quanto attiene alla promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva;

     b) gli alunni e studenti che svolgono attività motoria finalizzata e sportiva nell'ambito scolastico;

     c) gli aderenti ad associazioni o società sportive che praticano o intendono praticare attività a carattere motorio-formativo o attività con prevalente carattere sportivo-ricreativo non agonistiche, anche organizzate dai comuni, dalle federazioni sportive nazionali affiliate al C.O.N.I., dagli enti di promozione sportiva, dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche, dagli organi statali ai fini dei giochi della gioventù;

     d) coloro che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche ad ogni livello nell'ambito delle federazioni affiliate al C.O.N.I.; o di altre organizzazioni riconosciute dal C.O.N.I. stesso.

 

     Art. 4. Articolazione degli interventi.

     1. Gli interventi di educazione sanitaria motoria e sportiva e di tutela sanitaria delle attività sportive sono effettuati nell'ambito delle attività di prevenzione svolte dalle U.S.S.L. e comprendono:

     a) prestazioni di primo livello previste dal successivo art. 5;

     b) prestazioni di secondo livello previste dal successivo art. 6;

     c) prestazioni integrative previste dal successivo art. 7.

 

     Art. 5. Prestazioni di primo livello.

     1. Le prestazioni di primo livello sono gratuite e sono costituite da:

     a) interventi di educazione sanitaria motoria e sportiva correlati con l'educazione alimentare ed ecologica;

     b) accertamenti e certificazioni di idoneità generica alle attività fisico-sportive svolte nell'ambito scolastico a favore dei soggetti di cui al precedente art. 3, secondo comma, lettera b);

     c) accertamenti e certificazioni di idoneità generica per i soggetti di cui al precedente art. 3, secondo comma, lettera c), per coloro che praticano attività sportive agonistiche per le quali, a norma della legislazione vigente, non sia richiesta attestazione di idoneità specifica, ed infine per i tecnici sportivi e ufficiali di gara, ove richiesto dai regolamenti sanitari delle federazioni sportive nazionali;

     d) vaccinazioni antitetaniche per lo svolgimento di attività sportive previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 e successive modificazioni.

     2. Le prestazioni di cui al presente articolo sono erogate dalle U.S.S.L. a norma degli articoli 7 e 8 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39.

     3. Le certificazioni previste dalle lettere b) e c) del precedente comma sono rilasciate dai medici generici e pediatri a ciò preposti, dipendenti o convenzionati con le U.S.S.L., nonché dai medici addetti alla medicina scolastica, e sono redatte in conformità ad uno schema-tipo approvato dalla giunta regionale.

     4. Ai fini del rilascio delle certificazioni, in caso di dubbio sull'idoneità del soggetto, spetta al medico di cui al comma precedente stabilire e richiedere i necessari accertamenti da parte dei servizi o delle unità operative o dei presidi multizonali di cui ai successivi art. 6 e 7.

     5. Il rilascio delle certificazioni, redatte in conformità ad uno schema-tipo approvato dalla giunta regionale, spetta comunque ai medici di cui al precedente terzo comma.

 

     Art. 6. Prestazioni di secondo livello.

     1. Le prestazioni di secondo livello sono costituite da:

     a) accertamenti iniziati e periodici finalizzati al rilascio delle certificazioni di idoneità specifica, per i soggetti di cui al precedente art. 3, secondo comma, lett. d);

     b) interventi tecnici e di consulenza nonché accertamenti sanitari richiesti dai medici di cui al precedente art. 5, quarto comma;

     c) prestazioni di medicina sportiva richieste dai servizi o dalle unità operative delle U.S.S.L.;

     d) controlli antidoping da eseguirsi secondo le disposizioni del successivo art. 11.

     2. Le prestazioni di cui al comma precedente sono gratuite, esclusi i controlli di cui alla lett. d), e sono erogate da apposite unità operative costituite in presidi multizonali individuati dal piano sanitario regionale.

     3. Le certificazioni di cui al precedente primo comma, lett. a) sono rilasciate:

     - dai medici specialisti in medicina dello sport operanti nei Servizi di medicina dello sport delle Aziende sanitarie locali, nei centri di medicina dello sport pubblici o privati accreditati, in base ai requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il CONI, o in studi medici privati di medicina dello sport, in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il CONI, allo scopo autorizzati nel solo ambito del regime privatistico ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1, della legge 30 novembre 1998, n. 419) [2];

     - dal personale sanitario dei centri di medicina dello sport di cui al precedente art. 2, secondo comma, che richieda di continuare a prestare la propria attività nei predetti centri e sia in possesso dei requisiti per essere convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Dette certificazioni sono redatte in conformità ad uno schema-tipo approvato dalla giunta regionale [3].

 

     Art. 7. Prestazioni integrative. [4]

     [1. Il piano sanitario regionale individua quali tra i presidi multizonali di cui al precedente art. 6 svolgono inoltre:

     a) attività integrative di supporto nei casi in cui si richiedano indagini funzionali di particolare complessità e particolari sussidi strumentali;

     b) attività di prevenzione, di terapia e di riabilitazione;

     c) attività didattiche, di consulenza e di ricerca scientifica in materia di medicina dello sport;

     d) accertamenti diagnostici e psico-terapeutici in relazione ai problemi derivanti dalla pratica di attività sportivo-agonistiche;

     e) gli accertamenti sanitari richiesti dalla commissione regionale d'appello di cui al successivo art. 10.]

 

     Art. 8. Tipi e periodicità degli accertamenti relativi alle attività sportive. [5]

     [1. Fino all'entrata in vigore del piano sanitario nazionale i controlli sanitari ai fini delle certificazioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge sono effettuati in conformità al disposto dell'art. 5, ultimo, comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con legge 29 febbraio 1980, n. 33 sulla base dei criteri generali che saranno adottati dal ministro della sanità.

     2. Entro 90 giorni dalla data di emanazione dei predetti criteri generali, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce la periodicità e le caratteristiche tecniche e metodologiche degli accertamenti relativi alle attività sportive ai fini delle certificazioni di cui al precedente primo comma e aggiorna, ove necessario, gli schemi-tipo di certificazione.

     3. Con lo stesso provvedimento vengono inoltre stabilite le tariffe delle prestazioni non gratuite.

     4. Fino all'emanazione delle disposizioni regionali di cui al precedente secondo comma l'accertamento dell'idoneità generica e specifica alle attività sportive è effettuato secondo le disposizioni vigenti, in conformità agli schemi-tipo di certificazione approvati dalla giunta regionale.]

 

     Art. 9. Revisione dei certificati di non-idoneità definitiva.

     1. Il medico che accerta nei confronti dei soggetti di cui al precedente art. 3, secondo comma, lett. d), l'assenza o la perdita dei requisiti di idoneità specifica previsti per ciascuna pratica sportiva, emette un certificato di «non-idoneità definitiva», redatto in conformità ad uno schema-tipo approvato dalla giunta regionale e lo invia, con raccomandata R.R., entro cinque giorni, all'interessato, alla federazione sportiva nazionale o all'ente sportivo riconosciuto a cui il soggetto è iscritto e alla commissione regionale d'appello di cui al successivo art. 10.

     2. L'interessato, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del certificato di cui al comma precedente, può proporre istanza di revisione alla predetta commissione regionale d'appello.

     3. L'istanza può essere corredata da certificati o da accertamenti di parte.

     4. Nel corso del procedimento l'interessato è assistito, ove lo abbia richiesto in sede di istanza, da un medico di sua fiducia, cui il presidente della commissione comunica, con preavviso di almeno dieci giorni, la data di riunione della commissione stessa.

     5. Copia della decisione deve essere inviata con raccomandata R.R. all'interessato e ai soggetti di cui al primo comma del presente articolo a cura della segreteria della commissione regionale d'appello.

     6. La decisione della commissione regionale d'appello è definitiva.

     7. L'elenco dei non-idonei viene conservato presso la sede della commissione.

 

     Art. 10. Commissione regionale d'appello. [6]

     1. La Giunta regionale costituisce una commissione regionale d’appello, determinando il numero dei componenti, le modalità di funzionamento nonché l’entità degli eventuali compensi spettanti ai componenti.

 

     Art. 11. Controllo antidoping. [7]

     [1. Le funzioni in materia di controllo antidoping sono esercitate a norma dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 d'intesa con le federazioni sportive nazionali del C.O.N.I., e vengono richieste alle U.S.S.L. competenti.

     2. Gli adempimenti relativi al controllo antidoping sono assicurati:

     a) per quanto concerne il prelievo delle sostanze biologiche dei medici di cui al penultimo comma del precedente art. 6;

     b) per quanto attiene agli esami di laboratorio dagli istituti o laboratori individuati dal piano sanitario regionale abilitati ad eseguire il tipo di analisi di cui al decreto del ministro della sanità in data 5 luglio 1975, «Elenchi delle sostanze capaci di modificare le energie naturali nonché le modalità di prelievo dei liquidi biologici e relativi metodi di analisi», pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 settembre 1975.

     3. Gli oneri finanziari relativi agli accertamenti di cui al precedente comma lettere a) e b) sono a carico di chi richiede il controllo.]

 

     Art. 12. Adempimenti degli enti organizzatori.

     1. Le società e le associazioni sportive sono tenute a subordinare il tesseramento agonistico e la partecipazione alle attività agonistiche agli accertamenti e alle certificazioni di idoneità previsti dalla presente legge, e hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la relativa documentazione.

     2. Spetta agli enti organizzatori delle manifestazioni sportive assicurare a proprie spese, per i partecipanti alle competizioni, i servizi di assistenza, di controllo medico e di pronto soccorso previsti dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali ed internazionali, anche se non espressamente contemplati dalle leggi.

     3. Spetta agli enti organizzatori delle manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attività sportivo-ricreative assicurare a proprie spese i servizi di pronto soccorso previsti dalla normativa vigente.

 

     Art. 13. Aggiornamento e qualificazione professionale. [8]

     [1. La giunta regionale, allo scopo di assicurare un adeguato aggiornamento professionale del personale medico che opera nel settore dell'educazione sanitaria motoria e della tutela sanitaria delle attività sportive, promuove, mediante convenzioni con le università degli studi, l'aggiornamento del personale stesso.

     2. La giunta regionale istituisce, nell'ambito del piano sanitario regionale e in conformità coi piani per la formazione professionale degli operatori sanitari infermieristici e tecnici, corsi di formazione per massaggiatori sportivi anche valendosi della collaborazione della F.M.S.I. del C.O.N.I.

     3. La giunta regionale istituisce altresì, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il C.O.N.I. e con la F.M.S.I., un corso di recupero inteso a far conseguire a coloro i quali esercitano di fatto, da almeno cinque anni, attività di massaggiatori sportivi presso società o associazioni sportive affiliate o riconosciute dal C.O.N.I., le mansioni di massaggiatore sportivo.

     4. Il corso ha durata biennale e viene organizzato a livello provinciale o interprovinciale, con le modalità che saranno stabilite con deliberazione della giunta regionale, avuto riguardo della normativa contenuta nel decreto del ministro della sanità 5 luglio 1975, «Determinazione delle materie fondamentali di insegnamento per quanto concerne i corsi per massaggiatori sportivi», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 settembre 1975.

     5. Il corso deve comunque prevedere l'insegnamento di materie teoriche ed esercitazioni pratiche per un totale di duemila ore ripartite nell'arco del biennio.

     6. L'attestazione della qualità di massaggiatore sportivo è rilasciata dal presidente della giunta regionale.]

 

     Art. 14. Utilizzo delle palestre, impianti ed attrezzature sportive ad uso scolastico. [9]

     [1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, gli enti responsabili dei servizi di zona, fermo restando quanto disposto dall'art. 28 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e salve le competenze degli organi collegiali della scuola, possono stipulare convenzioni con le amministrazioni scolastiche interessate per l'utilizzo al di fuori dell'orario scolastico delle palestre, impianti ed attrezzature sportive esistenti nelle scuole.

     2. Le convenzioni di cui al precedente comma sono redatte sulla base di una convenzione-tipo predisposta dalla giunta regionale.]

 

     Art. 15. Norma transitoria. [10]

     [1. In attesa delle indicazioni del piano sanitario regionale i servizi di secondo livello per la tutela sanitaria delle attività sportive direttamente gestite dalle amministrazioni provinciali vengono trasferiti all'ente responsabile dei servizi di zona nel cui ambito è situato il comune capoluogo di provincia e continuano a svolgere la loro attività anche a favore delle U.S.S.L. ubicate nel territorio provinciale sulla base di apposite convenzioni.]

 

          Art. 15 bis. (Delegificazione). [11]

     [1. L’allegato “A” e l’allegato “B” sono abrogati con effetto dalla data di pubblicazione dei provvedimenti previsti dal comma 3 dell’articolo 6.]

 

     Art. 16. Norma finanziaria.

     1. La regione assicura il finanziamento delle attività svolte dalle U.S.S.L. in conformità alla presente legge nell'ambito delle assegnazioni loro spettanti ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106.

     2. L'onere relativo alle indennità e al rimborso delle spese di viaggio, spettanti ai membri della commissione regionale d'appello, istituito ai sensi del precedente art. 10, è posto a carico delle somme stanziate annualmente al capitolo 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione, ed i rimborsi spese» iscritto, fra le spese obbligatorie, nello stato di previsione delle spese del bilancio della regione.

     3. Alla determinazione della spesa per l'attuazione dei programmi di aggiornamento e qualificazione professionale previsti al precedente art. 13 si provvede annualmente con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, ed il relativo onere è posto a carico dell'assegnazione spettante alla regione sulla quota corrente del fondo sanitario nazionale.

     4. In relazione a quanto disposto dal precedente comma nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 e successivo, è istituito il capitolo «Spese per l'organizzazione di corsi di aggiornamento del personale medico operante nel settore dell'educazione motoria e della tutela sanitaria delle attività sportive, nonché corsi di formazione e recupero per massaggiatori sportivi».

 

 

ALLEGATO "A" [12]

 

Requisiti minimi per l'accreditamento in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 37 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).

 

     Per centro autorizzato idoneo all'accreditamento si definisce la struttura che abbia locali adeguati di medicina dello sport, intesa come complesso di beni mobili ed immobili e di personale, adibito ad uso esclusivo, secondo un programma di visite specialistiche, al fine di erogare a livello ambulatoriale, prestazioni di natura sanitaria dirette alla prevenzione, alla certificazione, alla diagnosi, all'assistenza e terapia nei confronti di chi pratica attività sportive.

     La destinazione dell'immobile in cui è ubicata la struttura di medicina dello sport e lo sviluppo degli ambienti devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti locali di igiene.

     Il titolare e/o Direttore Sanitario Specialista in medicina dello sport della struttura è tenuto a esibire copia autentica

dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata, in attesa della nuova disciplina delle autorizzazioni di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo), ai sensi della legge regionale 17 febbraio 1986, n. 5 (Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato che svolgono attività ambulatoriale, nonché per il trasporto di infermi) e successive modificazioni.

     I locali, gli archivi, le apparecchiature e tutto quanto necessario per il corretto svolgimento dell'attività devono soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, prevenzione antincendi, antinfortunistica, igiene del lavoro e sicurezza dei luoghi di lavoro.

     Deve essere altresì garantito il rispetto delle normative in tema di rifiuti sanitari speciali e pericolosi ed essere assicurata la dotazione di idonei sistemi di raccolta, di allontanamento e di smaltimento dei rifiuti.

     La struttura non deve essere collocata su mezzi mobili e deve disporre dei locali e delle attrezzature sotto indicati.

     L'edificio destinato all'attività deve essere conforme, relativamente ai requisiti necessari in materia di superamento di barriere architettoniche, alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).

     Inoltre i centri di medicina dello sport accreditati possono stipulare apposite convenzioni con le strutture universitarie o IRCCS per l'esecuzione delle valutazioni funzionali, fisiologiche, per l'attività didattica e di aggiornamento.

     Sono in vigore tassativamente per le figure di medico dello sport e cardiologo i regimi di incompatibilità del personale sanitario previsti dalla legislazione vigente.

     Il Direttore Sanitario della struttura dovrà provvedere a verificare, al momento della presa in carico e per tutta la durata di questo, lo stato giuridico ed il rapporto di lavoro per ogni singolo specialista e quindi autocertificare l'assenza di situazioni di incompatibilità relative alle figure professionali impiegate.

     In deroga è possibile effettuare convenzioni con le Aziende sanitarie locali, con le Aziende ospedaliere, con le strutture universitarie e gli IRCCS per le figure professionali riferite agli specialisti in Neurologia, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Ortopedia, Fisiatria, Dietologia e Medicina Legale.

     Il Direttore Sanitario della struttura deve altresì provvedere al rispetto dei tempi delle visite e del monte ore di ogni singolo specialista in medicina dello sport, che comunque non potrà essere superiore a quanto previsto dai valori corrispondenti all'attività espletata dagli specialisti ambulatoriali.

     Il Direttore Sanitario della struttura dovrà assicurare la trasmissione mensile dei flussi informativi secondo le direttive regionali vigenti sia per quanto concerne l'attività clinica certificativa che amministrativa.

     La struttura deve garantire la possibilità di corretta compilazione del libretto sanitario e sportivo, anche sotto forma di supporto adeguato per la conservazione da parte dell'utente e la trasmissione dei dati e delle immagini relative alle visite e agli esami strumentali.

     Il Direttore Sanitario deve assicurare che la struttura richiedente l'accreditamento non abbia in corso accreditamenti con il SSR per lo svolgimento di altre attività sanitarie.

     Il Responsabile e/o Direttore Sanitario della struttura dovrà provvedere all'aggiornamento obbligatorio degli specialisti in medicina dello sport e in cardiologia con l'acquisizione di certificati di frequenza a corsi predisposti dagli enti individuati dalla Regione Lombardia.

     Dovranno essere garantite tutte le tipologie di visita previste dal decreto del ministro della sanità del 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica) e dal decreto del ministro della sanità del 4 marzo 1993 (Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate) e successive modifiche.

 

A) LOCALI MINIMI E CARATTERISTICHE

     1) Un locale di attesa adeguato.

     2) Uno spazio per le attività amministrative e per l'archivio delle schede cliniche degli utenti.

     3) Un locale per la direzione sanitaria.

     4) Due locali per visite mediche di cui uno può essere in comune con quello destinato alla direzione sanitaria dotati di area separata ad uso spogliatoio.

     5) Appositi spazi per le attività diagnostiche e strumentali per collocarvi la strumentazione specifica prevista dal comma B) del presente allegato.

     6) Distinti servizi igienici per il personale e gli utenti.

     7) Apertura quotidiana per un minimo di 25 ore settimanali.

 

B) DOTAZIONE STRUMENTALE MINIMA

     1) Elettrocardiografo con monitor

     2) Ecocardiografo color doppler (facoltativo)

     3) Cicloergometro dotato di freno elettromagnetico

     4) Ergometro a manovella

     5) Elettrocardiogramma dinamico

     6) Spirografo con indicazione dei flussi

     7) Defibrillatore

     8) Carrello ed attrezzatura per rianimazione cardio-respiratoria

     9) Metronomo

     10) Bilancia

     11) Statimetro

     12) Scalino graduabile in altezza (cm. 30-40-50)

     13) Ottotipo luminoso

     14) Tavole di Ishihara

     15) Pallone Ambu

     16) Strumentario per esame urine

     17) Audiometro ed impedenziometro

     18) Oftalmoscopio

     19) Otoscopio

     20) La normale attrezzatura per ambulatorio medico

     21) Diafanoscopio

     22) Podoscopio

     23) Metro flessibile

     24) Filo a piombo

     25) Goniometro

     26) Tavolette di rialzo [5, 10, 15, 20, 30 millimetri]

     27) Martelletto

 

C) PERSONALE MINIMO

     1. La struttura deve essere diretta da uno specialista in medicina dello sport con specificati l'orario di presenza e l'indicazione delle ore settimanali per i giorni o orari chiaramente indicati ed autocertificati dal Direttore Sanitario della struttura e depositati presso l'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

     2. Indicazione dei nominativi degli specialisti consulenti in cardiologia, otorinolaringoiatria, neurologia, oculistica ed ortopedia e fisiatria, nonché indicazioni del servizio di medicina legale di riferimento. La presenza degli specialisti cardiologo, neurologo, ORL, oculista ed ortopedico costituiscono condizione indispensabile per l'accreditamento. Costituisce titolo preferenziale la presenza di specialisti in fisiatria, dietologia e medicina legale, con indicazione dell'orario di presenza e delle ore settimanali chiaramente indicati ed autocertificati dal Direttore Sanitario della struttura e depositati presso l'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

     3. Indicazione dei nominativi del personale infermieristico professionale di supporto al medico per l'esecuzione delle prove da sforzo. Indicazione dell'orario di presenza e delle ore settimanali per giorni chiaramente indicati ed autocertificati dal titolare e/o Direttore Sanitario della struttura e depositati presso l'Azienda sanitaria locale competente per territorio, come da D.P.R. n. 37/1997.

 

 

ALLEGATO "B" [13]

 

Requisiti minimi per la concessione dell'autorizzazione agli studi medici privati di medicina dello sport da parte dell'Azienda sanitaria locale ai sensi della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo).

 

I REQUISITI MINIMI SONO I SEGUENTI:

     Possesso all'interno dello studio della dotazione strumentale e dei requisiti minimi necessari alla certificazione medico sportiva, di cui al D.M. 18 febbraio 1982, così come specificato:

     1) lettino per visita in materiale idoneo per elettrocardiografia;

     2) bilancia pesa persone con stativo (superiore cm. 200);

     3) strumentario clinico: fonendoscopio, misuratore pressione arteriosa, martelletto per riflessi, abbassa lingua monouso, lampadina a pila o a batteria ricaricabile, nastro centimetro;

     4) elettrocardiografo ad almeno tre canali con relativo carrello;

     5) gradino per effettuazione di indice rapido di idoneità (IRI) ad altezza variabile (cm. 30/40/50);

     6) spirometro a registrazione su carta con boccagli monouso;

     7) ottotipo luminoso;

     8) tavole di Ishihara;

     9) pallone di Ambu;

     10) attrezzatura idonea per esame urine;

     11) dichiarazione scritta del titolare dello studio specialista in medicina dello sport indicante all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, i giorni e le ore in cui esercita in modo esclusivo l'attività di certificazione ai fini dell'idoneità sportiva agonistica di cui al D.M. 18 febbraio 1982;

     12) comunicazione dell'elenco degli specialisti operanti tramite convenzione con il titolare dello studio medico e relativo impegno orario, nonché dichiarazione di assenza di incompatibilità;

     13) utilizzo esclusivo di modulistica fornita dalle Aziende sanitarie locali su modello della Regione Lombardia (con numero seriale per ogni modulo certificato);

     14) obbligo di archivio di 5 anni delle cartelle cliniche secondo legge;

     15) dichiarazione di titolarità dello studio da parte del medico specialista in medicina dello sport;

     16) obbligo della contemporaneità della visita e dell'indagine strumentale all'interno dello studio senza alcuna richiesta che comporti oneri per il SSN;

     17) potranno essere refertate le visite di cui al decreto ministeriale del 28 febbraio 1983 "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica" (certificato di stato di buona salute) e le visite di idoneità sportiva agonistica relative agli sport rientranti nella tipologia di accertamento "B1" (visita standard) del D.M. 18 febbraio 1982.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 febbraio 2000, n. 9.

[2] Alinea così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 febbraio 2000, n. 9.

[3] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[4] Articolo abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[5] Articolo abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 10 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[7] Articolo abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[8] Articolo abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[9] Articolo abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[10] Articolo abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[11] Articolo aggiunto dall’art. 12 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15 e abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[12] Allegato introdotto dall'art. 3 della L.R. 21 febbraio 2000, n. 9 e abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[13] Allegato introdotto dall'art. 3 della L.R. 21 febbraio 2000, n. 9 e abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.