§ 2.1.21 - L.R. 12 giugno 1975, n. 88.
Regolamentazione delle attività di trattamento profilattico e sintomatico domiciliare dell'emofilico.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:12/06/1975
Numero:88


Sommario
Art. 1.      1. Gli enti ospedalieri ai sensi della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55 possono essere autorizzati dalla giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente, a svolgere [...]
Art. 2.      1. I pazienti e i loro assistenti riconosciuti idonei al termine dell'addestramento possono eseguire a domicilio le pratiche di autoinfusione o infusione di emoderivati, applicando le tecniche e [...]
Art. 3.      1. Un regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge disciplinerà l'organizzazione dell'attività di addestramento e quanto altro necessario per lo [...]


§ 2.1.21 - L.R. 12 giugno 1975, n. 88. [1]

Regolamentazione delle attività di trattamento profilattico e sintomatico domiciliare dell'emofilico.

(B.U. 12 giugno 1975, n. 24, 1° suppl.).

 

Art. 1.

     1. Gli enti ospedalieri ai sensi della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55 possono essere autorizzati dalla giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente, a svolgere attività di addestramento degli emofilici e dei loro assistenti, alle pratiche necessarie per l'effettuazione del trattamento profilattico e sintomatico domiciliare d'urgenza.

     2. Si intende per trattamento profilattico e sintomatico domiciliare dell'emofilico la somministrazione terapeutica, all'atto dell'insorgere di una emorragia spontanea o in occasione di un evento traumatico, di emoderivati liofilizzati registrati specifici, effettuata senza la presenza di personale medico o infermieristico, previa autorizzazione delle divisioni o sezioni che hanno organizzato il servizio stesso.

 

     Art. 2.

     1. I pazienti e i loro assistenti riconosciuti idonei al termine dell'addestramento possono eseguire a domicilio le pratiche di autoinfusione o infusione di emoderivati, applicando le tecniche e con le cautele apprese. Essi hanno l'obbligo anche di informare telefonicamente il personale medico addetto alla divisione o sezione di cui all'art. 1, nonchè di redigere apposita scheda dalla quale verranno desunti entro 5 giorni dal trattamento i dati da riportare nella cartella clinica.

 

     Art. 3.

     1. Un regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge disciplinerà l'organizzazione dell'attività di addestramento e quanto altro necessario per lo svolgimento del trattamento profilattico e sintomatico domiciliare dell'emofilico.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.