Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.12 esercizio della funzione di controllo |
Data: | 09/05/2002 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Abolizione dei controlli di legittimità). |
Art. 2. (Entrata in vigore). |
§ 1.12.4 - L.R. 9 maggio 2002, n. 8. [1]
Abolizione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali in attuazione dell’art. 9, secondo comma, della legge costituzionale n. 3/2001.
(B.U. 10 maggio 2002, n. 19 –1° suppl. ord.).
Art. 1. (Abolizione dei controlli di legittimità).
1. L’Organo Regionale di Controllo, istituito ai sensi delle leggi regionali 29 giugno 1993, n. 20 (Norme in materia di controllo sugli atti degli enti locali) e 21 settembre 1995, n. 43 (Modifiche ed integrazioni alla
2. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a)
b)
c) i commi 31 e 32 dell’articolo 1 della
3. E’ abrogato, inoltre, il comma 39 dell’articolo 4 della
4. Il comma 33 dell’articolo 1 della
(Omissis).
Art. 2. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Abrogata dall'art. 2 della