§ 1.10.100 - R.R. 25 gennaio 2010, n. 2.
Modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 'Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:25/01/2010
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Modifiche al r.r. 2/2009)


§ 1.10.100 - R.R. 25 gennaio 2010, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 'Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)'

(B.U. 29 gennaio 2010, n. 4 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Modifiche al r.r. 2/2009)

1. Al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 'Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali') sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

'1.Le unioni accedono ai contributi regionali di cui all'articolo 1, comma 1, se in possesso del requisito di cui all'articolo 18, comma 2, della 1.r. 19/2008, unitamente all'esercizio, da parte di tutti i comuni aderenti, di un altro servizio scelto tra quelli elencati nella tabella 1 dell'Allegato A del presente regolamento. Per ogni servizio, ulteriore rispetto a quelli di cui al precedente periodo, è parimenti richiesta l'adesione da parte di tutti i comuni ai fini dell'accesso ai relativi contributi regionali.';

b) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

'2 bis. Ai fini dell'accesso ai contributi regionali da parte delle comunità montane, i comuni extra doganali sono esclusi dal computo dei comuni che devono aderire alla gestione unitaria dei servizi.';

c) al comma 1 dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le parole: 'quando non diversamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale.' e, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: 'Per la provincia di Milano, la struttura regionale alla quale presentare la domanda è quella competente per i rapporti con gli enti locali.';

d) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

'2. La scheda di cui all'articolo 8 e la domanda per la concessione del contributo straordinario di cui all'articolo 7 sono presentate alle STER competenti per provincia entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno, quando non diversamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Per la provincia di Milano, la struttura regionale alla quale presentare la scheda di cui al presente comma e la domanda di contributo è quella competente per i rapporti con gli enti locali.';

e) il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

'1. L'unione può presentare domanda di contributo annuale ordinario se la scheda di cui all'articolo 8 è stata ammessa dalla struttura competente per l'istruttoria e dopo l'avvio in forma associata dei servizi per i quali è richiesto il contributo ordinario.';

f) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 è aggiunta la seguente:

'c) bis. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12, quando l'unione ha avviato la gestione associata senza richiedere il contributo straordinario.';

g) il comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

'1. Se nel corso dell'attività istruttoria a cura delle strutture di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, la domanda, la scheda di cui all'articolo 8 o anche la documentazione allegata risultano incomplete o insufficienti a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla l.r. 19/2008 e dal presente regolamento, la struttura regionale competente comunica agli enti richiedenti i motivi che ostano all'ammissione, parziale o totale, al contributo.';

h) al comma 4 dell'articolo 13 le parole 'struttura competente presso le STER' sono sostituite dalle parole 'struttura di cui al comma 1';

i) al comma 1 dell'articolo 14 le parole 'Le strutture presso le STER' sono sostituite dalle parole 'Le strutture di cui all'articolo 13, comma 1';

j) dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18 è aggiunto il seguente:

'Per la provincia di Milano, l'istruttoria e l'adozione del provvedimento di revoca del contributo spettano alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali.';

k) al comma 2 dell'articolo 22 sono soppresse le parole 'entro il 15 ottobre 2009';

l) dopo il comma 4 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:

'4 bis. Le modifiche agli allegati, successive alla data di entrata in vigore del regolamento recante modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde e alle comunità montane e incentivazione alla fusione dei piccoli comuni, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 "Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali"), sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.';

m) dopo il comma 2 dell'articolo 23 sono aggiunti i seguenti:

'2 bis. Possono presentare domanda di contributo straordinario di avvio e di contributo ordinario 2010 entro il termine di cui al comma 2:

a) le comunità montane;

b) le associazioni di comuni destinatarie di contributi ai sensi dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni abrogate o prive di efficacia per effetto della l.r. 19/2008 che, entro il 30 giugno 2010, costituiscono unioni di comuni lombarde con almeno un terzo dei comuni aderenti all'associazione; l'unione di comuni lombarda beneficia della possibilità di adeguamento del contributo, di cui all'articolo 24, comma 7 della l.r. 19/2008, se il numero dei comuni aderenti è almeno pari a quello dell'associazione originaria.

2 ter. Ai fini del saldo del contributo straordinario ammesso a seguito della presentazione della domanda di cui al comma 1, l'unione si adegua a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, come sostituito dal regolamento di cui all'articolo 22, comma 4 bis, entro il 15 settembre 2011.';

n) alla tabella 1 dell'allegato A sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella colonna attività obbligatorie, riga 8, le parole 'trasporto anziani e servizi infermieristici' sono sostituite dalle seguenti: 'trasporto anziani';

2) nella colonna Servizi, riga 9, la parola 'OBBLIGATORIO' è sostituita dalle seguenti 'Compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente';

3) nella colonna 'PESO', riga 9, il valore '4' è sostituito dal seguente: '10';

4) nella colonna attività obbligatorie, riga 24, le parole 'rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie' sono sostituite dalle seguenti: 'rilascio delle concessioni o autorizzazioni';

o) la prima tabella della scheda riepilogativa di cui all'allegato B è sostituita dalla seguente:

 

Requisiti

Riferimento normativo

Possesso

Unione di comune Lombarda (organi)

Art. 18, comma 5, l.r. 19/2008

 

Unione di comune Lombarda (ambiti o deroga)

Art. 2, comma l, lett. a) del regolamento

 

Gestione associata di 4 servizi

Art. 3, comma 1, del regolamento per le Unioni; Art. 3, commi 1, 2 e 2 bis del regolamento per le Comunità montane

 

Esercizio attività obbligatorie

Art. 5, comma 3 del regolamento