§ 1.10.18 - L.R. 5 maggio 1983, n. 38.
Aggregazione della borgata Nuova Curnasco e di alcune aree limitrofe site in comune di Treviolo al comune di Bergamo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:05/05/1983
Numero:38


Sommario
Art. 1.      La borgata denominata «Nuova Curnasco» e alcune aree ad essa limitrofe, site in comune di Treviolo, sono da questo distaccate ed aggregate al comune di Bergamo, secondo la circoscrizione [...]
Art. 2.      L'amministrazione provinciale di Bergamo, provvederà a regolare i rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni dei comuni di Treviolo e di Bergamo
Art. 3.      L'amministrazione del comune di Bergamo provvederà a modificare il piano regolatore generale vigente nel proprio comune, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse
Art. 4.      Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente art. 2, si provvederà con atto deliberativo della giunta [...]


§ 1.10.18 - L.R. 5 maggio 1983, n. 38. [1]

Aggregazione della borgata Nuova Curnasco e di alcune aree limitrofe site in comune di Treviolo al comune di Bergamo.

(B.U. 5 maggio 1983, n. 18 - S.O. n. 1).

 

Art. 1.

     La borgata denominata «Nuova Curnasco» e alcune aree ad essa limitrofe, site in comune di Treviolo, sono da questo distaccate ed aggregate al comune di Bergamo, secondo la circoscrizione territoriale risultante dalla planimetria e dalla relazione allegata alla presente legge.

 

     Art. 2.

     L'amministrazione provinciale di Bergamo, provvederà a regolare i rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni dei comuni di Treviolo e di Bergamo.

 

     Art. 3.

     L'amministrazione del comune di Bergamo provvederà a modificare il piano regolatore generale vigente nel proprio comune, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse.

 

     Art. 4.

     Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente art. 2, si provvederà con atto deliberativo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 2 dicembre 1973, n. 52 e con imputazione della spesa al capitolo relativo a «Rimborso alle provincie ed ai comuni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni demandate dalla regione in materia di circoscrizioni comunali», annualmente iscritto fra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

 

 

RELAZIONE DESCRITTIVA DEI CONFINI

 

     Il nuovo confine di Bergamo di cui alla presente legge avrà un andamento: Est-Ovest che partendo dall'intersezione della via F.lli Bandiera coincide con la strada di circonvallazione fino alla congiunzione con la strada Briantea ed interseca il confine comunale di Bergamo a Ovest del previsto «Campus scolastico» di cui al vigente P.R.G. della città.


[1] Legge abrogata dall'art. 24 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29.