Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale |
Data: | 04/05/1981 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Abrogazioni. |
Art. 2. Riordino comunità montane. |
Art. 3. Riordino funzioni degli organismi e consorzi comprensoriali. |
Art. 4. Trasferimento degli atti. |
Art. 5. Rendiconti e riutilizzazione patrimonio. |
Art. 6. Personale. |
Art. 7. Finanziamenti. |
Art. 8. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 1.10.16 - L.R. 4 maggio 1981, n. 23. [1]
Abrogazione leggi regionali 16 aprile 1973, n. 23, 15 aprile 1975, n. 52 e successive modificazioni - Disposizioni transitorie e avvio procedure riordino deleghe ad enti infraregionali.
(B.U. 6 maggio 1981, n. 18, 1° suppl. ord.).
Art. 1. Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
16 aprile 1973, n. 23 «Costituzione delle comunità montane e formulazione degli statuti»;
30 giugno 1974, n. 32 «Modifica dell'art. 2 della
12 agosto 1974, n. 45 «Modificazioni delle zone omogenee montane».
2. Sono altresì abrogate le leggi regionali:
15 aprile 1975, n. 52 «Disposizioni sugli ambiti territoriali comprensoriali»;
3 settembre 1976, n. 42 «Modifica alla
3 aprile 1980, n. 46 «Norme per il funzionamento degli organismi comprensoriali».
Art. 2. Riordino comunità montane.
1. Le comunità montane istituite ai sensi delle LL.RR. 16 aprile 1973, n. 23, 30 giugno 1974, n. 32 e 12 agosto 1974, n. 45 sono soppresse; continuano in via transitoria sino al 30 giugno 1982 a svolgere le funzioni di loro competenza o loro delegate nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dai rispettivi statuti, salvo quanto previsto dal seguente art. 3 VI comma [2].
2. Entro il 30 giugno 1982, la regione provvede a:
1) aggiornare le delimitazioni delle zone omogenee previste dall'art. 3 della
2) disciplinare il funzionamento delle comunità stesse secondo i principi dettati dalla legislazione nazionale ed in particolare dalla
3) regolare i rapporti tra le comunità montane esistenti e le comunità istituite in base alle nuove delimitazioni [3].
3. La vigilanza e la tutela sulle comunità montane è esercitata dalla regione ai sensi della legislazione statale vigente e nei modi previsti dallo statuto regionale; il controllo sugli atti è effettuato dalle sezioni decentrate del comitato regionale di controllo competente sul territorio dove ha sede la comunità, nei modi, nelle forme e nei tempi stabiliti dalle leggi per gli atti dei comuni [4].
Art. 3. Riordino funzioni degli organismi e consorzi comprensoriali.
1. In attesa del riordino generale degli enti locali e delle loro funzioni, i compiti già attribuiti agli organismi ed ai consorzi comprensoriali dalla
2. In via transitoria le funzioni richiamate nella tabella allegata sono esercitate dagli organi della regione secondo le competenze previste dallo statuto.
3. In via transitoria continuano ad esercitare per delega della regione tutte le funzioni loro attribuite dalle leggi regionali nonché quelle di cui alla tabella allegata, per i rispettivi territori, i consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi istituiti rispettivamente con decreto del prefetto di Como, n. 1252/II del 20 gennaio 1975 e del prefetto di Milano, n. 77476 del 4 maggio 1965.
4. Gli organismi comprensoriali che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto dal consiglio regionale l'autorizzazione a deliberare la proposta di piano territoriale di coordinamento procedono alla definizione della stessa, nonché della proposta di piano socio- economico ai sensi delle leggi vigenti.
5. I restanti organismi comprensoriali istituiti ai sensi della citata
6. Cessano altresì di esercitare le funzioni di organismo comprensoriale loro attribuite ai sensi degli artt. 13 e 14 della
7. Le province sono tenute nell'esercizio delle funzioni loro delegate ai sensi della presente legge e concernenti la formulazione di pareri e l'adozione di proposte di piano a consultare in forme idonee i comuni interessati.
Art. 4. Trasferimento degli atti.
1. I presidenti degli organismi comprensoriali soppressi e degli enti di cui all'art. 3 - VI comma - curano il trasferimento degli atti e dei documenti prodotti o in corso di elaborazione attinenti le funzioni delegate ai sensi del precedente articolo, alle province o alla regione, se rientranti nella tabella allegata.
2. Gli adempimenti procedurali e gli atti non ancora perfetti compiuti dagli organismi comprensoriali e dagli enti di cui all'art. 3, VI comma mantengono la loro efficacia ai fini dell'ulteriore seguito dei procedimenti, anche regionali interessati.
Art. 5. Rendiconti e riutilizzazione patrimonio.
1. I presidenti degli organismi comprensoriali soppressi e degli enti di cui all'art. 3 - VI comma - entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge presentano il rendiconto della situazione finanziaria e patrimoniale, alla giunta regionale che procede alla definizione dei rapporti e delle obbligazioni esistenti.
2. Provvedono altresì alla consegna delle attrezzature di spettanza regionale al presidente della giunta regionale che potrà disporre sulla base di apposita convenzione, ove possibile, la messa a disposizione delle attrezzature medesime agli enti delegati ai sensi della presente legge.
Art. 6. Personale.
1. Su richiesta degli enti delegati può essere comandato presso gli stessi il personale regionale già assegnato al servizio degli organismi comprensoriali soppressi o degli enti che cessino le funzioni di organismo comprensoriale.
Art. 7. Finanziamenti.
1. Gli stanziamenti già previsti per lo svolgimento delle funzioni degli organismi comprensoriali soppressi sono destinati al finanziamento delle funzioni delegate.
2. (Omissis) [5].
3. La ripartizione dei fondi è operata con deliberazione del consiglio regionale da approvarsi all'entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio di competenza.
Art. 8. Dichiarazione d'urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[5] Comma abrogato dalla