Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale |
Data: | 24/04/1980 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. La borgata del comune di Bernate Ticino, in provincia di Milano, denominata Rescaldina, è distaccata dal comune di Bernate Ticino ed aggregata al comune di Boffalora Sopra Ticino, con la [...] |
Art. 2. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui al precedente articolo saranno regolati dalla amministrazione provinciale di [...] |
Art. 3. L'amministrazione comunale di Boffalora Sopra Ticino provvederà a modificare lo strumento urbanistico vigente nel proprio comune, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse |
Art. 4. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalle province, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente articolo 2, si provvederà con atto deliberativo della giunta [...] |
§ 1.10.12 - L.R. 24 aprile 1980, n. 42. [1]
Distacco della borgata Rescaldina del comune di Bernate Ticino e relativa aggregazione al comune di Boffalora Sopra Ticino.
(B.U. 29 aprile 1980, n. 17 - S.O. n. 2).
La borgata del comune di Bernate Ticino, in provincia di Milano, denominata Rescaldina, è distaccata dal comune di Bernate Ticino ed aggregata al comune di Boffalora Sopra Ticino, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa alla presente legge.
I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui al precedente articolo saranno regolati dalla amministrazione provinciale di Milano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti della
L'amministrazione comunale di Boffalora Sopra Ticino provvederà a modificare lo strumento urbanistico vigente nel proprio comune, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse.
Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalle province, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente articolo 2, si provvederà con atto deliberativo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 17 della
[1] Legge abrogata dall'art. 24 della