§ 1.10.12 - L.R. 24 aprile 1980, n. 42.
Distacco della borgata Rescaldina del comune di Bernate Ticino e relativa aggregazione al comune di Boffalora Sopra Ticino.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:24/04/1980
Numero:42


Sommario
Art. 1.      La borgata del comune di Bernate Ticino, in provincia di Milano, denominata Rescaldina, è distaccata dal comune di Bernate Ticino ed aggregata al comune di Boffalora Sopra Ticino, con la [...]
Art. 2.      I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui al precedente articolo saranno regolati dalla amministrazione provinciale di [...]
Art. 3.      L'amministrazione comunale di Boffalora Sopra Ticino provvederà a modificare lo strumento urbanistico vigente nel proprio comune, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse
Art. 4.      Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalle province, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente articolo 2, si provvederà con atto deliberativo della giunta [...]


§ 1.10.12 - L.R. 24 aprile 1980, n. 42. [1]

Distacco della borgata Rescaldina del comune di Bernate Ticino e relativa aggregazione al comune di Boffalora Sopra Ticino.

(B.U. 29 aprile 1980, n. 17 - S.O. n. 2).

 

Art. 1.

     La borgata del comune di Bernate Ticino, in provincia di Milano, denominata Rescaldina, è distaccata dal comune di Bernate Ticino ed aggregata al comune di Boffalora Sopra Ticino, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa alla presente legge.

 

     Art. 2.

     I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui al precedente articolo saranno regolati dalla amministrazione provinciale di Milano, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti della L.R. 2 dicembre 1973, n. 52.

 

     Art. 3.

     L'amministrazione comunale di Boffalora Sopra Ticino provvederà a modificare lo strumento urbanistico vigente nel proprio comune, estendendo la pianificazione alle nuove aree annesse.

 

     Art. 4.

     Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalle province, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente articolo 2, si provvederà con atto deliberativo della giunta regionale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 2 dicembre 1973, n. 52 e con imputazione della spesa al capitolo relativo a «Rimborso alle province ed ai comuni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni demandate dalla regione in materia di circoscrizioni comunali», annualmente iscritto tra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.


[1] Legge abrogata dall'art. 24 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 29.