§ 1.8.19 - L.R. 8 febbraio 2005, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:08/02/2005
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi [...]


§ 1.8.19 - L.R. 8 febbraio 2005, n. 7. [1]

Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59)”.

(B.U. 10 febbraio 2005, n. 6 – 1 suppl. ord.).

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)").

     1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 41 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

“41 bis. Per la presentazione della domanda per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 3 dell’articolo 1 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) l.r. 1/2000), i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda.”;

“41 ter. La residenza sul territorio regionale concorre nella determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria i cui criteri sono demandati ad apposito regolamento.”.

     b) dopo il comma 43 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

“43 bis. Per far fronte all’emergenza abitativa ed esclusivamente al fine di dare attuazione alle iniziative previste dal Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2002-2004 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 ottobre 2002, n. VII/605, i comuni rientranti nelle tipologie ‘Fabbisogno elevato’ e ‘Fabbisogno acuto dei comuni capoluogo’, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2004, n. VII/17175 (‘Programma annuale 2004 di attuazione del Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2002-2004’, ai sensi dell’art. 3 comma 52, lettera b), della l.r. 1/2000) possono utilizzare, in deroga alle previsioni del prg vigente, aree di proprietà pubblica comprese nel territorio comunale e destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, per la localizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata. Regione e comuni interessati, per l’attuazione di tali iniziative, procedono all’attuazione di un Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST), ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), in cui sono definiti gli interventi, i finanziamenti e i tempi di realizzazione.”;

“43 ter. L’individuazione delle aree per la localizzazione degli interventi di cui al comma 43bis è effettuata con atto di programmazione, ovvero mediante integrazione al documento di inquadramento di cui all’articolo 5 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 (Disciplina dei programmi integrati di intervento), con cui il comune definisce la capacità insediativa indotta dagli interventi, le modalità e gli strumenti per la loro attuazione, nonché la relativa dotazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, nella misura e nelle forme previste dalla legge. Il recupero della dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale conseguente a tale individuazione è effettuato entro il termine previsto per il completamento degli interventi inseriti nell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale di cui al comma 43bis.”.


[1] Abrogata dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.