Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 08/02/2005 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi [...] |
§ 1.8.19 - L.R. 8 febbraio 2005, n. 7. [1]
Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59)”.
(B.U. 10 febbraio 2005, n. 6 – 1 suppl. ord.).
Art. 1. (Modifiche alla
1. Alla
a) dopo il comma 41 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
“41 bis. Per la presentazione della domanda per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 3 dell’articolo 1 del
“41 ter. La residenza sul territorio regionale concorre nella determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria i cui criteri sono demandati ad apposito regolamento.”.
b) dopo il comma 43 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
“43 bis. Per far fronte all’emergenza abitativa ed esclusivamente al fine di dare attuazione alle iniziative previste dal Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2002-2004 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 ottobre 2002, n. VII/605, i comuni rientranti nelle tipologie ‘Fabbisogno elevato’ e ‘Fabbisogno acuto dei comuni capoluogo’, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2004, n. VII/17175 (‘Programma annuale 2004 di attuazione del Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2002-2004’, ai sensi dell’art. 3 comma 52, lettera b), della
“43 ter. L’individuazione delle aree per la localizzazione degli interventi di cui al comma 43bis è effettuata con atto di programmazione, ovvero mediante integrazione al documento di inquadramento di cui all’articolo 5 della
[1] Abrogata dall'art. 51 della