Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 10/06/2002 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione). |
Art. 2. (Entrata in vigore). |
§ 1.8.16 - L.R. 10 giugno 2002, n. 12. [1]
Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all'art. 3, comma 12, lett. a) della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4.
(B.U. 13 giugno 2002, n. 24 - 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione).
1. Le disposizioni di cui all’art. 3, comma 12, lettera a) della
2. Fino alla data di cui al comma 1 è comunque vietata l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco-giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni.
Art. 2. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Abrogata dall'art. 2 della