§ 1.8.15 - L.R. 9 maggio 2002, n. 10.
Introduzione di criteri di valutazione della qualità dell'offerta formativa ai fini dell'erogazione dei buoni scuola - Modifica dell'art. 4 della l.r. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:09/05/2002
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Introduzione di criteri di valutazione della qualità dell’offerta formativa delle scuole ai fini dell’erogazione dei buoni scuola).


§ 1.8.15 - L.R. 9 maggio 2002, n. 10. [1]

Introduzione di criteri di valutazione della qualità dell'offerta formativa ai fini dell'erogazione dei buoni scuola - Modifica dell'art. 4 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”.

(B.U. 10 maggio 2002, n. 19 –1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Introduzione di criteri di valutazione della qualità dell’offerta formativa delle scuole ai fini dell’erogazione dei buoni scuola).

     1. La lettera e) del comma 121 dell’articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)” è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 32 della L.R. 6 agosto 2007, n. 19.