Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.7 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 07/09/1992 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. (Organico). |
Art. 2. (Collocazione temporanea). |
Art. 3. (Concorsi speciali). |
Art. 4. (Area informatica). |
Art. 5. (Norma finanziaria). |
§ 1.7.68 - L.R. 7 settembre 1992, n. 29.
Modificazione e rideterminazione del contingente organico del ruolo della giunta regionale - amministrazione generale. [*]
(B.U. 11 settembre 1992, n. 37, 1° suppl ord.)
Art. 1. (Organico).
1. Per dare attuazione a quanto disposto dall'art. 33 dell'allegato alla
qualifica funzionale II: n. 12;
qualifica funzionale III: n. 366;
qualifica funzionale IV: n. 40;
qualifica funzionale V: n. 980;
qualifica funzionale VI: n. 690;
qualifica funzionale VII: n. 1.000;
qualifica funzionale VIII: n. 928;
2. Dopo l'espletamento dei concorsi speciali previsti dal successivo art. 3 i contingenti organici delle qualifiche funzionali VII e VIII restano così rideterminati:
qualifica funzionale VII: n. 840;
qualifica funzionale VIII: n. 1.088.
Art. 2. (Collocazione temporanea).
1. Sino all'entrata in vigore della presente legge il personale che, per gli effetti dell'applicazione del primo comma dell'art. 33 dell'allegato alla
Art. 3. (Concorsi speciali).
1. In sede di prima attuazione della deliberazione del consiglio regionale di ridefinizione delle figure professionali conseguente all'applicazione di quanto disposto dall'art. 33 della
2. Ai concorsi di cui al precedente comma si applica quanto disposto dal primo comma dell'art. 1 della
3. Il personale di VII qualifica che, alla data di scadenza della presentazione delle domande per la partecipazione ai concorsi speciali indetti ai sensi del precedente primo comma, non sia in possesso del requisito di anzianità di servizio prescritto sarà ammesso a partecipare ad una successiva sessione dei concorsi stessi.
Art. 4. (Area informatica).
1. I posti delle figure professionali dell'area informatica. delle qualifiche funzionali VI, VII e VIII istituite con la deliberazione del consiglio regionale di cui al primo comma del precedente art. 3 sono coperti, in attuazione del secondo comma dell'art. 33 dell'allegato alla
Art. 5. (Norma finanziaria).
1. Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione della Presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1990 e successivi sui capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.
[*] La presente legge è stata abrogata dall'art. 36, comma 3, della