§ 1.7.50 - L.R. 7 settembre 1987, n. 26.
Disciplina del sistema di formazione del personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:07/09/1987
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Obiettivi del sistema di formazione del personale regionale.
Art. 2.  Soggetti del sistema di formazione del personale regionale.
Art. 3.  Tipologie degli interventi formativi.
Art. 4.  Programmazione del sistema di formazione del personale regionale.
Art. 5.  Programmi operativi annuali.
Art. 6.  Strumenti per l'attuazione dei programmi operativi.
Art. 7.  Consulenza per l'avvio del sistema di formazione del personale regionale.
Art. 8.  Norma finanziaria.


§ 1.7.50 - L.R. 7 settembre 1987, n. 26. [1]

Disciplina del sistema di formazione del personale regionale.

(B.U. 9 settembre 1987, n. 36, 1° suppl. ord.).

 

     Art. 1. Obiettivi del sistema di formazione del personale regionale.

     1. Al fine di soddisfare le esigenze di professionalità dei dipendenti e contribuire alla crescita di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione gli obiettivi della formazione devono risultare coerenti:

     a) allo sviluppo di una più adeguata professionalità di tutto il personale delle varie qualifiche funzionali e delle diverse figure professionali;

     b) al miglioramento della produttività dei servizi e degli uffici regionali;

     c) alla crescita della managerialità pubblica dei dirigenti;

     d) allo sviluppo di una incisività dell'azione pubblica che serva a creare una professionalità più qualificante ed incentivante in un quadro coordinato ed unitario [2].

     2. Gli obiettivi dell'attività di formazione sono periodicamente concordati con le organizzazioni sindacali in sede di applicazione degli accordi contrattuali e sono definiti in relazione ai bisogni di formazione rilevati.

     3. Essi tengono conto, altresì, delle indicazioni del piano regionale di sviluppo della Regione e delle direttive generali deliberate dal consiglio e dalla giunta regionali.

     4. Per assicurare il coordinamento tra le iniziative rivolte al personale regionale e quelle promosse dagli Enti locali per il proprio personale, la Regione - specie in relazione a leggi che operano conferimento di deleghe - concorre con gli Enti locali stessi, anche tramite le loro associazioni rappresentative, alla definizione di indirizzi unitari per l'azione formativa.

 

     Art. 2. Soggetti del sistema di formazione del personale regionale.

     1. La Regione opera nell'ambito del sistema di formazione con iniziative a più livelli di intervento:

     a) la Regione predispone e verifica le attività formative rivolte al proprio personale e a quello degli Enti regionali;

     b) la Regione promuove iniziative di formazione, coordinate tra i diversi settori, rivolte al personale degli enti pubblici che operano nelle materie di competenza regionale.

 

     Art. 3. Tipologie degli interventi formativi.

     1. Le tipologie della formazione ricomprendono le forme in uso nel mercato della formazione, oltre a quelle tipiche della pubblica amministrazione.

     2. Il piano operativo annuale di attività tiene conto delle esigenze di:

     a) prima formazione (per i neo-assunti entro un anno dall'inizio del servizio);

     b) aggiornamento periodico (per tutto il personale in servizio [3];

     c) mobilità verticale ed accesso alle qualifiche funzionali (per il passaggio di qualifica o per il reclutamento, compreso anche il reclutamento della dirigenza);

     d) mobilità orizzontale (per i dipendenti che cambiano figura professionale nell'ambito della medesima qualifica funzionale);

     e) riqualificazione (in occasione di processi di ristrutturazione e di modifiche nell'organizzazione del lavoro).

 

     Art. 4. Programmazione del sistema di formazione del personale regionale.

     1. La Regione attua la programmazione delle attività di formazione sulla base di un documento di indirizzo triennale e di un programma operativo annuale di attività. Essi costituiscono la modalità con la quale la Giunta Regionale e l'ufficio di presidenza del Consiglio Regionale esprimono le proprie esigenze ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma secondo della L.R. 5 settembre 1981, n. 59.

     2. La programmazione è formulata in coerenza al fabbisogno rilevato dal competente servizio della Giunta Regionale, anche in collaborazione con soggetti esterni di provata capacità e competenza.

     3. Le linee programmatiche triennali sono approvate dalla Giunta Regionale sentito il parere delle competenti commissioni consiliari e delle organizzazioni sindacali; esse sono finalizzate essenzialmente alla descrizione di bisogni quali/quantitativi di formazione, individuati nel triennio considerato.

     4. Il programma operativo annuale di attività indica gli interventi formativi da promuovere per l’anno successivo [4].

 

     Art. 5. Programmi operativi annuali.

     1. In attuazione del documento di indirizzo triennale di cui all’articolo 4, il dirigente  competente in materia di personale approva annualmente un programma operativo per l’anno successivo, sentito il parere delle organizzazioni sindacali. Il programma individua, in particolare:

     a) le aree e i settori d’intervento;

     b) il numero dei dipendenti coinvolti, secondo le qualifiche funzionali e le figure professionali;

     c) le tipologie formative utili al conseguimento degli obiettivi prefissati;

     d) le metodologie, le modalità, gli strumenti di attuazione e di verifica;

     e) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del piano [5].

     2. Nel programma annuale sono altresì indicati gli interventi di corso-concorso previsti nell'anno di riferimento e indetti secondo la normativa vigente.

 

     Art. 6. Strumenti per l'attuazione dei programmi operativi.

     1. La Regione attua i programmi operativi annuali direttamente o avvalendosi dell'IREF (Istituto Regionale Lombardo di Formazione per la pubblica amministrazione) sulla base della L.R. 5 settembre 1981, n. 59 concernente «Istituzione e ordinamento dell'Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica».

     2. La Regione si avvale inoltre di enti, di istituti di formazione specializzati e di  università, attraverso specifici incarichi formali e mediante contratti e convenzioni nonché dell’opera di esperti dipendenti dello Stato o di pubbliche amministrazioni. L’incarico prevede la progettazione di piani esecutivi che dovranno pervenire alla direzione generale competente entro trenta giorni dalla comunicazione dell’affidamento, garantendo:

     a) flessibilità e correlazione tra temi affrontati, varietà dell’utenza e obiettivi previsti;

     b) una didattica correlata al sistema organizzativo della regione;

     c) un equilibrato rapporto tra momenti teorici ed esercitazioni applicative;

     d) la documentazione analitica e consuntiva del corso realizzato;

     e) i tempi di realizzazione del piano esecutivo proposto a partire dall’avvenuta comunicazione di approvazione [6].

 

     Art. 7. Consulenza per l'avvio del sistema di formazione del personale regionale.

     1. Al fine di favorire la prima attuazione della presente Legge, nei primi tre anni dalla sua entrata in vigore possono essere affidati fino ad un numero massimo di cinque incarichi di consulenza a supporto di attività di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione in relazione all'analisi dei bisogni formativi e al trasferimento degli apprendimenti e loro valutazione in riferimento al documento di indirizzo triennale e ai programmi operativi annuali.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dalla definizione e dalla realizzazione dei programmi di formazione, previsti dalla presente Legge, del personale dipendente dalla Regione Lombardia dalla realizzazione di interventi di corsi-concorsi di cui al precedente art. 5 - secondo comma - e dagli incarichi di consulenza di cui ai precedenti artt. 6 - primo e secondo comma - e 7, si provvede mediante impiego della dotazione finanziaria rispettivamente del capitolo 1.1.2.2.1.548 «Spese per corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale - partecipazione alle spese per i corsi indetti da Enti, istituti ed amministrazioni varie - spese di funzionamento del programma di formazione», del capitolo 1.1.2.1.1.313 «Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione di personale» e del capitolo 1.1.2.3.1.549 «Spese diverse, onorari e rimborsi per attività di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale» iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1987 e successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[2] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[3] Lettera così modificata dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[4] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[5] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[6] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.