Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.4 gruppi consiliari |
Data: | 18/05/1983 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci regionali di [...] |
§ 1.4.3 - L.R. 18 maggio 1983, n. 41. [1]
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 27 ottobre 1972, n. 34 e 16 giugno 1979, n. 32, in materia di contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari.
(B.U. 19 maggio 1983, n. 20, 1° suppl. ord.).
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci regionali di competenza al capitolo 1.1.1.1.2.292 «Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari» che dall'entrata in vigore della presente legge verrà iscritto tra le «spese obbligatorie» - elenco n. 1 - allegato ai bilanci di previsione dei singoli esercizi finanziari.
Tabella
(Omissis) [4].
[1] Abrogata dall'art. 23 della
[2] Modifica la
[3] Modifica la
[4] Modifica la