§ 4.10.13 - L.R. 26 novembre 1984, n. 52.
Delega alle Province delle funzioni regionali relative alle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.10 viabilità, acquedotti e lavori pubblici
Data:26/11/1984
Numero:52


Sommario
Art. 1.  (Delega alle Province).
Art. 2.  (Disposizioni particolari per le zone sismiche).
Art. 3.  (Disposizioni particolari per gli abitati da consolidare).
Art. 4.  (Utilizzazione del personale della Regione da parte degli enti delegati).
Art. 5.  (Norma transitoria).
Art. 6.  (Norma finanziaria).
Art. 7.  (Entrata in vigore).


§ 4.10.13 - L.R. 26 novembre 1984, n. 52.

Delega alle Province delle funzioni regionali relative alle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica.

(B.U. 19 dicembre 1984, n. 51).

 

     Art. 1. (Delega alle Province).

     Sono delegate alle Province le funzioni amministrative, svolte dalla Regione attraverso i propri uffici del Genio civile, in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e a struttura metallica previste dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086.

     Gli atti emanati dalle Province in forza della delega di cui al presente articolo sono imputati alle stesse.

     La Regione e le Province delegate sono tenute a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati e ogni elemento utili allo svolgimento delle relative funzioni.

     I fondi previsti in bilancio per il finanziamento delle funzioni delegate sono ripartiti dalla Giunta regionale fra le Province secondo i seguenti criteri:

     a) 30 per cento in parti eguali fra le Province delegate;

     b) 50 per cento in proporzione al numero degli abitanti residenti in ciascuna Provincia;

     c) 20 per cento in proporzione al numero dei Comuni facenti parte della Provincia.

 

     Art. 2. (Disposizioni particolari per le zone sismiche).

     Per le opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica da realizzarsi nelle zone sismiche, la denuncia di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 è valida anche ai sensi e per gli effetti della legge 5 novembre 1971, n. 1086, purché sia presentata direttamente, sia sottoscritta anche dal costruttore e la relazione di progetto contenga quanto previsto dall'articolo 4, terzo comma, lettera b) della citata legge n. 1086/1971.

 

     Art. 3. (Disposizioni particolari per gli abitati da consolidare).

     Restano fermi gli adempimenti previsti dalla legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare la preventiva autorizzazione del competente ufficio del Genio civile della Regione, di cui all'articolo 2 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

 

     Art. 4. (Utilizzazione del personale della Regione da parte degli enti delegati).

     Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge, le Province possono avvalersi del personale degli uffici del Genio civile secondo le modalità che saranno stabilite dalla Giunta regionale previa intesa con gli enti interessati.

 

     Art. 5. (Norma transitoria).

     Dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione gli uffici del Genio civile provvederanno alla consegna alle Province della documentazione relativa sia alle opere già denunciate ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e ancora in corso di esecuzione, sia a quelle già collaudate.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria).

     (Omissis)

 

     Art. 7. (Entrata in vigore).

     (Omissis)