Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.9 trasporti, porti e comunicazioni |
Data: | 12/03/2003 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Procedura di approvazione del Documento di pianificazione strategica di sistema) |
Art. 2. (Procedura di approvazione del Piano regolatore portuale) |
Art. 3. (Misure di salvaguardia del Piano regolatore portuale adottato). |
Art. 3 bis. (Procedura di adozione e approvazione del Piano regolatore portuale del porto di Imperia) |
Art. 4. (Modifiche al Documento di pianificazione strategica di sistema, varianti ai Piani regolatori portuali e adeguamenti tecnico-funzionali) |
Art. 5. (Procedure di approvazione degli interventi nei porti) |
§ 4.9.44 - L.R. 12 marzo 2003, n. 9. [1]
Procedure per l’approvazione regionale dei Piani regolatori portuali e dei progetti di interventi negli ambiti portuali.
(B.U. 19 marzo 2003, n. 5).
TITOLO I
(Procedura regionale di approvazione del Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) e dei Piani regolatori portuali (PRP))
Art. 1. (Procedura di approvazione del Documento di pianificazione strategica di sistema)
1. Il Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS), redatto e adottato dall’Autorità di sistema portuale a norma dell’articolo 5 della
2. La Regione verifica la coerenza del DPSS con gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale di livello regionale e sovracomunale.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il DPSS con propria deliberazione, da assumere entro il termine di sessanta giorni successivi alla data di formalizzazione dell’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), ai sensi dell’articolo 5, comma 1 quinquies, della
4. La deliberazione di approvazione del DPSS, con i relativi allegati, è pubblicata nel sito informatico istituzionale della Regione e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
5. Il DPSS entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico della Regione.
Art. 2. (Procedura di approvazione del Piano regolatore portuale)
1. In sede di avvio del processo di elaborazione del Piano regolatore portuale (PRP) di cui all’articolo 5, comma 1 sexies, della
2. Conclusa la fase di cui al comma 1, l’Autorità di sistema portuale redige e adotta il PRP, comprensivo del rapporto ambientale, previa intesa con i comuni territorialmente interessati, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 quater, lettera a), della
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il PRP con propria deliberazione, da assumere entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura di VAS, a norma dell’articolo 5, comma 2 quater, lettera c), della
4. La Regione in sede di approvazione del PRP può subordinarne l’efficacia all’osservanza di prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità delle relative previsioni con gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale di livello regionale e sovracomunale, vigenti o adottati, il rispetto della disciplina di tutela del paesaggio e dell'ambiente, con particolare riferimento alla sostenibilità e al bilancio ambientale delle scelte del PRP e all’attuazione degli obiettivi di sviluppo della competitività portuale.
5. La deliberazione di approvazione del PRP è pubblicata nel sito informatico istituzionale della Regione e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Il PRP approvato, con i relativi allegati, è pubblicato nel sito dell’Autorità di sistema portuale competente.
6. Il PRP entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico della Regione.
Art. 3. (Misure di salvaguardia del Piano regolatore portuale adottato).
1. A salvaguardia delle indicazioni contenute nel Piano regolatore portuale, dalla data di adozione ai sensi dell’articolo 5, comma 2 quater, della
Art. 3 bis. (Procedura di adozione e approvazione del Piano regolatore portuale del porto di Imperia)
1. Nel porto di Imperia di rilevanza economica regionale e interregionale in cui non è istituita l’Autorità di sistema portuale il PRP, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 bis, della
2. Per la redazione del progetto di piano la Regione stipula preventivo Accordo con il Comune di Imperia ai sensi dell’articolo 15 della
Art. 4. (Modifiche al Documento di pianificazione strategica di sistema, varianti ai Piani regolatori portuali e adeguamenti tecnico-funzionali)
1. Le modifiche al DPSS e le varianti ai PRP sono approvate con la procedura prevista rispettivamente agli articoli 1, 2 e 3 bis, fatto salvo quanto previsto per le varianti-stralcio dall’articolo 5, commi 4, 4 bis e 4 ter, della
2. Costituiscono, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della
3. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ricevimento dei relativi atti adottati dall’Autorità di sistema portuale, comprensivi della dichiarazione dei comuni interessati di non contrasto con i relativi strumenti urbanistici comunali vigenti nonché del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da rendersi entro quarantacinque giorni a norma del citato articolo 5, comma 5, della suddetta legge.
TITOLO II
(Procedure di approvazione degli interventi nei porti)
Art. 5. (Procedure di approvazione degli interventi nei porti)
1. Gli interventi edilizi nei porti da realizzarsi da parte dell’Autorità di sistema portuale o di amministrazioni pubbliche sono approvati secondo le procedure di cui all’articolo 7 del
2. Ferma restando la facoltà di ricorso alle procedure edilizie semplificate previste dalla vigente normativa statale e regionale, l’esecuzione degli interventi nei porti da parte di soggetti privati è assentita in esito ad apposita conferenza di servizi indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono assoggettati al versamento, da parte del concessionario del bene demaniale, della quota di contributo di costruzione relativa alle opere di urbanizzazione di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19 del
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla