§ 4.9.36 - L.R. 14 marzo 1996, n. 13.
Attuazione della Legge 30 maggio 1995, n. 204 recante interventi urgenti in materia di trasporti.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.9 trasporti, porti e comunicazioni
Data:14/03/1996
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Concessione dei contributi).
Art. 2.  (Piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi).
Art. 3.  (Erogazione di anticipazioni di contribuzione).
Art. 4.  (Norma finanziaria).


§ 4.9.36 - L.R. 14 marzo 1996, n. 13.

Attuazione della Legge 30 maggio 1995, n. 204 recante interventi urgenti in materia di trasporti.

(B.U. 3 aprile 1996, n. 7).

 

Art. 1. (Concessione dei contributi).

     1. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi di risanamento economico finanziario delle aziende di trasporto pubblico locale previsti dal decreto legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito con modifiche dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 (conversione in legge con modificazioni del decreto legge n. 98/1995 recante interventi urgenti in materia di trasporti), la Regione Liguria individua, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del medesimo decreto, i beneficiari della contribuzione decennale nei soggetti di cui all'articolo 1 comma 3 della legge regionale 26 gennaio 1983, n. 5 (norme per la concessione di contributi di esercizio in favore dei trasporti pubblici locali).

     2. I soggetti così individuati devono risultare esercenti i servizi di trasporto pubblico locale di interesse regionale alla data di entrata in vigore della legge 204/1995 e aver presentato richiesta di contributo.

     3. La Giunta regionale definisce il contributo entro un mese dalla data di ricevimento del contributo da parte dello Stato, sulla base delle aliquote determinate dalla Regione per il riparto della quota regionale del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio per l'anno 1993.

     4. Per ciascun beneficiario il possibile capitale mutuabile con i contributi decennali di cui al comma 1, individuato secondo il comma 3 ad un tasso di interesse pari al 10,50 per cento per dieci anni, non deve superare i disavanzi certificati dalla Regione per il periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993.

     5. Nel caso in cui la quota di cui al comma 3 per ogni singolo soggetto beneficiario ecceda il disavanzo certificato, l'eccedenza è assegnata agli altri soggetti beneficiari sulla base delle rispettive aliquote di riparto percentualmente rideterminate.

     6. La liquidazione del contributo, subordinata alla presentazione dei piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di cui all'articolo 1 comma 1 del d.l. 98/1995, avviene annualmente nei limiti della effettiva assegnazione statale ed è soggetta ai vincoli posti dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 204/1995.

     7. Il diritto alla concessione del contributo viene comunque meno qualora, alla data del 31 dicembre 1995, il rapporto tra i proventi al netto della contribuzione d'esercizio ed i costi di esercizio sia inferiore al 15 per cento.

 

     Art. 2. (Piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi).

     1. I piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio debbono essere riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 e riguardare disavanzi che non risultino coperti con i contributi di cui:

     a) al Fondo Nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private;

     b) all'articolo 1 commi 1 e 4 quater del decreto legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32;

     c) al decreto legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 226;

     d) al decreto legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 21 marzo 1991, n. 97.

     2. I piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi debbono tener conto dei contributi di cui al decreto legge 98/1995, convertito dalla legge 204/1995, come determinati dalla presente legge.

     3. I piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi sono predisposti dai soggetti beneficiari del contributo e sono approvati dagli enti locali nella loro qualità di enti concedenti o di enti proprietari.

     4. I piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi fissano le modalità per la copertura dei disavanzi, specificano gli interventi degli enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi ed indicano la quota di contributo spettante al beneficiario e l'eventuale quota destinata agli Enti Locali proprietari ai sensi dell'articolo 1 comma 14 del d.l. 98/1995 convertito dalla legge 204/1995.

 

     Art. 3. (Erogazione di anticipazioni di contribuzione).

     1. Sino alla presentazione dei piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di cui all'articolo 1 comma 1 del d.l. 98/1995, convertito dalla legge 204/1995, predisposti ed approvati ai sensi della presente legge, è autorizzata la liquidazione della anticipazione del contributo corrispondente all'acconto disposto dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi del comma 7 del citato articolo 1.

     2. L'anticipazione è calcolata sulla base dei criteri di cui all'articolo 1.

     3. La concessione dell'anticipazione viene meno qualora il rapporto tra i proventi al netto della contribuzione d'esercizio ed i costi di esercizio, alla data del 31 dicembre 1994, sia inferiore al 15 per cento.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     (Omissis).