Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.8 difesa del suolo |
Data: | 23/10/1996 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. - 7. [2] |
Art. 8. (Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 9/1993). |
Art. 9. (Modifica dell'art. 6 della legge regionale 9/1993). |
Art. 10. (Modifica dell'art. 8 della legge regionale 9/1993). |
Art. 11. (Modifica dell'art. 9 della legge regionale 9/1993). |
Art. 12. (Modifica dell'art. 10 della legge regionale 9/1993). |
Art. 13. (Abrogazione dell'art. 11 della legge regionale 9/1993). |
Art. 22. (Abrogazione dell'art. 29 della legge regionale 9/1993). |
Art. 23. (Abrogazione parziale degli articoli 35 e 39 della legge regionale 16 aprile 1984, n. 22). |
Art. 24. (Disposizione transitoria). |
Art. 25. (Norma finanziaria). |
Art. 26. (Urgenza). |
§ 4.8.9 - L.R. 23 ottobre 1996, n. 46.
Norme finanziarie in materia di difesa del suolo ed ulteriori modifiche alla Legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989, n. 183). Modifiche alla Legge regionale 16 aprile 1984, n. 22 (Legge forestale regionale).
(B.U. 13 novembre 1996, n. 21).
TITOLO I [1]
FINANZIAMENTI REGIONALI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO
(Omissis)
TITOLO II
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1993, N. 9 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE, 1993 N. 18 E DALLA LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 1994 N. 56. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1984 N. 22 (LEGGE FORESTALE REGIONALE)
Art. 8. (Modifica dell'articolo 4 della
(Omissis) [3]
Art. 9. (Modifica dell'art. 6 della
(Omissis) [4]
Art. 10. (Modifica dell'art. 8 della
1. (Omissis) [5]
2. La lettera l) del comma 2 dell'articolo 8 è abrogata.
Art. 11. (Modifica dell'art. 9 della
1. - 4. (Omissis) [6]
5. Il comma 9 dell'art. 9 è abrogato.
Art. 12. (Modifica dell'art. 10 della
(Omissis) [7]
Art. 13. (Abrogazione dell'art. 11 della
1. L'articolo 11 della
Artt. 14. - 21.
(Omissis) [8]
Art. 22. (Abrogazione dell'art. 29 della
1. L'articolo 29 della
Art. 23. (Abrogazione parziale degli articoli 35 e 39 della
1. Sono abrogati il comma 6 dell'art. 35 ed i commi 1 e 2 dell'art. 39 della
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 24. (Disposizione transitoria).
1. Relativamente all'anno 1996, la Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale di cui all'articolo 4, sentite le province, l'Anci, l'Uncem, l'Autorità di bacino del Magra ed i Consorzi interregionali per le opere di terza categoria del Vara e del Magra e tenuto conto dei criteri di priorità di cui all'articolo 2 comma 5. La Regione assegna i finanziamenti ai sensi dell'articolo 5.
2. Il piano comprende anche gli interventi per la riparazione dei danni segnalati dagli enti locali a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo settembre 1995 - febbraio 1996.
3. Le somme sono erogate ad integrazione dei bilanci degli enti attuatori in relazione alle loro competenze. Gli enti rendicontano le spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 112 del
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, al fine di consentire alle province la definizione delle procedure espropriative di cui all'articolo 25, comma 2 bis della
Art. 25. (Norma finanziaria).
(Omissis)
Art. 26. (Urgenza).
(Omissis)
[1] Il Titolo I, artt. 1 - 7, è stato abrogato dall'art. 47 della
[2] Il Titolo I, artt. 1 - 7, è stato abrogato dall'art. 47 della
[3] L'art. 4 della
[4] L'art. 6 della
[5] Sostituisce il comma 1 dell'art. 8 della
[6] Modificano ed integrano la
[7] L'art. 10 della
[8] Modificano ed integrano la