Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.7 tutela dall'inquinamento |
Data: | 20/03/1998 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Scopo della legge). |
Art. 2. (Competenze della Regione). |
Art. 3. (Riconoscimento e funzioni della figura di tecnico competente in acustica ambientale). |
Art. 4. (Competenze della Provincia). |
Art. 5. (Città metropolitana). |
Art. 6. (Competenze del Comune). |
Art. 7. (Classificazione acustica). |
Art. 8. (Potere sostitutivo). |
Art. 9. (Ordinanze contingibili ed urgenti). |
Art. 10. (Piani di risanamento comunali). |
Art. 11. (Piano di risanamento delle imprese). |
Art. 12. (Attività all'aperto). |
Art. 13. (Attività temporanee). |
Art. 14. (Unità Sanitarie Locali). |
Art. 15. (Sanzioni). |
Art. 16. (Norma finanziaria). |
Art. 17. (Norma transitoria). |
Art. 18. (Abrogazione). |
§ 4.7.40 - L.R. 20 marzo 1998, n. 12.
Disposizioni in materia di inquinamento acustico.
(B.U. 15 aprile 1998, n. 6).
CAPO I
FINALITA'
Art. 1. (Scopo della legge).
1. La presente legge, in attuazione della
CAPO II
COMPETENZE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO
Art. 2. (Competenze della Regione).
1. Spetta al Consiglio regionale, su proposta della Giunta:
a) (Omissis) [1];
b) stabilire i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico - ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della
2. Spetta alla Giunta regionale:
a) definire criteri in base ai quali i Comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 7, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto, procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di cui all'articolo 2, comma 1 della
b) definire procedure ed eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui all'articolo 7 della
c) stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;
d) stabilire le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie per nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli stessi nonché dei provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4 della
e) curare il coordinamento fra la banca dati del rumore a livello provinciale ed i sistemi informativi dell'ambiente, regionale e nazionale;
f) aggiornare i criteri di priorità di cui all'allegato A della legge;
g) stabilire i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 2 e 4 della
h) (Omissis) [2];
i) approvare eventuali ulteriori prescrizioni tecniche per l'attuazione della presente legge;
l) definire gli indirizzi per la predisposizione di regolamenti comunali in materia di attività all'aperto e di attività temporanee.
l bis) approvare il piano triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, a stralci annuali nell'ambito del programma triennale di intervento di cui alla legge regionale di recepimento del
3. La Giunta regionale, relativamente all'adozione degli atti di cui alla lettera g) del comma 2, acquisisce il parere della Sezione valutazione di impatto ambientale del CTR per il territorio [4].
4. La Giunta regionale provvede in ordine agli atti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2, sulla base del contenuto dei decreti attuativi di cui all'articolo 3 della
4 bis. Spetta al dirigente procedere al riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale e adeguare le relative procedure e modalità [5].
Art. 3. (Riconoscimento e funzioni della figura di tecnico competente in acustica ambientale).
1. La Regione procede al riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale, come definita all'articolo 2, comma 6 della
2. Il riconoscimento rilasciato dalle altre Regioni e dalle Province autonome è equiparato al riconoscimento effettuato dalla Regione Liguria [6].
3. Il tecnico competente in acustica ambientale redige e sottoscrive tutta la documentazione tecnica relativa ad atti connessi alla presente legge, da presentarsi agli Enti competenti.
4. Ai dipendenti regionali che partecipano alla Commissione istituita con deliberazione del Consiglio regionale 18 giugno 1996, n. 57 (disposizioni per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale di cui all'articolo 2 della
Art. 4. (Competenze della Provincia).
1. Spetta alla Provincia:
a) eseguire campagne di misura del rumore procedendo all'analisi dei dati raccolti ed alla valutazione dell'inquinamento acustico al fine di individuare la tipologia e l'entità dei rumori presenti nel territorio;
b) creare e tenere aggiornata una banca dati rumore dell'intero territorio provinciale integrata nel sistema informativo regionale ambientale;
c) trasmettere ai Comuni interessati i dati censiti;
d) approvare la classificazione acustica del territorio comunale nonché i piani di risanamento dei Comuni;
e) realizzare e gestire i sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico su tutto il territorio provinciale;
f) esercitare le funzioni di controllo e vigilanza sulle sorgenti sonore fisse che propagano il rumore in ambiti territoriali compresi nel territorio di più Comuni della circoscrizione provinciale.
2. La Provincia esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), ed f) utilizzando, quale supporto tecnico, le strutture dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL), ai sensi dell'articolo 2 della
Art. 5. (Città metropolitana).
1. Per il territorio di competenza sono attribuite alla Città metropolitana, ove costituita, le funzioni assegnate alla Provincia dalla presente legge.
Art. 6. (Competenze del Comune).
1. Spetta al Comune:
a) procedere alla classificazione acustica del territorio comunale in zone sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 2, anche delegando tale funzione alla Comunità Montana di appartenenza, e provvedere alla trasmissione dei relativi atti alla Provincia per l'approvazione, nonché adottare regolamenti per l'attuazione delle discipline statali e regionali in materia di tutela dall'inquinamento acustico;
b) curare il coordinamento degli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati e relative varianti con la classificazione di cui alla lettera a), anche tramite l'inserimento della classificazione acustica nello studio di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d) della
c) adottare e trasmettere alla Provincia, per l'approvazione, il piano di risanamento di cui all'articolo 10;
d) approvare i piani di risanamento aziendali di cui all'articolo 11 ed i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5 della
e) adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della
f) esercitare le funzioni amministrative di controllo di cui all'articolo 14, comma 2 della
g) autorizzare, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2 della
h) controllare, secondo le modalità stabilite dalla Regione, il rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico ed, in particolare, all'atto del rilascio di:
1) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
2) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture;
3) provvedimenti di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
2. I rapporti convenzionali con l'ARPAL sono da ricondurre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 della
3. I Comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della
4. I Comuni possono eseguire campagne di misura del rumore nel rispetto delle vigenti tecniche di rilevamento. In tal caso l'attività dei Comuni deve essere coordinata con l'attività della Provincia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
5. I Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti approvano una relazione biennale sullo stato acustico del proprio territorio, con le modalità e nei termini indicati dall'articolo 7, comma 5 della
Art. 7. (Classificazione acustica).
1. La classificazione acustica è adottata dal Comune tenuto conto dell'assetto urbanistico del territorio, attraverso l'individuazione di zone acustiche omogenee all'interno delle singole zone urbanistiche ed è trasmessa alla Provincia che l'approva entro centoventi giorni.
2. E' fatto divieto di prevedere la contiguità di aree anche appartenenti a Comuni confinanti, i cui limiti di accettabilità del rumore si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente.
3. La Provincia o, d'intesa, le Province competenti per territorio, sentiti i Comuni, provvedono, in caso di mancato accordo, alla redazione delle classificazioni acustiche tra Comuni confinanti.
4. Eventuali modificazioni alla classificazione acustica del territorio comunale sono trasmesse dal Comune, entro sessanta giorni dalla loro adozione, alla Provincia, che le approva entro novanta giorni.
5. Gli atti relativi alla classificazione acustica del territorio comunale ed alle modificazioni della stessa sono depositati, dopo l'approvazione della Provincia, presso la segreteria comunale a libera visione del pubblico. Il Comune provvede a darne pubblicità con ogni mezzo ritenuto idoneo.
Art. 8. (Potere sostitutivo).
1. In caso di mancato adempimento delle Province e dei Comuni a quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 4, dall'articolo 10, commi 2 e 4 e dall'articolo 17 comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 45 della
Art. 9. (Ordinanze contingibili ed urgenti).
1. In caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, il Presidente della Provincia interessata ed il Presidente della Regione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.
Art. 10. (Piani di risanamento comunali).
1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della
2. I piani di risanamento sono adottati dal Consiglio comunale, entro dodici mesi dalla approvazione da parte della Provincia della classificazione acustica di cui all'articolo 7. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i) della
3. I piani devono indicare:
a) la tipologia e l'entità dei rumori presenti, ivi compresi quelli derivanti da sorgenti mobili, preferibilmente individuate con apposita campagna di rilevamento;
b) le zone da risanare, il numero degli interventi da effettuare e la stima della popolazione interessata ad ogni intervento;
c) i soggetti tenuti all'intervento di risanamento, individuati nei titolari delle attività causa del rumore;
d) le priorità, le modalità e i tempi per il risanamento ambientale;
e) la stima degli oneri finanziari ed i mezzi economici necessari relativamente agli interventi di competenza comunale;
f) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
4. I Comuni trasmettono i piani di risanamento, entro sessanta giorni dalla adozione, alla Provincia che li approva entro centoventi giorni. Decorso tale termine, i piani si intendono, comunque, approvati. Successivamente alla approvazione, la Provincia trasmette entro sessanta giorni i piani alla Regione per gli adempimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a).
CAPO III
DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'AMBENTE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA ATTIVITA' PUBBLICHE O PRIVATE
Art. 11. (Piano di risanamento delle imprese).
1. Le imprese devono verificare, entro sei mesi dall'approvazione da parte della Provincia della classificazione acustica comunale, la rispondenza delle proprie sorgenti sonore ai valori di cui all'articolo 2, comma 1 della
2. In caso di esito negativo, le imprese devono presentare, entro il mese successivo al termine di cui al comma 1, apposito piano di risanamento. Il piano di risanamento deve contenere una adeguata relazione tecnica con indicazione del termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi [9].
3. Il piano di risanamento di cui al comma 2, corredato di idonea documentazione tecnica e sottoscritto dal legale rappresentante delle imprese, è trasmesso ai Comuni competenti per territorio.
4. I Comuni, verificata l'idoneità progettuale delle soluzioni proposte dai piani di risanamento acustico, approvano i piani stessi ed effettuano controlli tesi a verificarne l'effettiva e puntuale esecuzione.
5. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono comunque adeguarsi ai limiti previsti dalla classificazione acustica comunale entro il termine di cui al comma 1.
6. Per gli interventi di risanamento acustico effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 4 della
Art. 12. (Attività all'aperto).
1. Le attività di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, come anche le attività di pulizia di spazi verdi privati, non possono superare i valori limite di immissione di cui all'articolo 2, comma 1 della
2. Qualora ne ravvisino l'opportunità, determinata dalle caratteristiche dei luoghi ovvero da esigenze locali, i Comuni possono, con apposito regolamento, stabilire deroghe ai predetti limiti e fissare orari e modalità di esecuzione di tali attività.
3. Le deroghe non sono ammissibili per impianti di compattamento di rifiuti solidi urbani installati in modo permanente.
4. Le attività sportive svolte all'aperto, agonistiche o ricreative, che comportino il superamento dei valori di cui all'articolo 2 della
5. Il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 4, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre il disturbo.
Art. 13. (Attività temporanee).
1. Lo svolgimento di attività rumorose temporanee ivi compresi le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile è autorizzato dal Comune competente ove sia garantito il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 2 della
2. Il Comune può concedere autorizzazioni in deroga, su richiesta scritta e motivata, prescrivendo, comunque, che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre l'inquinamento acustico.
3. Il Comune può individuare ed autorizzare con procedure semplificate determinate attività il cui livello di emissioni sonore sia desumibile dal tipo di lavorazione e dai macchinari utilizzati.
4. Il Comune può esentare dall'obbligo di autorizzazione di cui al comma 1 particolari attività di natura occasionale o di limitata durata.
Art. 14. (Unità Sanitarie Locali).
1. Gli enti locali possono avvalersi, se del caso, dell'apporto delle Unità Sanitarie Locali per gli aspetti di carattere igienico-sanitario connessi alle competenze loro attribuite dalla presente legge.
Art. 15. (Sanzioni).
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 3 della
a) pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per il superamento, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, dei valori limite di emissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) o dei valori limite di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) della
b) pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per il reiterato superamento dei valori limite di emissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) o dei valori limite di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) della
c) pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per la mancata presentazione del piano di risanamento acustico di cui all'articolo 11 o per il mancato adeguamento ai limiti previsti dalla classificazione acustica comunale entro il termine di cui all'articolo 11, comma 5;
d) pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000 per il superamento dei limiti dei regolamenti comunali adottati o adeguati in base agli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l) salve le deroghe autorizzate dal Comune competente.
2. All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni ed alle funzioni conseguenti il mancato pagamento in misura ridotta ai sensi della
3. All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 3 della
4. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni per violazioni alla presente legge ed ai regolamenti attuativi comunali sono destinate ad attività connesse al contenimento e alla riduzione dell'inquinamento acustico.
Art. 16. (Norma finanziaria).
(Omissis)
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 17. (Norma transitoria).
1. Per i Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno provveduto alla classificazione acustica si applicano i valori limite di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).
2. I Comuni che non hanno adempiuto alla classificazione acustica del proprio territorio adottano i relativi atti entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Nei successivi centoventi giorni la Provincia approva gli atti dei Comuni.
3. Fino all'emanazione degli atti di competenza della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 2, sono fatte salve, per quanto non in contrasto con la presente legge e con i vigenti decreti di attuazione della
4. Fino all'emanazione dell'atto statale di indirizzo e coordinamento riguardante la figura di tecnico competente in acustica ambientale, come definita all'articolo 2, comma 6 della
Art. 18. (Abrogazione).
1. La
ALLEGATO "A" (Art. 2)
Criteri di priorità da adottare nella stesura del Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.
Gli interventi per il risanamento dall'inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 10 sono posti in graduatoria, all'interno del piano regionale triennale di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in considerazione dei seguenti punteggi:
1. Interventi previsti nelle aree:
a) ospedaliere, punti 8
b) scolastiche, punti 6
c) particolarmente protette o prevalentemente residenziali o turistiche, punti 5
d) di tipo misto, punti 4
e) di intensa attività umana, punti 3
f) prevalentemente industriali, punti 2
g) esclusivamente industriali, punti 1
2. Interventi conseguenti a superi del limite massimo di Leq in dB(A) relativo ad ogni classe di destinazione d'uso del territorio come definita dal D.P.C.M. 14 novembre 1997:
a) superi fino a 5 dB(A), punti 1
b) superi oltre 5 dB(A) fino a 10 dB(A), punti 2
c) superi oltre 10 dB(A) fino a 15 dB(A), punti 3
d) superi oltre 15 dB(A) fino a 20 dB(A), punti 4
e) superi oltre 20 dB(A), punti 5
3. Interventi conseguenti a superamento del valore di Leq diurno di 70 dB(A) nelle classi I, II, III e IV come definite dal D.P.C.M. 14 novembre 1997:
a) oltre 70 dB(A) fino a 75 dB(A), punti 3
b) oltre 75 dB(A), punti 5
4. Interventi interessanti un numero di abitanti e/o utenti:
a) da 0 a 100 unità, punti 1
b) da 101 a 1.000 unità, punti 2
c) da 1.001 a 10.000 unità, punti 3
d) da 10.001 a 50.000 unità, punti 4
e) oltre 50.000 unità, punti 5
La graduatoria è formata dalla somma dei punteggi 1 + 2 + 3 + 4 per ogni singolo intervento.
[1] Lettera abrogata dall'art. 72 della
[2] Lettera abrogata dall'art. 72 della
[3] Lettera aggiunta dall'art. 72 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 72 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 72 della
[6] Comma così modificato dall'art. 62 della
[7] Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l’art. 3 della
[8] Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l’art. 3 della
[9] Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l’art. 3 della