§ 4.6.38 - L.R. 6 giugno 2008, n. 13.
Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.6 beni ambientali
Data:06/06/2008
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Contributi per la sicurezza della balneazione)
Art. 3.  (Contributi per favorire l’accesso a soggetti con problemi motori)
Art. 4.  (Contributi per l’igiene e la pulizia delle spiagge libere)
Art. 5.  (Misura del contributo)
Art. 6.  (Norma finanziaria)


§ 4.6.38 - L.R. 6 giugno 2008, n. 13.

Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione

(B.U. 11 giugno 2008, n. 5)

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La Regione incentiva il mantenimento delle spiagge libere nel territorio ligure, come definite negli articoli 1 e 2 delle linee guida per le spiagge libere ed attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 21 maggio 2004, concedendo contributi ai Comuni costieri a sostegno di interventi diretti al miglioramento della qualità della fruizione delle stesse e della sicurezza della balneazione.

 

     Art. 2. (Contributi per la sicurezza della balneazione)

     1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione concede, nella misura prevista dall’articolo 5, contributi ai Comuni costieri per la realizzazione di un servizio di vigilanza sulle spiagge libere di loro pertinenza, delle quali abbiano la gestione diretta, da attuarsi attraverso l’impiego di personale munito di brevetto di salvataggio, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla competente Capitaneria di Porto.

     2. Rientrano tra le spese ammissibili, oltre alle spese relative al personale addetto, anche quelle relative alla dotazione degli strumenti e delle attrezzature utili alle operazioni di salvataggio.

 

     Art. 3. (Contributi per favorire l’accesso a soggetti con problemi motori)

     1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione concede, nella misura prevista dall’articolo 5, contributi ai Comuni costieri per la realizzazione di strutture mobili o fisse, dotate dei prescritti titoli abitativi, atte ad agevolare il raggiungimento della spiaggia, dei pontili pubblici o la fruizione dei servizi, ove presenti, ai soggetti con ridotte capacità motorie [1].

     2. La presenza delle strutture di cui al comma 1 deve essere adeguatamente segnalata.

 

     Art. 4. (Contributi per l’igiene e la pulizia delle spiagge libere)

     1. Per migliorare le condizioni di igiene delle spiagge libere, la Regione concede contributi ai Comuni costieri a parziale finanziamento delle spese sostenute per la pulizia delle stesse, sulla base di parametri definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale.

     2. Nel provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale può altresì individuare criteri di priorità, anche in considerazione delle caratteristiche orografiche del territorio.

 

     Art. 5. (Misura del contributo) [2]

     1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni presentano alla Giunta regionale le domande di ammissione ai contributi di cui alla presente legge; le domande sono corredate di idonea documentazione predeterminata con atto del dirigente della struttura regionale competente.

     2. Entro il 31 marzo il dirigente di cui al comma 1, compilata la graduatoria, comunica ai richiedenti l’esito della stessa.

     3. Il contributo è corrisposto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, nella seguente misura:

     a) il 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni le cui spiagge siano riservate, in percentuale dal 30 fino al 50 per cento escluso, a spiaggia libera;

     b) il 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i comuni le cui spiagge siano riservate, in percentuale pari o superiore al 50 per cento, a spiaggia libera.

     4. I contributi di cui al comma 3 in ogni caso non possono superare il 15 per cento delle risorse disponibili per quella tipologia di intervento sul bilancio regionale.

     5. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono cumulabili.

     6. I comuni che ricevono il contributo devono presentare agli uffici regionali entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno la rendicontazione dell’avvenuto utilizzo dei fondi percepiti. I comuni inadempienti non saranno ammessi a quella tipologia di contributo per l’anno successivo.

     7. Ai sensi dell’articolo 11 bis della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni ed integrazioni, per poter accedere ai contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4 i comuni devono essere dotati di Progetto di utilizzo.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria)

     (Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 novembre 2013, n. 34.