Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.6 beni ambientali |
Data: | 04/09/2001 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche di norme). |
Art. 2. (Norma transitoria). |
Art. 3. (Abrogazione di norme). |
§ 4.6.27 - L.R. 4 settembre 2001, n. 31.
Ulteriori modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (individuazione dell'itinerario escursionistico denominato "Alta via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezzature) già modificata dalla Legge regionale 1 marzo 1996, n. 11.
(B.U. 5 settembre 2001, n. 9).
Art. 1. (Modifiche di norme).
1. [1].
2. [2].
3. [3].
4. [4].
5. [5].
Art. 2. (Norma transitoria).
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana disposizioni per disciplinare l'attività di sparo sull'AVML, con particolare attenzione ai posti tappa di cui all'Allegato 1 della
Art. 3. (Abrogazione di norme).
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della
b) il comma 2 dell'articolo 5 della
c) il comma 2 dell'articolo 47 della
[1] Sostituisce la lettera b) nell'art. 2 comma 1 della
[2] Sostitusce il comma 3 dell'art. 3 della
[3] Sostituisce il comma 2 dell'art. 6 della
[4] Sostituisce il comma 2 dell'art. 10 della
[5] Aggiunge i commi 2) e 3) all'art. 10 bis della