Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.3 parchi |
Data: | 28/12/2009 |
Numero: | 65 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione, individuazione e finalità della riserva naturale regionale dell’Adelasia) |
Art. 2. (Finalità della riserva naturale regionale dell’Adelasia) |
Art. 3. (Gestione della riserva dell’Adelasia) |
Art. 4. (Piano di gestione) |
Art. 5. (Misure di tutela della riserva naturale dell’Adelasia) |
Art. 6. (Sanzioni amministrative) |
Art. 7. (Disposizioni transitorie e di raccordo) |
Art. 8. (Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie della l.r. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni) |
Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2000 n. 31 (Istituzione dell'area protetta regionale Giardini Botanici Hanbury)) |
Art. 10. (Norma finanziaria) |
§ 4.3.28 - L.R. 28 dicembre 2009, n. 65.
Istituzione della riserva naturale regionale “Adelasia” nel comune di Cairo Montenotte ed altre disposizioni in materia di aree naturali protette
(B.U. 30 dicembre 2009, n. 24)
TITOLO I
RISERVA NATURALE REGIONALE DELL’ADELASIA
Art. 1. (Istituzione, individuazione e finalità della riserva naturale regionale dell’Adelasia)
1. In attuazione degli articoli 22, 23 e 24 della
2. La perimetrazione della riserva naturale comprende i territori ricadenti nel Comune di Cairo Montenotte, di proprietà della Provincia di Savona, individuati con apposito segno grafico nella planimetria in scala 1:10.000, allegato n. 1 alla presente legge.
3. I territori così individuati sono classificati “riserva naturale regionale” per la conservazione orientata dei valori naturalistici ed ambientali in essa presenti, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della
Art. 2. (Finalità della riserva naturale regionale dell’Adelasia)
1. Nell’ambito delle finalità generali definite dalla
a) conservare e valorizzare il patrimonio naturale costituito, in particolare, dalle risorse forestali, dalle risorse idriche, dalle formazioni geologiche, dagli habitat, dalle specie vegetali ed animali rare, endemiche, vulnerabili e dalle relative connessioni con la rete ecologica regionale, in adempimento degli impegni assunti a livello comunitario, così come previsto dalla
b) conservare e valorizzare il paesaggio agrario presente nella riserva, quale ecosistema complesso nato dalla equilibrata integrazione fra le risorse degli ambienti naturali ed il loro uso tradizionale da parte della comunità locale;
c) promuovere lo studio, la divulgazione, la fruizione pubblica dei valori e delle peculiarità naturali e culturali dell’area.
Art. 3. (Gestione della riserva dell’Adelasia)
1. La gestione della riserva naturale regionale dell’Adelasia è affidata alla Provincia di Savona, di seguito denominata ente gestore, che svolge tale compito in collaborazione con il Comune di Cairo Montenotte, sia attraverso le forme di intesa previste nella presente legge, sia attraverso eventuali accordi aventi ad oggetto settori di attività o specifici interventi, ferma restando in tali casi la responsabilità dell’ente gestore.
2. L’ente gestore provvede ad assicurare la conservazione, la valorizzazione, la conoscenza nonché la fruizione dei valori naturalistici, paesaggistici e storico culturali della riserva attraverso:
a) l’elaborazione e l’adozione del Piano di gestione di cui all’articolo 4;
b) l’approvazione dei regolamenti previsti dall’articolo 25 della
c) la promozione di azioni e l’attuazione di interventi necessari per conseguire le finalità dell’area protetta;
d) la redazione della relazione annuale prevista dall’articolo 29 della
e) l’attuazione delle direttive impartite dalla Regione, con particolare riferimento a quelle volte ad assicurare l’integrità del sistema regionale delle aree protette di cui all’articolo 4, comma 5, della
f) lo svolgimento di tutti gli altri compiti amministrativi attribuiti agli enti di gestione delle aree protette dalla
3. In qualità di ente gestore della riserva, la Provincia resta comunque soggetta all’osservanza delle disposizioni relative agli enti locali per quanto attiene all’ordinamento finanziario e contabile, al regime fiscale ed ai controlli.
4. Nei confronti del suddetto ente gestore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1, della
Art. 4. (Piano di gestione)
1. Il Piano di gestione è lo strumento per l’attuazione delle finalità della riserva naturale regionale dell’Adelasia.
2. Il Piano di gestione individua, con riferimento ad un periodo di almeno quattro anni, gli obiettivi da raggiungere, gli interventi e le azioni che si intendono intraprendere, i tempi, le risorse occorrenti, le fonti di finanziamento, gli indicatori di risultato.
3. Il Piano di gestione è adottato dall’ente gestore d’intesa con il Comune di Cairo Montenotte; nella fase di redazione del Piano sono assicurate forme partecipative della comunità locale nonché dei soggetti interessati alla fruizione ed agli aspetti scientifici della riserva; la Giunta regionale approva il Piano entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti, apportandovi le modificazioni ritenute necessarie.
Art. 5. (Misure di tutela della riserva naturale dell’Adelasia)
1. Fermi restando i divieti di cui all’articolo 42 della
a) eseguire interventi edilizi eccedenti la manutenzione straordinaria degli edifici, degli impianti e delle infrastrutture esistenti, ad eccezione di quanto previsto nel Piano di gestione per la realizzazione e l’adeguamento di strutture necessarie per i compiti istituzionali dell’ente gestore, per la fruizione, per l’esercizio delle attività agricole e forestali, per lo sviluppo delle energie rinnovabili ovvero per garantire forniture e servizi di pubblica utilità;
b) aprire nuove strade e sentieri ovvero prolungare, rettificare, allargare il tracciato di strade e sentieri esistenti al di fuori delle previsioni contenute nel Piano di gestione; è comunque consentita la realizzazione delle infrastrutture necessarie per le attività selvicolturali debitamente autorizzate ai sensi della legislazione vigente in materia;
c) eseguire movimenti di terreno o interventi di messa in sicurezza dei versanti, salvo i casi previsti dal Piano di gestione o derivanti dalla sua attuazione, ovvero di quanto connesso con lo svolgimento delle attività agricole;
d) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando nell'ambito delle attività agricole e silvicole la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;
e) abbandonare rifiuti;
f) introdurre specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare l’equilibrio naturale;
g) catturare, uccidere, disturbare le specie animali; sono ammessi gli interventi tecnici di riequilibrio faunistico di cui all’articolo 43 della
h) raccogliere o danneggiare specie vegetali o asportare minerali; in deroga a tale divieto l’ente gestore può autorizzare la raccolta a scopi scientifici prefissando tempi, quantità, modalità di raccolta, cautele da osservare, oneri e condizioni di acquisizione delle conoscenze così ottenute;
i) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati, fatte salve le eccezioni previste dalla
j) svolgere attività ludiche e sportive incompatibili con i divieti di cui alle lettere g) e h) o, comunque, in grado di compromettere, per le loro modalità di svolgimento ed in assenza di disposizioni emanate dall’ente gestore, le qualità ambientali, i soprassuoli boschivi, la stabilità dei versanti, le sistemazioni agrarie, l’agibilità dei percorsi;
k) asportare o danneggiare le attrezzature predisposte per la fruizione e la conoscenza della riserva.
2. L’ente gestore può integrare mediante appositi regolamenti, approvati ai sensi dell’articolo 25 della
Art. 6. (Sanzioni amministrative)
1. La violazione delle disposizioni di tutela delle aree protette di cui alla presente legge comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 33 della
TITOLO II
NORME FINALI
Art. 7. (Disposizioni transitorie e di raccordo)
1. Fino alla approvazione del Piano di gestione di cui all’articolo 4, l’ente gestore opera sulla base dei programmi di attività ed interventi contenuti nella relazione annuale di cui all’articolo 29 della
2. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme della
Art. 8. (Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie della
1. (Omissis) [1].
2. (Omissis) [2].
3. (Omissis) [3].
4. (Omissis) [4].
Art. 9. (Modifiche alla
1. (Omissis) [5].
2. (Omissis) [6].
Art. 10. (Norma finanziaria)
(Omissis)
[1] Modifica la lettera a) del comma 2 dell'art. 33 della
[2] Modifica la lettera b) del comma 2 dell'art. 33 della
[3] Modifica la lettera c) del comma 2 dell'art. 33 della
[4] Modifica la lettera d) del comma 2 dell'art. 33 della
[5] Sostituisce la lettera f) del comma 2 dell'art. 3 della
[6] Modifica il comma 4 dell'art. 3 della