Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.3 parchi |
Data: | 15/12/1992 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto della legge). |
Art. 2. (Regolamento regionale). |
Art. 3. (Sanzioni). |
§ 4.3.15 - L.R. 15 dicembre 1992, n. 37.
Divieto di sorvolo e atterraggio di velivoli a motore nelle aree protette.
(B.U. 23 dicembre 1992, n. 21).
Art. 1. (Oggetto della legge).
1. Fino alla entrata in vigore della normativa regionale di recepimento della
Art. 2. (Regolamento regionale).
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti gli Enti locali interessati e gli organismi preposti ai parchi, approva un regolamento regionale che, nel rispetto della normativa nazionale, disciplini l'esercizio del sorvolo e dell'atterraggio nei casi consentiti dall'articolo 1 [1].
Art. 3. (Sanzioni).
1. La violazione del divieto di cui all'articolo 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della
[1] Il