§ 4.1.31 - L.R. 22 agosto 1989, n. 32.
Norme sulla costituzione e il funzionamento delle Commissioni provinciali per le indennità di esproprio nonché ulteriori deleghe alle Province in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:22/08/1989
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Costituzione delle Commissioni di cui all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865).
Art. 2.  (Funzionamento della Commissione).
Art. 3.  (Oneri a carico della Regione).
Art. 4.  (Indennità varie).
Art. 5.  (Delega alle Province delle competenze in materia di espropriazioni per pubblico interesse).
Art. 6.  (Norme finanziarie).
Art. 7.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.1.31 - L.R. 22 agosto 1989, n. 32.

Norme sulla costituzione e il funzionamento delle Commissioni provinciali per le indennità di esproprio nonché ulteriori deleghe alle Province in materia di espropri.

(B.U. 21 aprile 1990, n. 15).

 

CAPO I

NORME SULLE COMMISSIONI PROVINCIALI

PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI AGRICOLI

MEDI E DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE

E DI OCCUPAZIONE

 

Art. 1. (Costituzione delle Commissioni di cui all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865).

     1. I componenti delle Commissioni provinciali per la determinazione dei valori agricoli medi e della indennità di espropriazione ed occupazione, di cui all'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     2. Gli esperti in materia urbanistica ed edilizia vengono designati direttamente dalla Giunta regionale, quelli in materia di agricoltura e foreste sono scelti dalla Giunta regionale tra terne proposte dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative. Le proposte delle terne di esperti in materia di agricoltura e foreste devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta; in caso di mancata o irregolare proposta entro tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede, comunque, alla costituzione della Commissione purché sia possibile la nomina almeno della metà più uno dei componenti. Alla integrazione della Commissione si provvede non appena giungano le proposte mancanti.

     3. Con la medesima procedura prevista per la nomina dei membri effettivi, viene contestualmente nominato per ciascun esperto un membro supplente.

     4. Nei casi in cui si fa luogo all'integrazione della Commissione ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, i Sindaci partecipano alla riunione senza diritto di voto qualora l'indennità da determinare riguardi immobili espropriati

dall'amministrazione che rappresentano.

     5. I membri esperti in materia urbanistica ed edilizia e in materia di agricoltura e foreste, sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione; a tal fine il Presidente della Commissione è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Regione.

     6. Le Commissioni durano in carica cinque anni.

 

     Art. 2. (Funzionamento della Commissione).

     1. Le Commissioni deliberano validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.

     2. Le pronuncie delle Commissioni sono trasmesse alla Regione per la pubblicazione in estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

 

     Art. 3. (Oneri a carico della Regione).

     1. Sono a carico della Regione le indennità di presenza e il rimborso spese ai componenti delle Commissioni provinciali, ai sensi dell'articolo 4.

     2. Sono altresì a carico della Regione le spese postali e telefoniche relative al funzionamento delle Commissioni stesse, ivi comprese quelle relative agli anni 1986, 1987 e 1988, da liquidarsi previa idonea documentazione.

 

     Art. 4. (Indennità varie).

     1. A ciascuno dei componenti delle Commissioni sono attribuite, per ogni giornata di seduta, le indennità di presenza previste dall'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1984, n. 13 e successive modifiche e integrazioni.

     2. Ai medesimi componenti è corrisposta altresì una indennità a titolo di rimborso spese secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

     3. Ai componenti delle Commissioni stesse che siano dipendenti regionali, si applicano le disposizioni ad essi riservate in materia di rimborso spese.

 

CAPO II

ULTERIORI FUNZIONI ESPROPRIATIVE

DELEGATE ALLE PROVINCE

 

     Art. 5. (Delega alle Province delle competenze in materia di espropriazioni per pubblico interesse).

     1. La delega alle Province, in materia di espropriazioni per pubblico interesse, è estesa ai procedimenti di espropriazione promossi dai soggetti comunque rientranti nell'ambito dell'articolo 2, secondo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2349 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Sono pertanto delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti gli istituti previsti dalla medesima legge n. 2359/1865, relativi ai procedimenti di cui al comma primo.

     3. Sono altresì delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'espropriazione in materia di edilizia alberghiera, di cui alla legge 7 aprile 1938, n. 475 e al r.d. 12 luglio 1938, n. 1473 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Ai rapporti tra Regioni ed Enti delegati si applica l'articolo 47, terzo, quarto, quinto, sesto, nono e decimo comma della legge regionale 28 febbraio 1983, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

     5. La delega alle Province comprende anche i procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i provvedimenti già adottati dalla Regione.

     6. [1].

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 6. (Norme finanziarie).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, iscritti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989:

     - 0425 «Postali, telegrafiche, telefoniche, bolli e carte bollate, noleggio apparecchiature telefoniche, canoni e manutenzione impianti»;

     - 0495 «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali»;

     - 0565 «Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di espropriazione di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971 n. 865, delegate alle Province».

     2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

 

     Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

 


[1] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 15 luglio 1993, n. 33.