Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura e foreste |
Data: | 21/07/1983 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Oltre a quanto previsto dalle ll.rr. 12 gennaio 1978, n. 6, 27 luglio 1978, n. 41, 13 novembre 1978, n. 58 e dalle altre norme di delega, dal 1° gennaio 1984 sono delegate alle Comunità Montane [...] |
Art. 2. Le Comunità Montane ed i Consorzi dei Comuni provvedono a tutti gli adempimenti previsti dalla l.r. 19 marzo 1981, n. 8 per la concessione di premi a favore di coltivatori diretti, singoli o [...] |
Art. 3. Per l'esercizio delle funzioni delegate si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni contenute nella l.r. 12 gennaio 1978, n. 6 e successive modificazioni ed [...] |
Art. 4. E' abrogato il secondo comma dell'art. 29 della l.r. 12 gennaio 1978 n. 6 |
Art. 5. |
§ 3.2.32 - L.R. 21 luglio 1983, n. 30.
Ulteriori deleghe delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste ed economia montana.
(B.U. 10 agosto 1983, n. 32).
Oltre a quanto previsto dalle ll.rr. 12 gennaio 1978, n. 6, 27 luglio 1978, n. 41, 13 novembre 1978, n. 58 e dalle altre norme di delega, dal 1° gennaio 1984 sono delegate alle Comunità Montane ed ai Consorzi dei Comuni per l'esercizio della delega in agricoltura le funzioni amministrative concernenti:
a) la concessione dei contributi in conto capitale e dei premi di fedeltà di cui alla
b) (Omissis) [1];
c) l'autorizzazione all'impianto di vivai ed alla vendita di piante, parti di piante e semi, ai sensi della
d) le colture arboree ed erbacee, i pascoli ed i prati da pascolo e le relative produzioni;
e) l'acquacoltura e le relative produzioni, salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 della
f) il rilascio dei buoni di prelevamento dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura;
g) il collaudo e la liquidazione delle opere di elettrificazione rurale;
h) il fondo di rotazione di cui all'art. 12 della
Le Comunità Montane ed i Consorzi dei Comuni provvedono a tutti gli adempimenti previsti dalla
Ai fini della determinazione del valore in vita di ogni capo di bestiame abbattuto e dell'importo del premio da liquidare in applicazione dell'art. 2 della
Le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 della
Per l'esercizio delle funzioni delegate si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni contenute nella
E' abrogato il secondo comma dell'art. 29 della
(Omissis).
[1] Lettera abrogata dall'art. 23 della
[2] Reca disposizioni finanziarie.