§ 3.2.19 - L.R. 20 novembre 1979, n. 41.
Norme provvisorie per l'elezione degli organi e per il controllo dei consorzi di bonifica integrale.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:20/11/1979
Numero:41


Sommario
Art. 1.      Fino a quando la Regione non avrà con propria legge disciplinato organicamente le attività di bonifica, restano ferme le disposizioni recate dal r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, salvo quanto [...]
Art. 2.  (Organi del Consorzio di bonifica).
Art. 3.  (Statuto del Consorzio).
Art. 4.  (Assemblea).
Art. 5.  (Consiglio dei delegati).
Art. 6.  (Diritto al voto).
Art. 7.  (Ricorsi).
Art. 8.  (Durata del Consiglio).
Art. 9.  (Nomina del Presidente della Deputazione amministrativa).
Art. 10.  (Controlli).
Art. 10 bis.  (Vigilanza).
Art. 11.  (Amministrazione commissariale).
Art. 12.  (Proroga cariche consorziali).
Art. 13.  (Adeguamenti degli statuti).
Art. 14.  (Rinvio).
Art. 15.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.2.19 - L.R. 20 novembre 1979, n. 41.

Norme provvisorie per l'elezione degli organi e per il controllo dei consorzi di bonifica integrale.

(B.U. 5 dicembre 1979, n. 49).

 

     Art. 1.

     Fino a quando la Regione non avrà con propria legge disciplinato organicamente le attività di bonifica, restano ferme le disposizioni recate dal r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, salvo quanto previsto dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Organi del Consorzio di bonifica).

     Sono organi del Consorzio di bonifica:

     1) l'Assemblea;

     2) il Consiglio dei delegati;

     3) la Deputazione amministrativa;

     4) il Presidente;

     5) il Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 3. (Statuto del Consorzio).

     Lo Statuto del Consorzio è deliberato dal Consiglio dei delegati ed approvato dal Consiglio regionale.

     Con analoga procedura si provvede alle sue modificazioni.

     Lo Statuto del Consorzio stabilisce:

     a) il numero dei componenti il Consiglio dei delegati;

     b) le modalità per l'elezione dei componenti elettivi degli organi;

     c) la ripartizione delle competenze per gli organi del Consorzio;

     d) (Omissis) [1]

     e) ogni altra norma necessaria per l'organizzazione consortile;

     f) il numero delle sezioni, che in ogni caso non potrà essere inferiore a tre o superiore a sei, distinto in relazione al diverso carico contributivo dei consorziati.

     Fanno parte quali membri di diritto del Consiglio dei delegati i rappresentanti degli enti locali il cui territorio in tutto o in parte ricade nel comprensorio.

     Il numero dei membri di diritto non può superare un quarto di quelli elettivi ed è stabilito dallo Statuto.

 

     Art. 4. (Assemblea).

     Fanno parte dell'Assemblea dei consorzisti gli iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile in riferimento ad un titolo di proprietà di immobile ricadente nel comprensorio o ad un onere da contratto di affitto.

     L'Assemblea provvede all'elezione dei membri del Consiglio dei delegati secondo le modalità di cui all'art. 5.

 

     Art. 5. (Consiglio dei delegati).

     1. Il Consiglio dei delegati è composto da membri elettivi e da membri di diritto.

     2. All'elezione dei membri si provvede con votazione pro-capite fra gli aventi diritto al voto.

     3. Ai fini dell'elezione gli aventi diritto al voto sono suddivisi in sezioni nel numero e nei modi stabiliti dallo Statuto.

     4. Ad ogni sezione è attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere dai consorzisti, secondo quanto stabilito dallo Statuto tenuto conto della contribuenza complessiva di ogni sezione e comunque attribuendo ad essa non oltre il 50 per cento del numero dei delegati da eleggere.

     5. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi fra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

     6. Le liste dei candidati debbono essere presentate da un numero di consorzisti non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto della sezione.

     7. Alla lista dei candidati che, all'interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati i due terzi dei delegati ad ogni sezione.

     8. Nel caso in cui sia presentata una sola lista gli elettori possono dare il loro voto di preferenza anche ai consorzisti appartenenti alla medesima sezione non compresi nella lista presentata.

     9. L'elezione dei delegati è effettuata a scrutinio segreto.

     10. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

     10 bis. I componenti del Consiglio dei delegati partecipano all’organo a titolo gratuito [2].

 

     Art. 6. (Diritto al voto).

     Ogni avente diritto al voto può delegare per l'esercizio al voto un altro avente diritto iscritto nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.

     I coltivatori diretti possono conferire la delega anche a familiari conviventi.

     In caso di mezzadria il proprietario può conferire la delega al mezzadro.

     Le deleghe sono conferire con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme di legge.

     Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti.

     In caso di comunione si considera quale rappresentante il primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta salva la possibilità di delega congiunta ad altro intestatario, nei modi di cui al quarto comma del presente articolo.

 

     Art. 7. (Ricorsi).

     I verbali relativi alle operazioni elettorali devono essere trasmessi alla Regione entro otto giorni dalla data di svolgimento.

     Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere presentanti al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi all'albo consortile.

     Il Presidente decide entro i successivi sessanta giorni.

 

     Art. 8. (Durata del Consiglio).

     Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

     I delegati eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.

 

     Art. 9. (Nomina del Presidente della Deputazione amministrativa).

     1. Il Presidente è eletto dal Consiglio dei delegati nel suo seno.

     2. Il Presidente:

     - ha la legale rappresentanza dell'ente;

     - presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa;

     - esercita ogni altra funzione affidatagli dallo Statuto.

     3. Il Consiglio dei delegati elegge gli altri componenti della Deputazione amministrativa con le modalità stabilite dallo Statuto.

     4. Fra i membri della Deputazione amministrativa può essere eletto un vice-presidente.

     5. La Deputazione resta in carica cinque anni.

     5 bis. I componenti della Deputazione amministrativa partecipano all’organo a titolo gratuito, ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente per i quali lo Statuto può prevedere una indennità di funzione [3].

     5 ter. Fra i membri della Deputazione amministrativa può essere eletto un solo componente facente parte dei membri di diritto del Consiglio dei delegati [4].

 

     Art. 10. (Controlli). [5]

     Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:

     a) i piani di riparto degli oneri di bonifica e delle spese consortili;

     b) le deliberazioni relative all'organizzazione ed alla regolamentazione delle elezioni per il Consiglio dei delegati e per la Deputazione amministrativa.

 

          Art. 10 bis. (Vigilanza). [6]

     La vigilanza sui Consorzi di bonifica integrale è esercitata dalla Giunta regionale.

     Fra le funzioni di vigilanza sono comprese in particolare:

     a) le ispezioni periodiche su sistemi di contabilizzazione adottati, la tenuta dei catasti e in generale il buon andamento della gestione tecnica e amministrativa;

     b) la verifica sullo stato di manutenzione delle opere, la bontà e stabilità degli impianti.

 

     Art. 11. (Amministrazione commissariale). [7]

     (Omissis).

 

     Art. 12. (Proroga cariche consorziali).

     In caso di motivata necessità la Giunta regionale può prorogare, per non oltre sei mesi, i termini per il rinnovo delle cariche consorziali.

 

     Art. 13. (Adeguamenti degli statuti).

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Consorzi dovranno adeguare i propri statuti alle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 14. (Rinvio).

     Per quanto non espressamente disciplinato con la presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme di cui alla l.r. 19 febbraio 1973, n. 3.

 

     Art. 15. (Dichiarazione d'urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 1986, n. 35, oggi abrogata.

[2] Comma inserito dall'art. 30 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

[3] Comma inserito dall'art. 30 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

[4] Comma inserito dall'art. 30 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 1986, n. 35, oggi abrogata.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 19 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 6.

[7] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 1986, n. 35, oggi abrogata.