§ 3.1.80 - L.R. 23 dicembre 2005, n. 19.
Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:23/12/2005
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Proroga dei termini)
Art. 2.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 3.1.80 - L.R. 23 dicembre 2005, n. 19. [1]

Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive).

(B.U. 28 dicembre 2005, n. 14)

 

Art. 1. (Proroga dei termini)

     1. Il periodo quinquennale 1995 - 1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni, scadente il 31 dicembre 2005 è prorogato al 31 dicembre 2006.

     2. Durante il periodo di cui al comma 1, possono essere comunque classificate tutte le strutture, a semplice richiesta del titolare dell’esercizio, secondo i criteri fissati dalla legislazione vigente.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza)

     (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate.