Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 turismo |
Data: | 24/12/2004 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. (Proroga di termini) |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 8) |
§ 3.1.70 - L.R. 24 dicembre 2004, n. 34. [1]
proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 e modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 8.
(B.U. 29 dicembre 2004, n. 12)
Art. 1. (Proroga di termini)
1. Il periodo quinquennale 1995 – 1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui alla
2. Durante il periodo di cui al comma 1, possono essere comunque classificate tutte le strutture, a semplice richiesta del titolare dell’esercizio, secondo i criteri fissati dalla legislazione vigente.
Art. 2. (Modifiche alla
1. (Omissis) [2]
[1] Abrogata dall'art. 74 della
[2] Inserisce i commi 1 bis e 1 ter nell'art. 1 della