§ 3.1.70 - L.R. 24 dicembre 2004, n. 34.
proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 e modifiche alla legge regionale 12 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:24/12/2004
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Proroga di termini)
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 8)


§ 3.1.70 - L.R. 24 dicembre 2004, n. 34. [1]

proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 e modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 8.

(B.U. 29 dicembre 2004, n. 12)

 

     Art. 1. (Proroga di termini)

     1. Il periodo quinquennale 1995 – 1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni, scadente il 31 dicembre 2003 è prorogato al 31 dicembre 2005.

     2. Durante il periodo di cui al comma 1, possono essere comunque classificate tutte le strutture, a semplice richiesta del titolare dell’esercizio, secondo i criteri fissati dalla legislazione vigente.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 8)

     1. (Omissis) [2]


[1] Abrogata dall'art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate.

[2] Inserisce i commi 1 bis e 1 ter nell'art. 1 della L.R. 12 marzo 2003, n. 8.