Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 turismo |
Data: | 15/11/1996 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. (Locande). |
Art. 2. (Requisiti). |
Art. 3. (Autorizzazione). |
Art. 4. (Norma transitoria). |
§ 3.1.45 - L.R. 15 novembre 1996, n. 49. [1]
Istituzione e disciplina delle locande.
(B.U. 11 dicembre 1996, n. 22).
Art. 1. (Locande).
1. Sono denominate locande le aziende ricettive alberghiere, così definite dall'articolo 2 della
2. Le locande sono equiparate, a tutti gli effetti, agli alberghi a 1 stella e alle stesse si applicano le agevolazioni previste dalle leggi regionali vigenti.
3. Le locande adottano come segno distintivo quello previsto per gli alberghi, con la dicitura locanda e senza l'indicazione delle stelle.
Art. 2. (Requisiti).
1. Le locande devono possedere i requisiti indicati come obbligatori per gli alberghi a 1 stella dalla tabella B allegata alla
2. L'accertamento dei requisiti è effettuato dalla Provincia, entro novanta giorni dalla richiesta, mediante apposita certificazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.
3. Le locande possono svolgere la propria attività, oltre che nella "casa madre", anche in dipendenze, purché ubicate non oltre i 100 metri di distanza. Nelle dipendenze è consentito sistemare l'intera dotazione di camere.
Art. 3. (Autorizzazione).
1. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle locande è soggetto ad autorizzazione, da rilasciarsi dal comune entro novanta giorni dalla richiesta, con l'indicazione del numero dei posti letto e del periodo di apertura.
2. L'autorizzazione all'esercizio può comprendere la somministrazione di cibi e bevande.
3. I titolari o i gestori della suddetta attività ricettiva sono inoltre tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall'articolo 5 della
Art. 4. (Norma transitoria).
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 74 della