§ 3.1.31 - L.R. 28 gennaio 1993, n. 7.
Modificazioni ed integrazioni alle LL.RR. 4 marzo 1982, n. 11 e 6 giugno 1989, n. 14 in materia di disciplina delle strutture ricettive.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:28/01/1993
Numero:7


Sommario
Art. 13.  (Comparazione ai fini tributari).
Art. 14.  (Modifica alle tabelle).
Art. 15.  (Norme finali e transitorie).
Art. 16.      1. La comunicazione dei prezzi di cui alla l. 25 agosto 1991, n. 284 coincide con la denuncia dei prezzi ai sensi della l.r. 6 giugno 1989, n. 14


§ 3.1.31 - L.R. 28 gennaio 1993, n. 7. [1]

Modificazioni ed integrazioni alle LL.RR. 4 marzo 1982, n. 11 e 6 giugno 1989, n. 14 in materia di disciplina delle strutture ricettive.

(B.U. 10 febbraio 1993, n. 5).

 

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA L.R. 4 MARZO 1982, N. 11

«NORME PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE RICETTIVE»

GIA' MODIFICATA DALLE LL.RR. 18 GENNAIO 1983, N. 3,

24 MARZO 1983, N. 10, 24 GENNAIO 1985, N. 5,

13 MARZO 1986, N. 5 E 7 SETTEMBRE 1988, N. 50.

 

     Artt. 1. - 12.

     (Omissis)

 

Art. 13. (Comparazione ai fini tributari).

     1. Ai fini della determinazione delle tasse di concessione regionale le licenze per l'esercizio dei parchi per vacanze sono equiparate a quelle dei villaggi turistici.

 

     Art. 14. (Modifica alle tabelle).

     (Omissis)

 

     Art. 15. (Norme finali e transitorie).

     1. In sede di prima applicazione le aziende ricettive all'aria aperta esistenti e classificate alla data del 1° luglio 1989 che posseggono i requisiti previsti dalla presente legge per i parchi per vacanze, possono ottenere tale classificazione a seguito di denuncia dei requisiti da presentarsi - pena la decadenza - entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La provincia provvede entro il 31 dicembre 1993 ed il comune rilascia, o modifica, nel rispetto delle vigenti norme in materia, la licenza di esercizio.

     2. Nei confronti delle aziende ricettive all'aria aperta di cui al 1° comma, e nei limiti della capacità ricettiva autorizzata al 1° luglio 1989, la superficie minima delle piazzole prevista nella tabella D, è ridotta per i diversi livelli di classificazione, rispettivamente a mq. 40, 45 e 60.

     3. Per un periodo di due anni ai parchi per vacanze che non posseggono tutti i requisiti richiesti dalla presente legge è attribuito in deroga il livello minimo di classificazione [2].

     4. (Omissis) [3].

     4 bis. (Omissis) [4].

     5. (Omissis) [5].

     6. I parchi per vacanze sono ammessi agli incentivi pubblici, nei limiti e con le procedure previste dalle singole normative, per:

     a) le opere di trasformazione in villaggio turistico o in campeggio;

     b) gli interventi relativi alle aree destinate alle utilizzazioni promiscue di villaggio turistico o campeggio;

     c) le azioni volte al miglioramento o all'inserimento degli impianti sportivi e ricreativi, dei locali di uso comune e di quelle igienico- sanitari comuni [6].

 

CAPO II

DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE DENUNCE E DELLE

COMUNICAZIONI DELLE TARIFFE DELLE STRUTTURE RICETTIVE

 

     Art. 16.

     1. La comunicazione dei prezzi di cui alla l. 25 agosto 1991, n. 284 coincide con la denuncia dei prezzi ai sensi della l.r. 6 giugno 1989, n. 14.

     2. (Omissis) [7]

     3. Nella fase di prima applicazione della presente legge è consentita la denuncia supplettiva di cui al 2° comma dell'art. 7 della l.r. 6 giugno 1989, n. 14 anche in assenza della denuncia principale.

     4. Fino alla revisione della disciplina della pubblicità dei prezzi delle strutture ricettive valgono le norme di cui alla l.r. 6 giugno 1989, n. 14 in quanto compatibili con la liberalizzazione dei prezzi del settore turistico.


[1] Abrogata dall'art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate.

[2] Il periodo è stato prorogato di ulteriori due anni a decorrere dalla data del 31 dicembre 1994 dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 1995, n. 15, oggi abrogata.

[3] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1993, n. 62 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 1.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1993, n. 62 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 1.

[5] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1993, n. 62 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 1.

[6] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1993, n. 62 e successivamente dall'art. 5 della L.R. 31 dicembre 1996, n. 54.

[7] Modifica dell'art. 7 della L.R. 6 giugno 1989, n. 14.