§ 3.1.11 - L.R. 24 gennaio 1985, n. 5.
Modificazioni ed integrazioni alle ll.rr. 4 marzo 1982, n. 11 e 30 luglio 1979, n. 26 in materia di ricettività turistica ed agrituristica.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:24/01/1985
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  (Rinvio legislativo).
Art. 5.  (Disciplina transitoria).
Art. 6.      (Omissis)


§ 3.1.11 - L.R. 24 gennaio 1985, n. 5. [1]

Modificazioni ed integrazioni alle ll.rr. 4 marzo 1982, n. 11 e 30 luglio 1979, n. 26 in materia di ricettività turistica ed agrituristica.

(B.U. 6 febbraio 1985, n. 6).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     Le ll.rr. 4 marzo 1982, n. 11 e 30 luglio 1979, n. 26 sono modificate ed integrate secondo quanto previsto nei successivi articoli, in adeguamento anche ai principi stabiliti dalla legge quadro per il turismo 17 maggio 19831 n. 217.

 

          Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. (Rinvio legislativo).

     Con successive leggi regionali si provvederà a dare ulteriore attuazione ai principi contenuti nella L. 17 maggio 1983, n. 217 e in particolare, per quanto riguarda la ricettività, a quelli concernenti altre strutture ricettive, vincolo di destinazione e prezzi.

 

     Art. 5. (Disciplina transitoria).

     Fino all'emanazione di nuove disposizioni, e comunque a tutto il 31 dicembre 1985, gli esercizi ricettivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano assoggettati alla normativa di classificazione preesistente, ad esclusione delle revisioni di classificazione a domanda di parte e fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti [4].

     Le residenze turistico-alberghiere già classificate come alberghi residenziali ai sensi della L. 4 marzo 1982, n. 11 vengono provvisoriamente riclassificate, fino al 31 dicembre 1985 secondo la seguente tabella di comparazione:

     alberghi residenziali 3 stelle = residenze turistico-alberghiere 2 stelle;

     alberghi residenziali 4 stelle = residenze turistico-alberghiere 3 stelle;

     alberghi residenziali 5 stelle = residenze turistico-alberghiere 4 stelle.

     I villaggi turistici già classificati «una stella» sono provvisoriamente classificati «due stelle» fino al 31 dicembre 1985.

     I conduttori di alloggi agrituristici per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati concessi contributi o siano in corso di istruzione domande di contributo in forza dell'art. 2 della l.r. 30 luglio 1979, n. 26 nella sua originaria formulazione, possono continuare a svolgere attività agrituristica per tutta la durata del relativo vincolo di destinazione anche se appartenenti a categorie diverse da quella di imprenditore agricolo.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [5].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate.

[2] Modifica ed integra la L.R. 4 marzo 1982, n. 11.

[3] Modifica la L.R. 30 luglio 1979, n. 26, ora abrogata dall'art. 20 della L.R. 28 agosto 1989, n. 39.

[4] Il regime transitorio di cui al presente articolo resta in vigore fino al 31 dicembre 1986 per effetto dell'art. 1 della L.R. 13 marzo 1986, n. 5.

[5] Reca dichiarazione d'urgenza.