§ 2.8.9 - L.R. 7 dicembre 2010, n. 19.
Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.8 cooperazione
Data:07/12/2010
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Principi generali e finalità)
Art. 2.  (Beneficiari degli interventi)
Art. 3.  (Interventi a favore delle Associazioni di rappresentanza riconosciute)
Art. 4.  (Centri di assistenza tecnica)
Art. 5.  (Interventi a favore delle imprese cooperative)
Art. 6.  (Commissione regionale per lo sviluppo della Cooperazione)
Art. 7.  (Funzioni della Commissione regionale per lo sviluppo della Cooperazione)
Art. 8.  (Conferenza regionale della Cooperazione)
Art. 9.  (Modifiche dell’articolo 18 della l.r. 30/2008)
Art. 10.  (Rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato)
Art. 11.  (Norma finanziaria)
Art. 12.  (Norme di prima applicazione)
Art. 13.  (Norme transitorie)
Art. 14.  (Abrogazione di norme)


§ 2.8.9 - L.R. 7 dicembre 2010, n. 19.

Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

(B.U. 9 dicembre 2010, n. 16)

 

CAPO I

PRINCIPI E FINALITÀ

 

Art. 1. (Principi generali e finalità)

     1. La Regione, in attuazione dell’articolo 45 della Costituzione, riconosce il ruolo economico e la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, quale strumento per promuovere nuove attività produttive attraverso processi di imprenditorialità diffusa e partecipata nonché quale elemento di promozione, di aggregazione e partecipazione democratica dei cittadini e quale fattore di sviluppo economico, dell’occupazione e di radicamento territoriale, tenuto conto delle disposizioni della legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro).

     2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce la promozione, la formazione, lo sviluppo ed il consolidamento delle società cooperative e dei loro consorzi, incentiva i valori e la cultura della cooperazione, promuove e sostiene le organizzazioni di rappresentanza regionale delle cooperative operanti in Liguria che agiscono senza scopo di lucro.

 

CAPO II

INTERVENTI DELLA REGIONE

 

     Art. 2. (Beneficiari degli interventi)

     1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge:

     a) le Associazioni di rappresentanza riconosciute ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 recante "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”) presenti a livello regionale con proprie sedi in almeno tre delle Province della Liguria;

     b) i centri di assistenza tecnica, di cui all’articolo 4, costituiti dalle Associazioni di rappresentanza di cui alla lettera a), in forma singola o associata;

     c) le imprese cooperative;

     d) i Confidi costituiti da piccole e medie imprese cooperative.

     2. I soggetti di cui al comma 1 devono operare nel rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro secondo quanto previsto dall’articolo 6, commi 3 e 6 della l.r. 30/2007 nonché nel rispetto delle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

 

     Art. 3. (Interventi a favore delle Associazioni di rappresentanza riconosciute)

     1. La Regione, su proposta della Commissione regionale per lo sviluppo della cooperazione di cui all’articolo 6, sostiene le seguenti attività delle Associazioni di rappresentanza, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a):

     a) promozione e diffusione dei principi mutualistici e della cultura di impresa cooperativa, anche attraverso strumenti specifici di diffusione del bilancio sociale;

     b) attuazione di progetti a carattere sperimentale e di progetti che interessino lo sviluppo di particolari aree territoriali o di specifici settori produttivi;

     c) consolidamento e sviluppo delle competenze imprenditoriali e gestionali finalizzate anche alla diffusione dei processi di innovazione;

     d) realizzazione di ricerche e di analisi di settore;

     e) consolidamento e sviluppo degli strumenti di finanziamento e rafforzamento degli strumenti di agevolazione nell’accesso al credito;

     f) attività di supporto informativo alle cooperative nelle diverse materie economiche, giuridiche e fiscali;

     g) attività di promozione dell’impresa cooperativa sul territorio ligure;

     h) attività di promozione rivolta alla reciproca conoscenza e scambio di buone pratiche con enti ed organismi cooperativi dei paesi dell’Unione Europea.

     2. Per il sostegno delle attività di cui al comma 1 la Regione concede contributi nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

     3. La Giunta regionale, entro il 15 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, sentite le proposte della Commissione di cui all'articolo 6, stabilisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la concessione dei contributi nonché le modalità per il monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti finanziati.

     4. La Giunta regionale, nel determinare i criteri di cui al comma 3, tiene conto della struttura organizzativa territoriale delle Associazioni di cui al comma 1, della qualità e fattibilità dei progetti presentati e dello stato di attuazione dei progetti già finanziati.

 

     Art. 4. (Centri di assistenza tecnica)

     1. Al fine di sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione delle società cooperative, le Associazioni di rappresentanza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), in forma singola o associata, possono costituire appositi Centri di assistenza tecnica.

     2. I Centri sono riconosciuti dalla Regione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

     3. I Centri devono disporre di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall’esistenza di una pluralità di strutture operative.

     4. I Centri non devono perseguire scopo di lucro e devono svolgere, a favore delle imprese cooperative, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell’ambiente, tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro, certificazione di qualità delle imprese cooperative, promozione commerciale a livello locale e nazionale.

     5. La Regione può avvalersi dei Centri allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazione regionale e imprese utenti e di realizzare programmi di attività per la qualificazione e lo sviluppo delle società cooperative. A tal fine la Regione sostiene l’attività dei Centri di cui al comma 1 attraverso appositi finanziamenti.

     6. La Giunta regionale definisce i requisiti e le procedure per il rilascio del riconoscimento di cui al comma 2 e le modalità di finanziamento delle attività di cui al comma 5.

 

     Art. 5. (Interventi a favore delle imprese cooperative)

     1. La Giunta regionale costituisce presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. un fondo denominato “Fondo regionale per la cooperazione” che opera mediante la concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese cooperative ed è destinato in particolare a:

     a) favorire la nascita di nuove imprese cooperative attraverso la concessione di contributi finalizzati alla copertura delle spese di avviamento e delle spese di assistenza tecnica – gestionale connesse all’attività;

     b) incrementare la partecipazione diretta e/o forme di anticipazione del capitale sociale a sostegno dello sviluppo, del consolidamento e dell’aggregazione di imprese cooperative;

     c) sostenere investimenti in Liguria volti allo sviluppo, al consolidamento, all’aggregazione e all’innovazione di processo e/o di prodotto dell’impresa cooperativa nonché gli aspetti della sicurezza sul lavoro.

     2. Possono accedere ai benefici del Fondo le imprese cooperative a regime mutualistico ed i loro consorzi in possesso dei seguenti requisiti:

     a) operare in conformità ai principi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) ed al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366) e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) essere iscritti all’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive ai sensi dell’articolo 223 sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del Codice civile;

     c) avere sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio della regione Liguria.

     3. Sono escluse dall’accesso ai benefici del Fondo le cooperative edilizie di abitazione e le cooperative di produzione primaria di prodotti agricoli.

     4. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, approva i criteri e le modalità attuative per la concessione delle agevolazioni finanziarie, in conformità alla normativa comunitaria in materia, a valere sul fondo, a favore dei soggetti beneficiari di cui al comma 2.

     5. La FI.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti la concessione, l’erogazione, la revoca delle agevolazioni e adotta le corrispondenti determinazioni finali.

     6. I rapporti tra la Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. per lo svolgimento delle attività amministrative e per la gestione del Fondo sono regolati da apposita convenzione che definisce anche i termini e le modalità di rendicontazione annuale della gestione.

     7. Le disponibilità finanziarie del Fondo possono essere implementate mediante l’apporto di risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali.

     8. La Regione favorisce l’accesso al credito delle piccole e medie imprese cooperative allo scopo di promuoverne il sostegno e lo sviluppo degli investimenti mediante misure di carattere economico destinate ai soggetti istituzionali che svolgono in modo esclusivo l’attività di garanzia collettiva fidi ed i servizi ad essa connessi.

     9. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 8, la Regione concede un contributo ai Confidi costituiti da piccole e medie imprese cooperative che impiegano la maggior parte delle loro risorse a garanzie dei crediti di esercizio o di investimento concessi ad imprese con unità locali operanti in Liguria, ovvero agli organismi intersettoriali di garanzia regionale che hanno una sezione dedicata alla cooperazione e che impiegano la maggior parte delle loro risorse a garanzia dei crediti di esercizio o di investimento concessi ad imprese con unità locali operanti in Liguria, finalizzato al sostegno della loro attività istituzionale. Tale contributo è volto ad incrementare la capacità patrimoniale finalizzata a far fronte agli impegni di garanzia, attraverso la costituzione di un fondo rischi specifico.

     10. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, definisce i criteri e le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 9, in conformità alla normativa comunitaria in materia.

     11. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono concesse in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, a conclusione delle procedure ivi previste.

 

CAPO III

RAPPORTI ISTITUZIONALI

 

     Art. 6. (Commissione regionale per lo sviluppo della Cooperazione)

     1. Al fine di promuovere attività di analisi, di studio, di programmazione nonché di promozione della cooperazione è istituita la Commissione regionale per lo sviluppo della Cooperazione, di seguito denominata “Commissione”.

     2. La Commissione è composta da:

     a) l’Assessore regionale competente in materia di imprese cooperative in qualità di Presidente;

     b) almeno un rappresentante per ogni Associazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);

     c) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio della Liguria (Unioncamere);

     d) il Direttore Generale del Dipartimento regionale competente in materia di politiche attive del lavoro;

     e) il Direttore Generale del Dipartimento regionale competente in materia di sviluppo economico.

     3. La Giunta regionale può disporre con propria deliberazione l’eventuale integrazione dei membri della Commissione.

     4. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale ed il loro incarico è rinnovabile.

     5. I componenti della Commissione possono farsi sostituire da un proprio delegato. Il Presidente della Commissione sceglie il proprio delegato tra gli altri membri della Giunta regionale.

     6. La Commissione disciplina con proprio regolamento le modalità del suo funzionamento.

     7. I compiti di segreteria della Commissione sono svolti da un funzionario della Regione.

     8. La Commissione dura in carica fino alla scadenza della legislatura ed opera a titolo gratuito.

     9. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla data di richiesta. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale provvede comunque alla costituzione della Commissione con un numero minimo di membri pari alla metà più uno dei suoi componenti; con successivi atti si provvede ad integrare i membri in base alle designazioni pervenute.

     10. Le decisioni della Commissione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti della Commissione.

 

     Art. 7. (Funzioni della Commissione regionale per lo sviluppo della Cooperazione)

     1. Alla Commissione regionale per lo sviluppo della Cooperazione sono attribuite le seguenti funzioni:

     a) formulare proposte sulle scelte di programmazione regionale in materia di cooperazione;

     b) proporre alla Giunta regionale indagini, studi e ricerche utili alla diffusione e al consolidamento delle forme cooperative;

     c) formulare proposte per sostenere lo sviluppo della cooperazione e sulle modalità di concessione dei contributi di cui all’articolo 10;

     d) esprimere pareri in merito alla destinazione delle misure di sostegno e delle risorse previste;

     e) formulare proposte in ordine alla organizzazione della Conferenza regionale della Cooperazione di cui all’articolo 8.

     2. Nello svolgimento delle proprie funzioni la Commissione si può avvalere dell’assistenza tecnica dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all’articolo 18 della l.r. 30/2008.

 

     Art. 8. (Conferenza regionale della Cooperazione)

     1. La Giunta regionale organizza con cadenza triennale la Conferenza regionale della Cooperazione, finalizzata a favorire il confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative nell’economia e nel territorio regionale e il rafforzamento dei rapporti fra la cooperazione, i soggetti istituzionali e l’insieme del mondo imprenditoriale e sociale ligure.

 

CAPO IV

MODIFICAZIONI DI NORME

E DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 9. (Modifiche dell’articolo 18 della l.r. 30/2008)

     1. (Omissis) [1].

     2. (Omissis) [2].

 

     Art. 10. (Rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato)

     1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 11 dell’articolo 5, i restanti contributi previsti dalla presente legge sono concessi nei limiti del regime di aiuto “de minimis” di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea.

 

     Art. 11. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 12. (Norme di prima applicazione)

     1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 6.

 

     Art. 13. (Norme transitorie)

     1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alla legge regionale 10 luglio 2003, n. 21 “Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”, compresi quelli relativi alla concessione di contributi ed erogazione di finanziamenti, rimangono disciplinati dalle disposizioni della l.r. 21/2003.

 

     Art. 14. (Abrogazione di norme)

     1. La l.r. 21/2003 è abrogata.

     2. L’articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010) è abrogato.


[1] Modifica il comma 2 dell’art. 18 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30.

[2] Inserisce le lettere da k bis) a k octies) nel comma 3 dell’art. 18 della L.R. 1 agosto 2008, n. 30.