Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.5 cultura |
Data: | 21/10/2009 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Interventi finanziabili) |
Art. 3. (Beneficiari) |
Art. 4. (Agevolazioni) |
Art. 5. (Regime delle agevolazioni) |
Art. 6. (Norma finanziaria) |
§ 2.5.41 - L.R. 21 ottobre 2009, n. 46.
Interventi a favore delle imprese di esercizio cinematografico
(B.U. 21 ottobre 2009, n. 18)
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione Liguria, in considerazione della loro importanza economico-sociale, sostiene le imprese che gestiscono le sale e le arene cinematografiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e d), della
Art. 2. (Interventi finanziabili)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione concede contributi per l’effettuazione di investimenti diretti:
a) alla ristrutturazione e all’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e delle arene cinematografiche esistenti, con particolare riguardo all’introduzione di impianti automatizzati e di tecnologie digitali;
b) alla trasformazione delle sale e delle arene cinematografiche esistenti mediante l’aumento del numero degli schermi;
c) all’installazione, alla ristrutturazione e al rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, nonché dei servizi accessori alle sale e alle arene cinematografiche;
d) alla realizzazione di nuove sale e arene cinematografiche e al ripristino di quelle inattive;
e) all’abbattimento di barriere architettoniche;
f) all’attrezzatura delle sale e delle arene cinematografiche con sistemi di sottotitolazione proiettata e sistemi ad induzione, tali da consentire agli ipoacusici l’ascolto mediante apparecchi acustici.
Art. 3. (Beneficiari)
1. Sono ammesse a beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, le imprese di esercizio iscritte nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, del
Art. 4. (Agevolazioni)
1. L’agevolazione consiste in un contributo in conto interessi in forma attualizzata, che comporta per il beneficiario la riduzione della quota di interessi in relazione ad un finanziamento bancario ottenuto per realizzare gli investimenti di cui all’articolo 2.
2. La Giunta regionale può prevedere, in aggiunta al contributo attualizzato in conto interessi, la concessione di un contributo a fondo perduto, il cui importo è determinato sulla base dell’investimento dichiarato ammissibile nella misura percentuale o assoluta dalla stessa stabilita.
3. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è istituito presso FI.L.S.E. S.p.A. un fondo denominato “Fondo per favorire la ristrutturazione e l’adeguamento tecnologico di sale e arene destinate all’attività cinematografica”.
4. Il fondo può essere implementato ed alimentato con risorse comunitarie, statali e regionali.
5. Ai fini della presente legge, le operazioni di finanziamento sono effettuate da istituti di credito convenzionati con FI.L.S.E. S.p.A..
6. La Giunta regionale approva:
a) lo schema di convenzione atto a regolare i rapporti tra Regione e FI.L.S.E. S.p.A., contenente, tra l’altro, le modalità per la gestione del fondo;
b) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui alla presente legge.
7. La Giunta regionale, nell’ambito del provvedimento di cui al comma 6, lettera b), può determinare percentuali diverse di agevolazioni in considerazione dei seguenti elementi:
a) ambito territoriale nel quale è ubicata la sala o arena oggetto di intervento, con particolare riguardo a comuni sprovvisti di sale o arene e a comuni confinanti con altri comuni anch’essi sprovvisti di sale o arene;
b) condizioni soggettive del richiedente, con particolare riguardo allo sviluppo di imprenditoria giovanile e femminile nel settore.
8. I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche per i medesimi investimenti.
Art. 5. (Regime delle agevolazioni)
1. La Regione concede le agevolazioni di cui all’articolo 4 nei limiti stabiliti dal regime “de minimis”, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria relativa all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).
Art. 6. (Norma finanziaria)
(Omissis)