Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.5 cultura |
Data: | 02/05/1990 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 15. |
Art. 16. (Norme transitorie). |
Art. 17. (Omissis) |
§ 2.5.11 - L.R. 2 maggio 1990, n. 28. [1]
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 “Norme per la promozione culturale”.
(B.U. 23 maggio 1990, n. 11).
Artt. 1. - 14. [2]
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a partire dal 1993 mediante i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
a) 0578 «Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate alle Provincie in materia di promozione culturale»;
b) 3690 «Trasferimento di fondi alle Province per gli interventi delegati in materia di promozione culturale» per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2 della
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Art. 16. (Norme transitorie).
1. Sino all'approvazione del Programma pluriennale di promozione culturale, gli interventi di cui alla
2. Le attrezzature acquisite dalla Regione e concesse in comodato ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della
(Omissis) [4].
[1] Legge abrogata dall'art. 36 della
[2] Modificano la
[3] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[4] Reca dichiarazione d'urgenza.