§ 2.4.24 - L.R. 21 ottobre 2009, n. 41.
Norme in materia di sostegno all’alta formazione presso centri internazionali d’eccellenza e di incentivo al rientro nel mercato del lavoro regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.4 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:21/10/2009
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Principi generali)
Art. 2.  (Finalità)
Art. 3.  (Programma integrato per la formazione d’eccellenza e il rientro dei talenti)
Art. 4.  (Soggetti beneficiari)
Art. 5.  (Domanda di partecipazione)
Art. 6.  (Valutazione della domanda)
Art. 7.  (Borsa di formazione internazionale)
Art. 8.  (Percorsi di rientro)
Art. 9.  (Borsa di rientro)
Art. 10.  (Impegno all’accensione di un rapporto di lavoro)
Art. 11.  (Comitato di Indirizzo e soggetto attuatore)
Art. 12.  (Programma e Regolamento di attuazione)
Art. 13.  (Norma finanziaria)


§ 2.4.24 - L.R. 21 ottobre 2009, n. 41.

Norme in materia di sostegno all’alta formazione presso centri internazionali d’eccellenza e di incentivo al rientro nel mercato del lavoro regionale

(B.U. 21 ottobre 2009, n. 18)

 

Art. 1. (Principi generali)

     1. La Regione, in attuazione dell’articolo 3 della Costituzione italiana e dell’articolo 2 dello Statuto regionale, adotta politiche volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che si oppongono ad una piena valorizzazione del talento individuale.

     2. La Regione, consapevole che nel mondo globalizzato la circolazione delle persone, delle culture e dei saperi è funzionale al progresso delle comunità locali, riconosce il talento come strumento privilegiato di crescita della persona e come mezzo di sviluppo di una società fondata sulla conoscenza, secondo i principi stabiliti dall’Unione Europea.

 

     Art. 2. (Finalità)

     1. La Regione sostiene l’alta formazione, come definita dall’articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione), presso centri internazionali di eccellenza, in quanto modalità qualificata di valorizzazione delle capacità personali e strumento di sviluppo per l’economia e il mercato del lavoro ligure.

     2. La Regione incentiva il rientro dei propri residenti che abbiano compiuto percorsi formativi e professionali presso i centri internazionali d’eccellenza.

 

     Art. 3. (Programma integrato per la formazione d’eccellenza e il rientro dei talenti)

     1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione adotta un programma integrato per l’alta formazione dei giovani laureati presso centri internazionali d’eccellenza, denominato “Master and Back”, finalizzato anche al successivo loro reinserimento nel mondo del lavoro ligure.

     2. Il Programma istituisce un sistema di sostegno ai giovani laureati mediante borse di formazione internazionale, erogate dalla Regione e destinate a sostenere la partecipazione a percorsi formativi rientranti nelle seguenti tipologie:

     a) programmi di alta formazione all’estero, di durata non inferiore a cinque mesi e non superiore a quattro anni, presso università e organismi di alta formazione riconosciuti a livello internazionale per qualità e reputazione;

     b) tirocini e stage formativi all’estero, di durata compresa fra cinque mesi e un anno, presso istituzioni ed organizzazioni internazionali, centri di ricerca pubblici e privati, università, imprese, associazioni imprenditoriali e di categoria, di riconosciuta qualità e reputazione a livello internazionale.

     3. Per l’inserimento nel mondo del lavoro ligure dei partecipanti ai percorsi formativi di cui al comma 2 ovvero per l’inserimento dei cittadini liguri residenti all’estero da non più di dieci anni che abbiano avuto esperienze formative e professionali assimilabili a quelle realizzate nell’ambito del Programma “Master and Back”, il Programma istituisce percorsi di rientro, assistiti da borse di rientro.

 

     Art. 4. (Soggetti beneficiari)

     1. Possono avvalersi degli strumenti previsti dal Programma “Master and Back” i cittadini italiani o comunitari che rispettino le seguenti condizioni:

     a) siano residenti in Liguria da almeno tre anni;

     b) non abbiano compiuto 33 anni alla data di presentazione della domanda per la partecipazione ai percorsi formativi di cui all’articolo 3, comma 2 e 37 anni per la partecipazione ai percorsi di rientro di cui all’articolo 3, comma 3;

     c) abbiano conseguito la laurea specialistica, oppure la laurea a ciclo unico secondo il vecchio ordinamento, con votazione non inferiore a 105/110.

     2. Possono partecipare ai soli percorsi di rientro di cui all’articolo 3, comma 3, i cittadini, in possesso dei requisiti previsti dalle lettere b) e c) del comma 1, che abbiano trasferito la propria residenza dalla Liguria all’estero da non più di dieci anni.

 

     Art. 5. (Domanda di partecipazione)

     1. Le domande di partecipazione al Programma sono comprensive del curriculum vitae del richiedente e di un programma dettagliato del percorso formativo proposto.

     2. Nel caso di percorsi formativi per i quali non è ancora stata accettata l’ammissione del candidato da parte del centro internazionale d’eccellenza ospitante, la domanda di partecipazione al Programma può essere accettata con riserva.

 

     Art. 6. (Valutazione della domanda)

     1. Le domande di partecipazione al Programma sono valutate secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 12, tenendo conto:

     a) del curriculum vitae del candidato;

     b) dei percorsi formativi proposti dal beneficiario;

     c) dei percorsi formativi proposti da università.

     2. I candidati i cui profili personali e i percorsi formativi proposti risultino idonei sono ammessi ad una graduatoria.

 

     Art. 7. (Borsa di formazione internazionale)

     1. La borsa di formazione internazionale viene erogata, nel limite dei massimali fissati con deliberazione della Giunta regionale, a copertura parziale delle seguenti spese: costi di iscrizione per i programmi di alta formazione; costi di vitto, alloggio e viaggio per i programmi di alta formazione e per i tirocini.

     2. La borsa di formazione internazionale viene erogata in tre quote: un’anticipazione del 30 per cento all’atto di presentazione del certificato di iscrizione o frequenza, un’ulteriore quota del 30 per cento al raggiungimento della metà del periodo di formazione o tirocinio, un’ultima quota pari al 40 per cento dell’intera borsa, erogata se, entro un anno dal conseguimento del titolo finale, il beneficiario si inserisce nel mondo del lavoro ligure attraverso uno dei percorsi di rientro previsti nel Programma.

     3. La Giunta regionale, con il Regolamento di cui all’articolo 12, individua specifici massimali per le borse destinate a sostenere la partecipazione a percorsi formativi presso le università che occupano le prime cinquanta posizioni nella classifica internazionale di riconosciuta autorevolezza, che sarà allo scopo individuata ed allegata.

 

     Art. 8. (Percorsi di rientro)

     1. I profili dei partecipanti al Programma “Master ad Back” sono iscritti, di diritto, salva espressa rinuncia, ad una banca dati on line ad accesso riservato, finalizzata all’individuazione dei percorsi di rientro. Il funzionamento e la gestione di tale banca dati sarà disciplinata con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Previa valutazione del soggetto attuatore, ispirata a criteri definiti dal Comitato di Indirizzo di cui all’articolo 11, possono essere inseriti nella banca dati di cui al comma 1 i soggetti che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 4 e abbiano concluso percorsi formativi di qualità confrontabili con quelli del Programma “Master and Back”, ovvero abbiano nel proprio curriculum vitae esperienze lavorative presso centri internazionali d’eccellenza.

     3. Alla banca dati di cui al comma 1 possono iscriversi imprese, università e centri di ricerca, istituzioni, associazioni imprenditoriali e di categoria presenti in Liguria.

     4. I datori di lavoro di cui al comma 3 prendono contatto con il soggetto attuatore mediante specifica richiesta di attivazione di un percorso di rientro, in cui possono essere indicati i nominativi dei candidati ritenuti idonei per tale percorso fra quelli presenti all’interno della banca dati.

     5. La Giunta regionale, con il Regolamento di cui all’articolo 12, stabilisce la forma della domanda da parte dei datori di lavoro e i criteri per una sua valutazione, tra i quali deve essere opportunamente valorizzata la dichiarazione di impegno all’accensione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi successivi alla conclusione del percorso di rientro. L’aver partecipato al Programma “Master and Back” costituisce elemento di priorità nella valutazione.

 

     Art. 9. (Borsa di rientro)

     1. I soggetti che si avvalgono di un percorso di rientro beneficiano di una borsa di rientro di durata annuale, rinnovabile una sola volta, consistente in una indennità mensile forfettaria, il cui massimo ammontare è stabilito con il Regolamento di cui all’articolo 12.

     2. Per i partecipanti ai percorsi formativi di cui all’articolo 3, comma 2, la borsa di rientro si cumula con la borsa di formazione internazionale prevista dall’articolo 7.

 

     Art. 10. (Impegno all’accensione di un rapporto di lavoro)

     1. I datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 3, che non siano vincolati all’espletamento di pubblici concorsi, nella richiesta di attivazione di un percorso di rientro, dichiarano la propria disponibilità ad accendere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi successivi alla conclusione del percorso di rientro.

     2. Qualora un datore di lavoro non abbia onorato la propria dichiarazione di impegno per almeno il 75 per cento dei beneficiari di borse, nonostante la loro disponibilità, viene escluso dalla banca dati e non può attivare nuovi percorsi di rientro, fatta salva la conclusione dei percorsi già avviati.

 

     Art. 11. (Comitato di Indirizzo e soggetto attuatore)

     1. Il Comitato d’Indirizzo, cui sono attribuite le funzioni di coordinamento operativo del Programma, da esercitare attraverso l’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari alla sua attuazione, è composto da non più di cinque persone, di cui almeno un rappresentante designato dall’Università di Genova.

     2. Su proposta del Comitato d’Indirizzo, la Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, le funzioni di soggetto attuatore ad uno dei soggetti autorizzati ai sensi di legge a svolgere attività d’intermediazione; nell’ipotesi in cui la Giunta regionale intenda assegnare le funzioni di soggetto attuatore a soggetto privato, l’assegnazione è soggetta all’espletamento delle procedure concorsuali previste per legge. Al soggetto attuatore competono tutte le funzioni di attuazione ed esecuzione del Programma, ivi comprese quelle di pubblicità e informazione.

 

     Art. 12. (Programma e Regolamento di attuazione)

     1. Il programma integrato di cui all’articolo 3, comma 1, costituisce una apposita sezione del Programma triennale di sviluppo e sostegno all’Università, alla ricerca ed all’innovazione di cui all’articolo 5 della l.r. 2/2007.

     2. La Giunta regionale approva, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 50, comma 1, dello Statuto un regolamento di attuazione della presente legge che disciplina in particolare:

     a) i parametri per il riconoscimento e la valutazione dei titoli di studio conseguiti all’estero dai soggetti richiedenti percorsi di rientro ai sensi dell’articolo 3;

     b) le particolari condizioni per l’alta formazione presso centri internazionali d’eccellenza in campo artistico e musicale;

     c) il recepimento di classifiche internazionali di riconosciuta autorevolezza in materia di università;

     d) i termini di presentazione delle domande di cui all’articolo 5;

     e) le modalità e i criteri di valutazione delle domande, tenendo conto di quanto disposto dall’articolo 6;

     f) i casi e le modalità di possibile sospensione temporanea delle borse di cui all’articolo 7;

     g) i massimali delle borse di cui all’articolo 7;

     h) la forma della domanda da parte dei datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 5;

     i) i criteri di valutazione della domanda dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 5;

     j) l’ammontare massimo della borsa di rientro di cui all’articolo 9, comma 1;

     k) i criteri e i procedimenti di esclusione dalla banca dati di cui all’articolo 10;

     l) le funzioni di soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 11, comma 2;

     m) il funzionamento e le modalità di nomina del Comitato di indirizzo, secondo quanto disposto dall’articolo 11, comma 1.

 

     Art. 13. (Norma finanziaria)

     (Omissis)