Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.3 assistenza sociale |
Data: | 12/03/1984 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 8. Albo regionale. |
§ 2.3.20 - L.R. 12 marzo 1984, n. 14. [1]
Interventi sociali e sanitari per la prevenzione delle tossicodipendenze e per il trattamento dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope.
(B.U. 21 marzo 1984, n. 12).
Artt. 1. – 7.
(Omissis)
Art. 8. Albo regionale.
E' istituito, presso la Regione Liguria, l'Albo regionale degli Enti e delle Associazioni di fatto e di volontariato anche operanti su base cooperativa nella produzione di beni e di servizi che, costituiti senza scopo di lucro, gestiscono strutture finalizzate alla riabilitazione o al reinserimento sociale dei tossicodipendenti [2].
Per ottenere l'iscrizione nell'Albo regionale gli interessati inostrano al Presidente della Giunta regionale apposita domanda nella quale sono indicati:
a) la natura giuridica, le finalità istituzionali risultanti dallo statuto o dall'atto costitutivo, la sede ed il legale rappresentante;
b) il programma dettagliato degli interventi che si intendono attuare, dei metodi adottati e del piano finanziario annuale;
c) i locali, le attrezzature, la tipologia e le dotazioni di personale utilizzati per la realizzazione degli interventi.
L'iscrizione all'albo regionale è deliberata dalla Giunta regionale sentiti la Commissione tecnica di cui all'articolo 6, nonché il Comune e l'Unità Sanitaria Locale territorialmente competenti congiuntamente, ovvero in alternativa, in relazione alle caratteristiche sanitarie e sociali delle strutture interessate. Alla relativa istruttoria, che deve essere condotta sulla base di modalità che garantiscano l'uniformità di comportamento indipendentemente dalle caratteristiche delle strutture, provvedono il Servizio Assistenza Socio sanitaria ovvero il Servizio Assistenza sociale, secondo le rispettive competenze. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta dell'albo regionale in modo da assicurarne l'unicità. Con le medesime procedure la Giunta regionale provvede altresì alla revoca dell'iscrizione all'Albo regionale qualora vengano meno i requisiti che l'avevano determinata [3].
Artt. 9. – 27.
(Omissis)
[1] Legge abrogata dall'art. 64 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[3] Il presente comma così sostituisce gli originari commi 3 e 4 per effetto dell'art. 3 della