Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 03/04/1992 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Compensi ai componenti delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295). |
Art. 2. |
Art. 3. (Dipendenti regionali e delle Unità Sanitarie locali). |
Art. 4. (Modifica alla legge regionale 29 giugno 1981, n. 23). |
Art. 5. (Norma finanziaria). |
§ 2.1.79 - L.R. 3 aprile 1992, n. 8.
Compensi a componenti delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e modifica alla legge regionale 29 giugno 1981, n. 23ed alla legge regionale 5 marzo 1984, n. 13.
(B.U. 22 aprile 1992, n. 8).
Art. 1. (Compensi ai componenti delle commissioni sanitarie di cui alla
1. Ai componenti delle commissioni sanitarie, di cui all'articolo 1 della
2. A tali componenti è corrisposto un compenso di lire ventimila per ogni accertamento diagnostico effettuato a domicilio.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni indicate al primo comma sono svolte da dipendenti delle Unità Sanitarie Locali. A tali segretari compete un gettone di presenza di lire venticinquemila per ogni seduta.
4. L'importo dei compensi previsti nel presente articolo è aggiornato ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale, in relazione, all'aumento del costo della vita secondo l'indice ISTAT.
Art. 3. (Dipendenti regionali e delle Unità Sanitarie locali).
1. Per la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti ed ai segretari delle commissioni previste dalla presente legge, che sono dipendenti regionali e delle Unità Sanitarie Locali, si applica quanto al riguardo previsto dalla vigente normativa e dagli accordi nazionali di lavoro.
Art. 4. (Modifica alla
1. Sono abrogati gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della
Art. 5. (Norma finanziaria).
(Omissis).
[1] Sostituisce l'art. 8 della