§ 2.1.49 - L.R. 8 settembre 1986, n. 26.
Provvedimenti per la individuazione ed il trattamento della malattia dell'ipotiroidismo e della fenilchetonuria.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:08/09/1986
Numero:26


Sommario
Art. 1.      Ai fini dell'individuazione precoce e del trattamento
Art. 2.      1. Ottenuto il consenso dei soggetti indicati all'articolo 1, il prelievo del sangue per l'esecuzione dei test deve essere eseguito nel quarto o nel quinto giorno dalla nascita e comunque in [...]
Art. 3.      1. All'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 sono tenute tutte le strutture pubbliche o private che svolgono assistenza ospedaliera.
Art. 4.      1. Le strutture ed i medici di cui all'articolo 3 devono inviare entro sette giorni dal prelievo il campione di sangue prelevato alla Clinica pediatrica 2° dell'Università degli studi di Genova, [...]
Art. 5.      1. Gli esami previsti dall'articolo 1 sono gratuiti.
Art. 6.      1. La Giunta regionale, nel quadro della programmazione sanitaria, predispone iniziative di educazione sanitaria tese a diffondere mediante i servizi delle Unità sanitarie locali, la conoscenza [...]
Art. 7.      1. E' abrogata la legge regionale 17 agosto 1973, n. 31 «Provvedimenti per l'individuazione ed il trattamento della malattia fenilchetonuria».
Art. 8.      (Omissis)


§ 2.1.49 - L.R. 8 settembre 1986, n. 26.

Provvedimenti per la individuazione ed il trattamento della malattia dell'ipotiroidismo e della fenilchetonuria.

(B.U. 10 settembre 1986, n. 37 – S.O.).

 

Art. 1.

     Ai fini dell'individuazione precoce e del trattamento

dell'ipotiroidismo congenito e della fenilchetonuria per la prevenzione del

deficit mentale, tutti i nati nell'ambito territoriale della Regione

Liguria sono sottoposti, previo consenso dei soggetti esercenti la potestà

dei genitori o la tutela, a controllo per la determinazione del livello

ematico dell'ormone tireotropo (T.S.H.) e del tasso di fenilanina nel

sangue.

 

     Art. 2.

     1. Ottenuto il consenso dei soggetti indicati all'articolo 1, il prelievo del sangue per l'esecuzione dei test deve essere eseguito nel quarto o nel quinto giorno dalla nascita e comunque in tempo utile ai fini dell'indagine.

 

     Art. 3.

     1. All'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 sono tenute tutte le strutture pubbliche o private che svolgono assistenza ospedaliera.

     2. Qualora il parto non avvenga presso una di tali strutture, all'esecuzione di tali interventi sono tenuti:

     a) il medico che assiste al parto;

     b) i medici del servizio «Igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale» della Unità sanitaria locale qualora il parto avvenga senza assistenza medica. In tal caso l'intervento è promosso dall'ostetrica che assiste al parto.

     3. Le strutture e i medici di cui al presente articolo devono rilasciare ai soggetti esercenti la potestà dei genitori o la tutela, certificazione al riguardo degli interventi effettuati.

 

     Art. 4.

     1. Le strutture ed i medici di cui all'articolo 3 devono inviare entro sette giorni dal prelievo il campione di sangue prelevato alla Clinica pediatrica 2° dell'Università degli studi di Genova, indicata nella convenzione di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la quale sono disciplinati i relativi rapporti.

     2. La Clinica deve dare comunicazione scritta ai soggetti esercenti la patria potestà o la tutela dell'esito degli esami e delle indicazioni in ordine all eventuale terapia.

 

     Art. 5.

     1. Gli esami previsti dall'articolo 1 sono gratuiti.

 

     Art. 6.

     1. La Giunta regionale, nel quadro della programmazione sanitaria, predispone iniziative di educazione sanitaria tese a diffondere mediante i servizi delle Unità sanitarie locali, la conoscenza della necessità di un controllo sistematico per la diagnosi precoce dell'ipotiroidismo congenito e della fenilchetonuria e, nei casi accertati della malattia, della necessità dell'attuazione del controllo continuativo biologico e clinico del trattamento stesso.

 

     Art. 7.

     1. E' abrogata la legge regionale 17 agosto 1973, n. 31 «Provvedimenti per l'individuazione ed il trattamento della malattia fenilchetonuria».

 

     Art. 8.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Reca disposizioni finanziarie.