Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 08/09/1986 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Ai fini dell'individuazione precoce e del trattamento |
Art. 2. 1. Ottenuto il consenso dei soggetti indicati all'articolo 1, il prelievo del sangue per l'esecuzione dei test deve essere eseguito nel quarto o nel quinto giorno dalla nascita e comunque in [...] |
Art. 3. 1. All'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 sono tenute tutte le strutture pubbliche o private che svolgono assistenza ospedaliera. |
Art. 4. 1. Le strutture ed i medici di cui all'articolo 3 devono inviare entro sette giorni dal prelievo il campione di sangue prelevato alla Clinica pediatrica 2° dell'Università degli studi di Genova, [...] |
Art. 5. 1. Gli esami previsti dall'articolo 1 sono gratuiti. |
Art. 6. 1. La Giunta regionale, nel quadro della programmazione sanitaria, predispone iniziative di educazione sanitaria tese a diffondere mediante i servizi delle Unità sanitarie locali, la conoscenza [...] |
Art. 7. 1. E' abrogata la legge regionale 17 agosto 1973, n. 31 «Provvedimenti per l'individuazione ed il trattamento della malattia fenilchetonuria». |
Art. 8. (Omissis) |
§ 2.1.49 - L.R. 8 settembre 1986, n. 26.
Provvedimenti per la individuazione ed il trattamento della malattia dell'ipotiroidismo e della fenilchetonuria.
(B.U. 10 settembre 1986, n. 37 – S.O.).
Ai fini dell'individuazione precoce e del trattamento
dell'ipotiroidismo congenito e della fenilchetonuria per la prevenzione del
deficit mentale, tutti i nati nell'ambito territoriale della Regione
Liguria sono sottoposti, previo consenso dei soggetti esercenti la potestà
dei genitori o la tutela, a controllo per la determinazione del livello
ematico dell'ormone tireotropo (T.S.H.) e del tasso di fenilanina nel
sangue.
1. Ottenuto il consenso dei soggetti indicati all'articolo 1, il prelievo del sangue per l'esecuzione dei test deve essere eseguito nel quarto o nel quinto giorno dalla nascita e comunque in tempo utile ai fini dell'indagine.
1. All'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 sono tenute tutte le strutture pubbliche o private che svolgono assistenza ospedaliera.
2. Qualora il parto non avvenga presso una di tali strutture, all'esecuzione di tali interventi sono tenuti:
a) il medico che assiste al parto;
b) i medici del servizio «Igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale» della Unità sanitaria locale qualora il parto avvenga senza assistenza medica. In tal caso l'intervento è promosso dall'ostetrica che assiste al parto.
3. Le strutture e i medici di cui al presente articolo devono rilasciare ai soggetti esercenti la potestà dei genitori o la tutela, certificazione al riguardo degli interventi effettuati.
1. Le strutture ed i medici di cui all'articolo 3 devono inviare entro sette giorni dal prelievo il campione di sangue prelevato alla Clinica pediatrica 2° dell'Università degli studi di Genova, indicata nella convenzione di cui all'articolo 39 della
2. La Clinica deve dare comunicazione scritta ai soggetti esercenti la patria potestà o la tutela dell'esito degli esami e delle indicazioni in ordine all eventuale terapia.
1. Gli esami previsti dall'articolo 1 sono gratuiti.
1. La Giunta regionale, nel quadro della programmazione sanitaria, predispone iniziative di educazione sanitaria tese a diffondere mediante i servizi delle Unità sanitarie locali, la conoscenza della necessità di un controllo sistematico per la diagnosi precoce dell'ipotiroidismo congenito e della fenilchetonuria e, nei casi accertati della malattia, della necessità dell'attuazione del controllo continuativo biologico e clinico del trattamento stesso.
1. E' abrogata la
(Omissis) [1].
[1] Reca disposizioni finanziarie.