§ 2.1.14 - L.R. 30 agosto 1977, n. 37.
Interventi della Regione per l'attuazione del servizio di guardia medica.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:30/08/1977
Numero:37


Sommario
Art. 1.      L'estensione del servizio di guardia medica oltre le zone in cui è in atto alla data di entrata in vigore della presente legge è attuata dalla Regione partecipando, come previsto negli articoli [...]
Art. 2.      Nelle zone determinate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 9 ove viene esteso il servizio, il contributo della Regione per le prestazioni mediche integra quanto già [...]
Art. 3.      Nelle zone del territorio regionale dove, per la scarsa densità di popolazione e le difficoltà viarie, non risulta possibile attuare il servizio di guardia medica nei modi previsti dalla legge [...]
Art. 4.      Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, al fine di attuare quanto previsto dall'articolo precedente:
Art. 5.      La Giunta regionale assume accordi con l'INAM, che opera d'intesa con gli altri enti mutualistici, e con le competenti organizzazioni mediche, al fine di quantificare l'integrazione prevista [...]
Art. 6.      Nelle zone individuate ai sensi degli artt. 3 e 4 i Comuni od i loro Consorzi possono affidare, compatibilmente con le esigenze del servizio, le funzioni interinali di medico condotto ai medici [...]
Art. 7.      (Omissis)


§ 2.1.14 - L.R. 30 agosto 1977, n. 37.

Interventi della Regione per l'attuazione del servizio di guardia medica.

(B.U. 14 settembre 1977, n. 37). [1]

 

Art. 1.

     L'estensione del servizio di guardia medica oltre le zone in cui è in atto alla data di entrata in vigore della presente legge è attuata dalla Regione partecipando, come previsto negli articoli successivi, anche alla spesa per le prestazioni mediche a carico dell'INAM e degli altri enti mutualistici.

 

     Art. 2.

     Nelle zone determinate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 9 ove viene esteso il servizio, il contributo della Regione per le prestazioni mediche integra quanto già previsto dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 33.

     La Giunta regionale è autorizzata, sentita la competente Commissione consiliare, ad assumere accordi con l'INAM, che opera d'intesa con gli altri enti mutualistici, per quantificare il costo oggettivo delle prestazioni mediche e la sua ripartizione tra gli enti stessi e la Regione.

 

     Art. 3.

     Nelle zone del territorio regionale dove, per la scarsa densità di popolazione e le difficoltà viarie, non risulta possibile attuare il servizio di guardia medica nei modi previsti dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 33, così come modificata dal 1° comma dell'articolo precedente, la Regione procede all'attuazione del servizio attraverso i seguenti interventi:

     1) partecipazione alle spese per le prestazioni mediche mediante integrazione del gettone per il servizio di guardia medica previsto dal vigente accordo INAM-Federazione Nazionale Ordini dei Medici in materia di assistenza medico-generica;

     2) corresponsione di contributi finanziari agli enti che gestiscono il servizio e che pongono a disposizione l'automezzo, il servizio telefonico e la valigetta di pronto soccorso con prima dotazione di farmaci.

 

     Art. 4.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, al fine di attuare quanto previsto dall'articolo precedente:

     1) individua le zone in cui dovrà progressivamente estendersi il servizio e definisce le modalità di esecuzione del servizio stesso nonché gli enti gestori;

     2) determina l'ammontare dei contributi previsti dall'art. 3, numero 2) sulla base dei seguenti criteri oggettivi riferiti alle singole zone:

     a) numero degli abitanti;

     b) superficie;

     c) numero dei Comuni.

 

     Art. 5.

     La Giunta regionale assume accordi con l'INAM, che opera d'intesa con gli altri enti mutualistici, e con le competenti organizzazioni mediche, al fine di quantificare l'integrazione prevista dall'art. 3, numero 1).

 

     Art. 6.

     Nelle zone individuate ai sensi degli artt. 3 e 4 i Comuni od i loro Consorzi possono affidare, compatibilmente con le esigenze del servizio, le funzioni interinali di medico condotto ai medici incaricati del servizio di guardia medica durante i turni festivi, allo scopo di sostituire i titolari delle condotte nei periodi di riposo.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [2].

 


[1] Per l’istituzione, vedi L.R. 9 settembre 1974, n. 33.

[2] Reca disposizioni finanziarie.