Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 30/08/1977 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. L'estensione del servizio di guardia medica oltre le zone in cui è in atto alla data di entrata in vigore della presente legge è attuata dalla Regione partecipando, come previsto negli articoli [...] |
Art. 2. Nelle zone determinate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 9 ove viene esteso il servizio, il contributo della Regione per le prestazioni mediche integra quanto già [...] |
Art. 3. Nelle zone del territorio regionale dove, per la scarsa densità di popolazione e le difficoltà viarie, non risulta possibile attuare il servizio di guardia medica nei modi previsti dalla legge [...] |
Art. 4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, al fine di attuare quanto previsto dall'articolo precedente: |
Art. 5. La Giunta regionale assume accordi con l'INAM, che opera d'intesa con gli altri enti mutualistici, e con le competenti organizzazioni mediche, al fine di quantificare l'integrazione prevista [...] |
Art. 6. Nelle zone individuate ai sensi degli artt. 3 e 4 i Comuni od i loro Consorzi possono affidare, compatibilmente con le esigenze del servizio, le funzioni interinali di medico condotto ai medici [...] |
Art. 7. (Omissis) |
§ 2.1.14 - L.R. 30 agosto 1977, n. 37.
Interventi della Regione per l'attuazione del servizio di guardia medica.
(B.U. 14 settembre 1977, n. 37). [1]
L'estensione del servizio di guardia medica oltre le zone in cui è in atto alla data di entrata in vigore della presente legge è attuata dalla Regione partecipando, come previsto negli articoli successivi, anche alla spesa per le prestazioni mediche a carico dell'INAM e degli altri enti mutualistici.
Nelle zone determinate ai sensi dell'art. 2 della
La Giunta regionale è autorizzata, sentita la competente Commissione consiliare, ad assumere accordi con l'INAM, che opera d'intesa con gli altri enti mutualistici, per quantificare il costo oggettivo delle prestazioni mediche e la sua ripartizione tra gli enti stessi e la Regione.
Nelle zone del territorio regionale dove, per la scarsa densità di popolazione e le difficoltà viarie, non risulta possibile attuare il servizio di guardia medica nei modi previsti dalla
1) partecipazione alle spese per le prestazioni mediche mediante integrazione del gettone per il servizio di guardia medica previsto dal vigente accordo INAM-Federazione Nazionale Ordini dei Medici in materia di assistenza medico-generica;
2) corresponsione di contributi finanziari agli enti che gestiscono il servizio e che pongono a disposizione l'automezzo, il servizio telefonico e la valigetta di pronto soccorso con prima dotazione di farmaci.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, al fine di attuare quanto previsto dall'articolo precedente:
1) individua le zone in cui dovrà progressivamente estendersi il servizio e definisce le modalità di esecuzione del servizio stesso nonché gli enti gestori;
2) determina l'ammontare dei contributi previsti dall'art. 3, numero 2) sulla base dei seguenti criteri oggettivi riferiti alle singole zone:
a) numero degli abitanti;
b) superficie;
c) numero dei Comuni.
La Giunta regionale assume accordi con l'INAM, che opera d'intesa con gli altri enti mutualistici, e con le competenti organizzazioni mediche, al fine di quantificare l'integrazione prevista dall'art. 3, numero 1).
Nelle zone individuate ai sensi degli artt. 3 e 4 i Comuni od i loro Consorzi possono affidare, compatibilmente con le esigenze del servizio, le funzioni interinali di medico condotto ai medici incaricati del servizio di guardia medica durante i turni festivi, allo scopo di sostituire i titolari delle condotte nei periodi di riposo.
(Omissis) [2].
[1] Per l’istituzione, vedi
[2] Reca disposizioni finanziarie.