§ 1.7.64 - L.R. 10 luglio 2009, n. 27.
Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.7 autonomie locali
Data:10/07/2009
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 11 della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore [...]
Art. 2.  (Modifica all’articolo 21 della l.r. 24/2008)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 22 della l.r. 24/2008)
Art. 4.  (Modifica all’articolo 28 della l.r. 24/2008)
Art. 5.  (Modifica all’articolo 31 della l.r. 24/2008)
Art. 6.  (Modifica all’articolo 56 della l.r. 24/2008)
Art. 7.  (Finalità)
Art. 8.  (Fondo di riequilibrio)
Art. 9.  (Misure per favorire la ricollocazione del personale in esubero)
Art. 10.  (Norma finanziaria)
Art. 11.  (Dichiarazione di urgenza)


§ 1.7.64 - L.R. 10 luglio 2009, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli comuni) e misure straordinarie per l’attuazione del riordino delle Comunità montane

(B.U. 15 luglio 2009, n. 13)

 

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2008, N. 24 (DISCIPLINA DI RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE, DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE INTERCOMUNALE E NORME A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 11 della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli comuni))

     1. (Omissis) [1].

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 21 della l.r. 24/2008)

     1. (Omissis) [2].

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 22 della l.r. 24/2008)

     1. (Omissis) [3].

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 28 della l.r. 24/2008)

     1. (Omissis) [4].

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 31 della l.r. 24/2008)

     1. (Omissis) [5].

 

     Art. 6. (Modifica all’articolo 56 della l.r. 24/2008)

     1. (Omissis) [6].

 

CAPO II

MISURE STRAORDINARIE PER L’ATTUAZIONE DEL RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE

 

     Art. 7. (Finalità)

     1. In relazione alle particolari esigenze finanziarie determinatesi a carico delle Comunità montane nella prima fase del processo di riordino in attuazione della l.r. 24/2008, tenuto conto in particolare della permanenza in servizio del personale delle preesistenti Comunità montane, la Regione concede contributi straordinari al fine di riequilibrare le risorse finanziarie disponibili alle Comunità montane di nuova costituzione.

 

     Art. 8. (Fondo di riequilibrio)

     1. Per le finalità di cui all’articolo 7, è istituito un fondo di riequilibrio.

     2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente dalla Giunta regionale in funzione di parametri obiettivi di fabbisogno riferiti al personale in servizio al 30 aprile 2009, al fine di integrare i trasferimenti statali e regionali ordinari di natura corrente a favore delle Comunità montane.

     3. Le provvidenze di cui alla presente legge sono previste a partire dall’anno 2009, per un periodo massimo di due esercizi finanziari.

 

     Art. 9. (Misure per favorire la ricollocazione del personale in esubero)

     1. Per la ricollocazione lavorativa del personale in esubero, nei due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le Comunità montane possono stipulare accordi per la copertura, anche in quota parte e per un massimo di due anni, degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale trasferito ad amministrazioni diverse ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

     2. Gli accordi di cui al comma 1 sono stipulati dalla Comunità montana con l’amministrazione presso la quale il lavoratore viene trasferito e devono prevedere, in caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, la restituzione alla Comunità montana delle risorse già trasferite per il pagamento degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale per il periodo successivo alla cessazione dal servizio del lavoratore.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi stipulati dalla Comunità montana con l’amministrazione presso la quale il lavoratore viene trasferito prevedono l’impegno da parte della medesima amministrazione a considerare la somma di cui al comma 1 quale importo che concorre a formare la spesa di personale ai fini del rispetto dei vincoli derivanti dalle rispettive discipline di contenimento della spesa di personale stabilite dalla normativa vigente, con particolare riguardo al rispetto del patto di stabilità interno per gli enti locali ad esso sottoposti.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 10. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 11. (Dichiarazione di urgenza)

     (Omissis)


[1] Sostituisce il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 4 luglio 2008, n. 24.

[2] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 21 della L.R. 4 luglio 2008, n. 24.

[3] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 22 della L.R. 4 luglio 2008, n. 24.

[4] Modifica il comma 3 dell'art. 28 della L.R. 4 luglio 2008, n. 24.

[5] Modifica il comma 2 dell'art. 31 della L.R. 4 luglio 2008, n. 24.

[6] Sostituisce il comma 1 dell'art. 56 della L.R. 4 luglio 2008, n. 24.