§ 1.7.56 - L.R. 7 marzo 2002, n. 9.
Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 e alla legge regionale 21 marzo 1994 n. 12 in materia di riordino territoriale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.7 autonomie locali
Data:07/03/2002
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 38).
Art. 2.  (Modifiche ed integrazioni all’articolo 6).
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 7).
Art. 4.  (Sostituzione dell’articolo 14).
Art. 5.  (Abrogazione dell’articolo 15).


§ 1.7.56 - L.R. 7 marzo 2002, n. 9.

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 e alla legge regionale 21 marzo 1994 n. 12 in materia di riordino territoriale degli enti locali.

(B.U. 3 aprile 2002, n. 6).

 

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1977 n. 44

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 38).

     1. Dopo il quarto comma dell’articolo 38 della legge regionale 28 novembre 1977 n. 44 (norme di attuazione dello Statuto sull’iniziativa e sui referendum popolari) sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

 

CAPO II

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 marzo 1994 n. 12

 

     Art. 2. (Modifiche ed integrazioni all’articolo 6).

     1. Nel comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 12 marzo 1994 n. 12 (disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e incentivi all’unificazione dei comuni) sono abrogate le parole: “motivando circa le ragioni di una eventuale reiezione.”.

     2. Dopo il comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 12/1994 è introdotto il seguente comma:

     (Omissis).

     3. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 6 della l.r. 12/1994 è introdotto il seguente comma:

     (Omissis).

     4. Il comma 7 dell’articolo 6 della l.r. 12/1994 è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 7).

     1. Nel comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 12/1994 le parole: “parere di merito” sono sostituite dalle parole:

     (Omissis).

     2. I commi 3 e 4 dell’articolo 7 della l.r. 12/1994 sono abrogati.

 

     Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 14).

     1. L’articolo 14 della l.r. 12/1994 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Abrogazione dell’articolo 15).

     1. L’articolo 15 della l.r. 12/1994 è abrogato.