§ 1.7.46 - L.R. 2 febbraio 2000, n. 6.
Disposizioni transitorie della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.7 autonomie locali
Data:02/02/2000
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 114).
Art. 2.  (Interpretazione autentica).
Art. 3.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 1.7.46 - L.R. 2 febbraio 2000, n. 6.

Disposizioni transitorie della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) come modificata dalla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 41.

(B.U. 23 febbraio 2000, n. 3).

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 114).

     1. [1]

 

     Art. 2. (Interpretazione autentica).

     1. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 112 della L.R. 18/1999 è da intendersi riferita esclusivamente alle nuove competenze trasferite dallo Stato alla Regione con il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo 1 della legge 15 marzo 1997 n. 59).

     2. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui alla L.R.. 18/1999, individuate in virtù di previgenti normative, coincide con l'entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

 

 


[1] Aggiunge il comma 11 octies, dopo il comma 11 septies dell'art. 114 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18, come modificata dalla L.R. 20 dicembre 1999, n. 41.