§ 1.5.25 - L.R. 8 settembre 1993, n. 45.
Disciplina delle attività contrattuali della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:08/09/1993
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Principi generali).
Art. 2.  (Procedure per le gare).
Art. 3.  (Divieto di suddivisione).
Art. 4.  (Criteri di aggiudicazione).
Art. 5.  (Licitazione privata).
Art. 6.  (Appalto concorso).
Art. 7.  (Trattativa privata).
Art. 8.  (Albo dei fornitori).
Art. 9.  (Stipulazione del contratto).
Art. 10.  (Cauzione).
Art. 11.  (Pagamenti).
Art. 12.  (Liquidazione delle spese).
Art. 13.  (Definizione e aggiornamento degli importi).
Art. 14.  (Controllo sui provvedimenti amministrativi).
Art. 15.  (Appalti di opere pubbliche).
Art. 16.  (Opere urgenti e indifferibili).
Art. 17.  (Gestione dei lavori e liquidazione delle spese).
Art. 18.  (Cottimo fiduciario e amministrazione diretta).
Art. 19.  (Albo nazionale dei costruttori).
Art. 20.  (Istituzione della Commissione tecnica di verifica).
Art. 21.  (Composizione e nomina).
Art. 22.  (Atti soggetti al parere).
Art. 23.  (Compiti della Commissione).
Art. 24.  (Contratti di consulenza).
Art. 25.  (Procedure di conferimento).
Art. 26.  (Albo dei consulenti).
Art. 27.  (Inidoneità e incompatibilità).
Art. 28.  (Riferimento alla normativa statale).
Art. 29.  (Prima revisione dell'Albo).
Art. 30.  (Abrogazione di norme).


§ 1.5.25 - L.R. 8 settembre 1993, n. 45. [1]

Disciplina delle attività contrattuali della Regione.

(B.U. 29 settembre 1993, n. 21).

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Principi generali).

     1. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, si applica a tutti gli appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture, consulenze e prestazioni professionali della Regione.

     2. La Giunta regionale, acquisito il parere del responsabile del procedimento, delibera sulla scelta del metodo e del criterio di aggiudicazione delle relative gare in relazione alla natura dell'opera e della fornitura.

     3. La scelta del metodo e del criterio di aggiudicazione precede l'incarico della progettazione di massima o esecutiva dell'opera, ovvero è contestuale all'approvazione del progetto comprensivo degli elaborati tecnico-amministrativi, ovvero alla relazione proponente il contratto di fornitura.

     4. La Giunta regionale individua il responsabile del procedimento, ai sensi della l.r. 6 giugno 1991, n. 8, che rappresenta l'amministrazione nelle gare e il dirigente che interviene nelle medesime quale ufficiale rogante.

     5. Per gli appalti relativi ad opere, forniture, consulenze e prestazioni concernenti il Consiglio regionale, le competenze che la presente legge attribuisce alla Giunta regionale si intendono attribuite all'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 2. (Procedure per le gare).

     1. Salvo quanto previsto nei successivi artt. 6 e 7, i contratti relativi a forniture, somministrazioni, compravendite, locazioni e appalti, dai quali derivi per la Regione un'entrata o una spesa, devono essere preceduti di regola da licitazione privata tra almeno sette ditte ritenute idonee dall'amministrazione regionale.

 

     Art. 3. (Divieto di suddivisione).

     1. Nessuna fornitura, prestazione od opera può essere artificiosamente suddivisa in più contratti allo scopo di sottrarla alle norme e procedure della presente legge.

TITOLO II

PROCEDURE

 

     Art. 4. (Criteri di aggiudicazione).

     1. Le gare di cui ai successivi articoli vengono aggiudicate in uno dei seguenti modi:

     a) con il metodo di cui all'art. 73 primo comma lettera c) del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 e con il procedimento previsto dal successivo art. 76, commi 1, 2 e 3, senza prefissione di alcun limite di ribasso o aumento, ove previsto;

     b) con uno dei metodi di cui all'art. 1 primo comma lettere b), c), d) ed e) della l. 2 febbraio 1973, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni e con i procedimenti previsti rispettivamente dagli artt. 2, 3, 4, e 5 della medesima legge;

     c) con il metodo e con il procedimento di cui all'art. 29, primo comma, lettera b) del d.l.vo 19 dicembre 1991, n. 406. In tale ipotesi si procede alla nomina della commissione di cui all'art. 6.

 

     Art. 5. (Licitazione privata).

     1. La licitazione privata deve essere preventivamente deliberata dall'organo regionale competente, con l'approvazione contestuale del capitolato speciale d'appalto nel quale sono indicati tutti gli elementi essenziali della fornitura, le condizioni contrattuali ed il metodo prescelto per l'aggiudicazione della gara, nonché l'ammontare della spesa presunta.

     2. Le ditte da interpellare sono individuate con atto del responsabile del procedimento e l'elenco non può essere reso pubblico fino all'aggiudicazione.

     3. Il responsabile del procedimento dispone l'invio delle lettere di invito e di due copie del capitolato speciale d'appalto alle ditte di cui al comma 2, le quali dovranno presentare offerta per iscritto, in busta chiusa, entro il giorno e l'ora stabiliti secondo le modalità contenute nella lettera di invito medesima, allegando una copia del capitolato speciale d'appalto, sottoscritto su ciascun foglio per accettazione dal legale rappresentante, nonché gli altri eventuali documenti richiesti.

     4. Nel giorno, nell'ora e nel luogo stabilito nella lettera d'invito, il responsabile del procedimento, alla presenza del pubblico e di due dipendenti della Regione, dopo aver accertato che i plichi contenenti le offerte non presentano tracce di manomissione, procede all'apertura degli stessi ed a verificare la documentazione in essi contenuta.

     5. Le ditte che non hanno presentato la documentazione conforme a quella richiesta nella lettera d'invito e nel capitolato vengono escluse dalla gara.

     6. I contratti e i processi verbali di aggiudicazione sono ricevuti dall'ufficiale rogante il quale autentica le copie degli atti originali, da lui ricevuti, per ogni effetto di legge e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta.

     7. Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel più breve termine alla stipulazione del contratto da parte del responsabile del procedimento, tranne i casi in cui il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto, e all'assunzione del relativo impegno di spesa.

 

     Art. 6. (Appalto concorso).

     1. Per determinati lavori, servizi o forniture che richiedano una speciale competenza tecnica, artistica o scientifica o per i quali le specifiche caratteristiche del bene, dell'opera o del servizio possano essere determinate solo in linea di massima, l'amministrazione regionale può ricorrere all'appalto concorso.

     2. In tal caso la Giunta regionale fissa le norme di massima, indica l'ammontare della spesa presunta, le procedure da seguire per la pubblicità-notizia di cui all'art. 7 della l. 17 febbraio 1987, n. 80 e successive modificazioni e nomina una apposita commissione composta da:

     a) il dirigente del servizio competente, che la presiede;

     b) due dipendenti regionali di qualifica non inferiore a funzionario con specifica competenza sotto il profili tecnico o, in mancanza e comunque nel caso di appalti di particolare complessità, almeno due esperti esterni di comprovata professionalità.

     3. Il responsabile del procedimento invita le ditte ritenute idonee che ne hanno fatto richiesta a presentare, entro un termine stabilito dalla commissione, i progetti e le condizioni tecniche ed economiche nonché le modalità con le quali siano disposte ad eseguirli.

     4. Scaduto tale termine la commissione procede all'esame dei progetti e formula la proposta di assegnazione dell'appalto, tenendo conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte.

     5. Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali è stato bandito l'appalto concorso, si procede ad altra gara, salvo che non si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 7.

     6. La mancata aggiudicazione non dà luogo ad indennizzo o rimborso, salvo che il bando di concorso disponga diversamente.

     7. Espletata la gara il responsabile del procedimento procede all'aggiudicazione e provvede ad impegnare la relativa spesa.

 

     Art. 7. (Trattativa privata).

     1. La trattativa privata ha luogo quando, dopo aver formalmente interpellato, eccetto i casi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2, almeno tre fornitori iscritti all'albo regionale di cui all'art. 8, si tratta con uno di essi.

     2. Si procede alla trattativa privata nei seguenti casi:

     a) quando si tratti di contratti di valore non superiore a lire 50.000.000. A tali fini le opere, le forniture ed i lavori di uguale natura debbono formare oggetto di unico contratto senza artificiali separazioni o scorpori e le spese continuative sono desunte dalla ragione composta del prezzo e della durata del contratto;

     b) quando le licitazioni siano andate deserte;

     c) quando l'urgenza sia tale da non consentire il ricorso alla licitazione;

     d) per l'acquisto o la locazione di immobili destinati ad uffici o servizi regionali;

     e) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da un unico produttore o da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

     f) quando trattasi di acquisti o noleggi di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di precisione richiesti.

     3. Nessun obbligo deriva alla amministrazione regionale dalla richiesta di preventivi, dalla presentazione e dall'esame delle offerte.

     4. Aggiudicata la gara si procede secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 6.

 

     Art. 8. (Albo dei fornitori).

     1. Per la partecipazione agli appalti e forniture di cui all'art. 1 le imprese e le ditte devono essere iscritte in una delle due sezioni dell'albo regionale dei fornitori, relative ai lavori pubblici ovvero alle pubbliche forniture.

     2. Per l'iscrizione all'albo regionale dei fornitori l'imprenditore deve dimostrare di essere in possesso della capacità tecnica, economica e finanziaria.

     3. Per essere iscritto nella sezione dell'albo relativa agli appalti di lavori pubblici, la capacità di cui al comma 2 è provata mediante le seguenti referenze:

     a) idonee dichiarazioni bancarie in relazione alla natura e all'importo dei lavori;

     b) bilanci o estratti dell'impresa relativi ai due esercizi finanziari immediatamente precedenti l'indizione della gara;

     c) dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e in lavori, dell'impresa degli ultimi tre esercizi.

     4. Per essere iscritto nella sezione dell'albo relativa alle pubbliche forniture la capacità di cui al comma 2 può essere provata mediante:

     a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario;

     b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa;

     c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità;

     d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire ovvero certificati attestanti la qualità del prodotto e la conformità dello stesso alle specifiche norme cui è eventualmente sottoposto.

     5. La iscrizione delle singole ditte all'albo regionale è soggetta a verifica ogni volta che il competente ufficio lo ritenga necessario od opportuno.

     6. Ogni quinquennio è effettuata una revisione generale con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

     7. Possono essere interpellate ditte idonee non iscritte all'albo regionale quando si tratti di lavori urgenti e indilazionabili per eliminare pericoli o danni a beni della Regione, ovvero debbano essere interpellate ditte note in campo nazionale per la loro capacità tecnica e potenzialità economica o quando trattasi di specifiche forniture reperibili sul mercato solo presso alcune ditte specializzate o, infine, quando le ditte iscritte all'albo, che comunque debbono essere interpellate, non raggiungono il numero di sette di cui all'art. 2.

 

     Art. 9. (Stipulazione del contratto).

     1. Espletate le procedure di gara si addiviene alla stipulazione del contratto che può avvenire, a norma delle vigenti disposizioni, nella forma dell'atto pubblico, della scrittura privata, dell'accettazione sottoscritta dalla controparte in calce al verbale di aggiudicazione o con atto separato di accettazione della controparte fornito anche per mezzo di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

     2. I contratti sono sottoscritti per conto della Regione del responsabile del procedimento che provvede anche ad impegnare la relativa spesa.

 

     Art. 10. (Cauzione).

     1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 125 della l.r. 4 novembre 1977, n. 42, la cauzione può essere costituita in uno dei modi di cui all'art. 1 della l. 10 luglio 1982, n. 348.

     2. L'esonero della cauzione è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione da determinarsi in relazione all'importo cauzionale ed al termine preventivamente stabilito per lo svincolo della cauzione stessa.

 

     Art. 11. (Pagamenti).

     1. I contratti possono prevedere pagamenti anticipati, dietro presentazione da parte del beneficiario di specifica fidejussione di banche o di altri istituti ed aziende autorizzate, di importo pari alla somma anticipata maggiorata degli interessi legali.

     Si può prescindere dalla fidejussione per le convenzioni ed i contratti con enti pubblici o con società a partecipazione pubblica, per i contratti di adesione nonché per i contratti di fornitura e di somministrazione di beni o servizi necessari per il normale svolgimento delle attività ed il funzionamento dei servizi della Regione, il cui importo non sia superiore a lire 50.000.000, qualora venga accertata l'impossibilità di ottenere il bene o il servizio senza anticipazioni.

     2. Sono ammessi pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate o dei beni a prestazioni fornite.

     3. Nessun interesse spetta ai contraenti per le somme che debbono anticipare per l'esecuzione dei contratti.

     4. Salvo che per i beni o prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o atto amministrativo, i prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili.

 

     Art. 12. (Liquidazione delle spese).

     1. La liquidazione delle spese conseguenti al contratto avviene con atto del responsabile del procedimento sulla base di idonea documentazione e previo accertamento, effettuato dal dirigente del servizio interessato, della rispondenza della merce debitamente presa in carico negli appositi registri, del lavoro perfettamente eseguito, del servizio reso o della prestazione pattuita.

     2. Con le stesse modalità previste nel comma 1 si provvede alla liquidazione di acconti o di rate sulla base di regolari stati di avanzamento debitamente approvati, sempreché ciò sia previsto dal contratto.

 

     Art. 13. (Definizione e aggiornamento degli importi).

     1. Tutti gli importi cui la presente legge fa riferimento si intendono al netto di ogni imposizione fiscale sui beni oggetto di transazione e di qualsiasi onere aggiuntivo previsto dalle vigenti norme.

     2. Gli importi di cui agli artt. 7, 11, 15, 18, 22 e 25 sono aggiornati annualmente con decorrenza 1 luglio, con deliberazione della Giunta regionale in base alle variazioni subito nell'anno precedente dai numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolati dall'Istituto centrale di statistica.

 

     Art. 14. (Controllo sui provvedimenti amministrativi).

     1. I provvedimenti amministrativi adottati dal responsabile del procedimento sono sottoposti ai controlli previsti dalle disposizioni vigenti per gli atti amministrativi regionali.

TITOLO III

NORME SPECIFICHE PER OPERE PUBBLICHE

 

     Art. 15. (Appalti di opere pubbliche).

     1. Le gare per l'aggiudicazione di lavori di opere pubbliche andate deserte possono essere rinnovate con ammissione di offerte in aumento.

     2. A tali gare debbono essere invitate non meno di quindici imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le categorie ed importi richiesti per essere ammessi a concorrere, nonché iscritte nell'apposito albo regionale dei fornitori, se l'importo a base di appalto non supera lire 500.000.000, e non meno di venti imprese per importi superiori.

     3. Alle gare rinnovate i cui importi consentono la partecipazione di imprese artigiane, dovranno essere invitate almeno quindici imprese iscritte alle Camere di commercio, industria, artigiano ed agricoltura ed iscritte nell'albo regionale dei fornitori.

     4. Espletata la gara, qualora dall'esito della stessa derivi un maggior onere per l'amministrazione regionale, l'organo regionale competente adotta una nuova deliberazione con la quale approva i risultati della gara e provvede in ordine alla copertura della spesa.

 

     Art. 16. (Opere urgenti e indifferibili).

     1. Per le opere pubbliche dichiarate urgenti e indifferibili l'Amministrazione regionale può procedere all'esecuzione mediante trattativa privata quando si tratti di lavori relativi a lotti successivi di progetti generali ed esecutivi approvati e parzialmente finanziati, con le modalità e le procedure di cui all'art. 12 della l. 3 gennaio 1978, n. 1 e successive integrazioni a condizione che il primo appalto sia stato aggiudicato da non oltre tre anni e che i lavori da eseguire possiedano il carattere della ripetitività rispetto a quanto già eseguito.

 

     Art. 17. (Gestione dei lavori e liquidazione delle spese).

     1. Per quanto attiene alla gestione dei lavori ed alla liquidazione delle spese derivanti dal contratto di appalto di opere pubbliche si applicano le norme del regolamento approvato con r.d. 25 maggio 1895, n. 350, le norme di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e della l. 10 dicembre 1981, n. 741 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 18. (Cottimo fiduciario e amministrazione diretta).

     1. Oltre che nei casi di somma urgenza di cui all'art. 70 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, l'amministrazione regionale può provvedere in economia mediante cottimo fiduciario o in amministrazione diretta per l'esecuzione di opere pubbliche di importi inferiore a lire 50.000.000 anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 66 del regio decreto.

     2. Il dirigente regionale delegato alla gestione in economia dei lavori provvede, qualora sia disposta l'esecuzione di essi mediante cottimo fiduciario e all'affidamento dei lavori e alla stipulazione con l'impresa appaltatrice del relativo contratto.

 

     Art. 19. (Albo nazionale dei costruttori).

     1. Per la partecipazione agli appalti relativi alle opere di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui alla l. 10 febbraio 1962, n. 57 istitutiva dell'albo nazionale dei costruttori e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO IV

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA

 

     Art. 20. (Istituzione della Commissione tecnica di verifica).

     1. E' istituita la Commissione tecnica di verifica sulle attività contrattuali di cui all'art. 1. Essa ha il compito di verificare sotto il profilo tecnico-amministrativo, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti, i contratti stipulati ai sensi della presente legge.

 

     Art. 21. (Composizione e nomina).

     1. La Commissione è nominata con deliberazione del Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei votanti ed è composta:

     a) da un magistrato appartenente alla magistratura ordinaria o amministrativa o contabile in quiescenza, scelto fra una terna designata dal Difensore Civico;

     b) da un avvocato esperto in materia amministrativa, scelto fra una terna designata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Genova;

     c) da un ingegnere scelto fra una terna designata dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Genova;

     d) da un dottore commercialista scelto fra una terna designata dal Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti di Genova;

     e) da un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Genova, scelto fra una terna designata dalla Giunta camerale.

     2. Per ogni componente effettivo è nominato, scegliendo nella medesima terna con le stesse procedure, un componente supplente.

     3. Le funzioni di Presidente della commissione sono esercitate dal componente scelto fra i magistrati in quiescenza e, in sua assenza, dal supplente, ovvero, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal più anziano dei componenti effettivi presenti.

     4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale assegnato al Servizio provveditorato ed economato di qualifica non inferiore a funzionario;

     5. I componenti supplenti possono partecipare a tutte le sedute della Commissione, ma nel caso di presenza del componente: effettivo non hanno diritto di voto, né titolo all'indennità.

     6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate le modalità di funzionamento della commissione e il pagamento degli onorari secondo le vigenti disposizioni. A tal fine il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio in corso; per gli esercizi futuri si provvede con legge di bilancio.

 

     Art. 22. (Atti soggetti al parere).

     1. Sono sottoposti al parere della commissione gli atti della Regione, degli enti strumentali, delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere concernenti:

     a) i contratti relativi alle gare di importi superiore a lire 100.000.000;

     b) gli ampliamenti di contratto, le perizie suppletive di importo superiore al 15 per cento dell'importo originario;

     c) i contratti di consulenza per i quali derivi una spesa non inferiore a lire 50.000.000.

     2. Sono, altresì, sottoposti al parere della commissione i contratti quando cinque Consiglieri regionali, con richiesta scritta e motivata, li ritengano viziati.

     3. La commissione fornisce, su richiesta della Giunta, pareri preventivi sulla scelta della procedura da adottare e sui criteri di aggiudicazione delle gare di importo superiore a lire 500.000.000 per i lavori pubblici e a lire 200.000.000 per le forniture.

 

     Art. 23. (Compiti della Commissione).

     1. La commissione ha il compito di:

     a) formulare pareri sui benefici socio-economici relativi all'intervento;

     b) fornire pareri sulle modalità di scelta del contraente;

     c) esprimere pareri sui bandi di gara;

     d) risolvere quesiti specifici posti dall'amministrazione in relazione a particolari problematiche.

     2. La commissione, se richiesta, fornisce pareri anche agli enti locali e agli enti pubblici anche economici operanti nel territorio regionale.

     3. La commissione, entro i termini previsti dalla richiesta da parte del Presidente della Giunta regionale, deve riferire sul risultato delle verifiche. Anche prima di concludere dette verifiche, la commissione può proporre all'amministrazione la sospensione della gara di appalto o dell'esecuzione del contratto ed informare gli organi amministrativi competenti sugli eventuali atti da assumere a tutela della pubblica amministrazione.

     4. Sulla base delle indicazioni formulate dalla commissione e a conclusione delle verifiche, l'amministrazione adotta i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi, dispone d'autorità l'annullamento o la revoca della gara di appalto o la rescissione del contratto d'appalto. In tal caso, al fine di garantire che l'esecuzione dell'opera pubblica, della pubblica fornitura o del pubblico servizio non abbia a subire pregiudizio alcuno, può avvalersi dell'unità specializzata di cui al comma 1 dell'art. 14 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, in l. 12 luglio 1991, n. 203 e successive modificazioni.

     5. La Commissione, al termine di ciascun anno solare, trasmette al Consiglio regionale una relazione sulle risultanze emerse nel corso dell'attività svolta e formula eventuali proposte relative a innovazioni normative o a procedure amministrative da adottare.

TITOLO V

CONSULENZE

 

     Art. 24. (Contratti di consulenza).

     1. Gli incarichi di progettazione e consulenza sono regolati da contratti e disciplinari approvati dalla Giunta regionale.

     2. Si provvede al conferimento di incarichi nei soli casi in cui, sulla base di una specifica relazione dei servizi regionali interessati, risulti che un'esigenza regionale non può essere soddisfatta, nei modi e nei tempi necessari, da parte delle strutture interne, ovvero che le strutture stesse abbiano l'esigenza di un contributo esterno.

     3. I contratti e i disciplinari definiscono l'oggetto dell'incarico, il nome dell'ente, del professionista o della società di consulenza, la spesa da sostenersi sia per far fronte alle obbligazioni contrattuali sia per la realizzazione dell'opera, il tempo entro cui devono essere consegnati il progetto, gli elaborati o gli altri prodotti commissionati, le penali e quanto altro necessario a definire i contenuti dell'apporto professionale e di ingegno.

     4. Di norma, l'attività oggetto d'incarico verrà svolta in stretto contatto con gli uffici regionali, affinché l'incarico produca, oltre agli specifici obiettivi indicati, un arricchimento di competenze del personale regionale. Nella determinazione del compenso si tiene conto di eventuali contributi forniti da persone e strutture della Regione.

     5. Nei casi in cui, per la natura dell'incarico, non sia applicabile il criterio di cui al comma 4, il contratto o il disciplinare ne danno motivatamente atto.

     6. Le consulenze, anche nell'eventualità di un loro perdurare nel tempo, non possono configurarsi come prestazioni di lavoro dipendente.

     7. Nel conferimento di incarichi verranno considerati prioritariamente istituti scientifici o altre strutture pubbliche o a partecipazione pubblica.

 

     Art. 25. (Procedure di conferimento).

     1. La Giunta regionale, nei casi di particolare rilevanza e comunque quando un incarico da affidarsi, o un insieme di incarichi tra loro connessi, superi l'importo di lire 200.000.000, provvede, nei modi meglio visti a pubblicizzare tale proposito, indicando le esigenze dell'amministrazione e, in particolare, i tempi per lo svolgi mento dell'incarico, e ponendo un termine entro il quale soggetti interessati possano segnalare la disponibilità, documentando le proprie competenze ed esperienze.

     2. Il provvedimento di conferimento dell'incarico dà conto dei criteri sulla base dei quali è stata operata la scelta e contiene, in allegato, l'elenco dei soggetti che avevano segnalato la disponibilità.

     3. Nei casi in cui non sia da applicare il comma 1, l'incarico viene conferito a soggetti appartenenti all'albo di cui all'articolo 26.

     4. Di norma, non vengono conferiti incarichi individuali a dipendenti dell'Università, di enti di ricerca pubblici, di pubbliche amministrazioni. Eventuali eccezioni motivano le specifiche circostanze che rendano impossibile il conferimento dell'incarico alla struttura nella quale l'interessato opera.

     5. Ad un singolo consulente, direttamente o tramite società di consulenza, non possono essere affidati incarichi ripetuti per importi che nello stesso anno solare superino l'importo di lire duecento milioni

     6. Il consulente o la società di consulenza cui sia affidato un incarico comunica alla Regione, anche ai fini dell'iscrizione all'anagrafe degli interventi regionali, i nominativi di tutte le persone che contribuiscono allo svolgimento dell'incarico.

     7. Le deliberazioni relative a incarichi di consulenza, con ogni loro allegato, vengono comunicate, entro otto giorni dall'adozione, dalla Giunta alla Presidenza del Consiglio regionale. Le deliberazioni stesse vengono pubblicate, eventualmente per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 26. (Albo dei consulenti).

     1. E' istituito l'albo regionale dei progettisti, dei consulenti e delle società di consulenza, articolato per materie e specializzazioni.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno determinate le materie e le specializzazioni in cui si articola l'albo.

     3. L'iscrizione all'albo avviene dietro presentazione del titolo di studio, in originale o in copia autentica, del certificato di iscrizione ad uno degli ordini o albi professionali, del curriculum vitae e delle eventuali pubblicazioni scientifiche, ovvero dell'atto costitutivo, dello statuto e del certificato non anteriore a tre mesi dalla data del rilascio di iscrizione nel pubblico registro di cui all'art. 33 del codice civile se trattasi di società di consulenza.

     4. Per l'iscrizione all'albo le società di consulenza devono produrre inoltre le documentazioni di cui alla l. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.

     5. La Giunta regionale, con apposito provvedimento da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, provvede ad iscrivere i liberi professionisti e le società ritenuti idonei e a cancellare quelli per i quali intervenga una delle cause di inidoneità.

     6. L'albo è tenuto dal competente servizio, individuato nella deliberazione di cui al comma 2, che ogni due anni ne propone alla Giunta regionale l'aggiornamento e l'integrazione. Lo stesso servizio provvede alla tenuta del registro delle consulenze assegnate e dei relativi compensi liquidati.

 

     Art. 27. (Inidoneità e incompatibilità).

     1. Non possono essere iscritti nell'albo dei consulenti, e se iscritti decadono, i professionisti che si trovino in uno dei casi di cui alla l. 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni e le società per le quali siano intervenuti i provvedimenti dell'autorità di cui all'art. 29 del codice civile.

     2. Non possono essere consulenti della Regione i componenti di organi e comitati tecnici di controllo che operano all'interno dell'ente.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 28. (Riferimento alla normativa statale).

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme statali in materia.

 

     Art. 29. (Prima revisione dell'Albo).

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge si provvede ad effettuare la revisione dell'Albo dei fornitori della Regione.

 

     Art. 30. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     1) l.r. 22 giugno 1983, n. 26 «Disciplina delle attività contrattuali della Regione»;

     2) l.r. 14 luglio 1988, n. 32 «Modifiche alla l.r. 22 giugno 1983, n. 26 concernente la disciplina delle attività contrattuali della Regione».

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 18 della L.R. 6 aprile 1999, n. 12, salvo quanto previsto dall'art. 16 della stessa L.R. 12/99.