Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali e gruppi consiliari |
Data: | 24/02/1999 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazione dell'articolo 2). |
Art. 2. (Modifiche dell'articolo 5). |
Art. 3. (Modifiche e integrazioni dell'articolo 7). |
Art. 4. (Norma transitoria). |
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 1.3.36 - L.R. 24 febbraio 1999, n. 6.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 "Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari". Disposizioni transitorie per l'anno 1998.
(B.U. 3 marzo 1999, n. 4).
Art. 1. (Integrazione dell'articolo 2). [1]
Art. 2. (Modifiche dell'articolo 5). [2]
Art. 3. (Modifiche e integrazioni dell'articolo 7). [3]
Art. 4. (Norma transitoria).
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene erogato a ciascun Gruppo consiliare un importo equivalente alla differenza tra quanto complessivamente corrisposto al Gruppo stesso con riferimento al primo trimestre 1998 e quanto attualmente dovuto per un trimestre al medesimo Gruppo in applicazione della
2. La presentazione del rendiconto, di cui all'articolo 4 bis della
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
[1] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 2 della
[2] Sostituisce il comma 2, art. 5, della
[3] Modifica il comma 1 e aggiunge il comma 8, art. 7, nella