§ 1.3.36 - L.R. 24 febbraio 1999, n. 6.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 "Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.3 consiglieri regionali e gruppi consiliari
Data:24/02/1999
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Integrazione dell'articolo 2).
Art. 2.  (Modifiche dell'articolo 5).
Art. 3.  (Modifiche e integrazioni dell'articolo 7).
Art. 4.  (Norma transitoria).
Art. 5.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 1.3.36 - L.R. 24 febbraio 1999, n. 6.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 "Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari". Disposizioni transitorie per l'anno 1998.

(B.U. 3 marzo 1999, n. 4).

 

Art. 1. (Integrazione dell'articolo 2). [1]

 

     Art. 2. (Modifiche dell'articolo 5). [2]

 

     Art. 3. (Modifiche e integrazioni dell'articolo 7). [3]

 

     Art. 4. (Norma transitoria).

     1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene erogato a ciascun Gruppo consiliare un importo equivalente alla differenza tra quanto complessivamente corrisposto al Gruppo stesso con riferimento al primo trimestre 1998 e quanto attualmente dovuto per un trimestre al medesimo Gruppo in applicazione della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. La presentazione del rendiconto, di cui all'articolo 4 bis della l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'esercizio 1998 viene prorogata al 31 marzo 1999.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

 

 


[1] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 2 della L.R. 19 dicembre 1990 n. 38.

[2] Sostituisce il comma 2, art. 5, della L.R. 19 dicembre 1990 n. 38.

[3] Modifica il comma 1 e aggiunge il comma 8, art. 7, nella L.R. 19 dicembre 1990 n. 38.