§ 1.1.41 - L.R. 16 dicembre 1997, n. 49.
Istituzione di un ufficio a Bruxelles per i rapporti con le istituzioni comunitarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:16/12/1997
Numero:49


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Organizzazione e personale).
Art. 3.  (Trattamento economico).
Art. 4.  (Dipendenza funzionale).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 1.1.41 - L.R. 16 dicembre 1997, n. 49.

Istituzione di un ufficio a Bruxelles per i rapporti con le istituzioni comunitarie.

(B.U. 7 gennaio 1998, n. 1).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Liguria, al fine di intrattenere un efficace sistema di rapporti con le istituzioni comunitarie e di partecipare al processo di integrazione europea, istituisce una sede a Bruxelles.

     2. L'ufficio di cui al comma 1 opera quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo ed operativo tra le strutture regionali e gli uffici, gli organismi e le istituzioni comunitarie.

     3. Nell'espletamento della propria attività l'ufficio di cui al comma 1 assicura altresì il più efficiente collegamento della Regione con la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione Europea.

 

     Art. 2. (Organizzazione e personale).

     1. La Giunta regionale provvede alla organizzazione dell'ufficio e può concordare che la propria sede sia comune con altre Regioni, italiane ed europee, per rafforzare, condividendole, le strategie verso le istituzioni comunitarie.

     2. La Giunta regionale può utilizzare personale e mezzi propri o stipulare convenzioni con enti ed organismi di comprovata esperienza internazionale e in particolare comunitaria anche ai fini della direzione e dell'organizzazione dei mezzi necessari alla sede.

     3. Gli Enti locali, gli organismi e le diverse istituzioni liguri possono essere parte attiva della sede regionale a Bruxelles e usufruire dei suoi servizi, compartecipando finanziariamente oppure concludendo convenzioni con la Regione.

 

     Art. 3. (Trattamento economico).

     1. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale di ruolo assegnato ed in servizio preso la sede a Bruxelles è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede del servizio all'estero.

     2. Detta indennità, da determinarsi con atto di Giunta, è ragguagliata nel massimo a quella spettante, per analoga qualifica funzionale, al personale statale del Ministero degli Affari Esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero.

 

     Art. 4. (Dipendenza funzionale).

     1. L'ufficio istituito ai sensi della presente legge risponde direttamente al dirigente della struttura di competenza e può essere previsto, per periodi determinati, il distacco presso lo stesso di personale delle diverse strutture regionali.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     (Omissis).