§ 1.1.35 - L.R. 27 aprile 1995, n. 37.
Interventi per l'educazione alla legalità, alla democrazia e ai valori fondamentali della Costituzione.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:27/04/1995
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Soggetti beneficiari).
Art. 3.  (Convenzioni).
Art. 4.  (Concessione del patrocinio regionale).
Art. 5.  (Modalità di presentazione delle domande).
Art. 6.  (Approvazione delle domande).
Art. 7.  (Obblighi dei beneficiari dei contributi regionali).
Art. 8.  (Norma transitoria).
Art. 9.  (Norma finanziaria).


§ 1.1.35 - L.R. 27 aprile 1995, n. 37. [1]

Interventi per l'educazione alla legalità, alla democrazia e ai valori fondamentali della Costituzione.

(B.U. 17 maggio 1995, n. 11).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Liguria, per contribuire all'educazione alla legalità, allo sviluppo della coscienza civile e democratica dei cittadini, alla diffusione dei valori che sono alla base della Costituzione repubblicana, sostiene, attraverso l'erogazione di contributi, progetti a valenza regionale che abbiano tali finalità e che siano rivolti in particolare al mondo della scuola e delle fasce giovanili.

 

     Art. 2. (Soggetti beneficiari).

     1. Possono usufruire dei contributi di cui all'articolo 1 associazioni, enti, istituti di ricerca operanti sul territorio ligure, nonché le associazioni legalmente costituite di studenti, di insegnanti, di genitori, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo e che abbiano già svolto programmi di iniziative culturali.

     2. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi prioritariamente ai progetti che vedono la compartecipazione di più associazioni di cui al comma 1.

 

     Art. 3. (Convenzioni).

     1. La Regione Liguria può stipulare apposite convenzioni con l'Università e con l'IRRSAE Liguria al fine di predisporre programmi di iniziative o ricerche aventi le finalità previste dalla presente legge e a sostegno di progetti didattico-educativi promossi dagli istituti scolastici, anche con l'erogazione di borse di studio.

 

     Art. 4. (Concessione del patrocinio regionale).

     1. La Regione Liguria concede il patrocinio ad iniziative che abbiano le finalità di cui all'articolo 1 con le modalità previste dall'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7 (norme per la promozione culturale) e successive modificazioni.

 

     Art. 5. (Modalità di presentazione delle domande).

     1. Le domande di contributo devono essere presentate alla Regione Liguria entro il 30 novembre di ogni anno e devono contenere:

     a) la documentazione relativa alla natura giuridica, alle finalità e alle caratteristiche organizzative del soggetto richiedente;

     b) una relazione concernente i progetti presentati, corredati dal relativo preventivo finanziario;

     c) un piano di finanziamento dei progetti medesimi, da cui risulti la copertura, al momento della presentazione della domanda, di almeno la metà della spesa preventivata con fondi propri o di altri enti pubblici e privati;

     d) l'indicazione del periodo di svolgimento delle singole iniziative.

 

     Art. 6. (Approvazione delle domande).

     1. La Giunta regionale approva i progetti presentati, dopo aver acquisito il parere del Comitato tecnico previsto dall'articolo 8 della legge regionale 7/1983 e successive modificazioni.

     2. I contributi di cui all'articolo 1 possono essere corrisposti dalla Regione Liguria nella misura massima del cinquanta per cento del costo complessivo di ciascun progetto presentato.

 

     Art. 7. (Obblighi dei beneficiari dei contributi regionali).

     1. I soggetti destinatari dei contributi a conclusione del programma presentato sono tenuti a presentare alla Regione Liguria un rendiconto delle iniziative svolte con il sostegno del contributo regionale.

     2. I soggetti inadempienti sono esclusi dai contributi eventualmente richiesti per iniziative con le finalità previste dalla presente legge nell'anno successivo a quello sul quale hanno ottenuto un contributo.

     3. ln caso di mancata realizzazione totale o parziale del progetto presentato e ammesso a contributo, la Giunta regionale dispone la revoca del contributo e il recupero totale o parziale nella misura della parte non realizzata.

     4. Il soggetto inadempiente, con il medesimo provvedimento, viene escluso dalla ammissione al contributo regionale eventualmente richiesto per l'anno successivo a quello nel quale ha ottenuto il contributo oggetto di revoca totale o parziale.

 

     Art. 8. (Norma transitoria).

     (Omissis).

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     (Omissis).


[1] Legge abrogata dall'art. 36 della L.R. 31 ottobre 2006, n. 33, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all’art. 11 e salvo quanto previsto dall’art. 8 e dall’art. 32 della stessa L.R. 33/2006.