§ 6.2.27 – L.R. 24 ottobre 1995, n. 50.
Disposizioni urgenti per l'attuazione del programma triennale CIPE.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 norme finanziarie
Data:24/10/1995
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Procedure interessate.
Art. 3.  Procedimento.


§ 6.2.27 – L.R. 24 ottobre 1995, n. 50. [1]

Disposizioni urgenti per l'attuazione del programma triennale CIPE.

(B.U. 27 ottobre 1995, n. 29 - S.O. n. 4).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge si applica ai progetti di sviluppo, riguardanti zone interne, della Regione Lazio, finanziati dal Comitato

Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, con deliberazione 21 dicembre 1989, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1990, n. 24.

 

     Art. 2. Procedure interessate.

     1. Per consentire di rendere attuabili tutti gli interventi approvati dal CIPE con la citata deliberazione del 21 dicembre 1989, si considerano validi ed efficaci tutti gli atti amministrativi adottati dagli enti beneficiari dei finanziamenti CIPE nel periodo intercorso tra il 31 gennaio 1990 ed il 9 giugno 1990 data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 1990, n. 1209.

 

     Art. 3. Procedimento.

     1. Tutti gli enti beneficiari dei finanziamenti CIPE inclusi nel programma approvato con la deliberazione del 21 dicembre 1989, che abbiano adottato atti amministrativi concernenti le procedure di attuazione dei progetti di cui all'articolo 2, sono tenuti a darne comunicazione all'Assessorato Economia e finanza regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della presente legge.

     2. L'Assessorato di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione:

     a) accerta che gli atti di cui al comma 1, abbiano riportato il visto di esecutività previsto dal proprio regime di controllo di legittimità;

     b) convoca i legali rappresentanti degli enti beneficiari al fine di dare concreta attuazione agli interventi di sviluppo delle zone interne mediante l'adozione di tutti gli atti conseguenziali.


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 giugno 2017, n. 6.