§ 5.16.20 - L.R. 20 settembre 1993, n. 50.
Celebrazione del centenario della nascita di Giuseppe Di Vittorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.16 celebrazioni e ricorrenze
Data:20/09/1993
Numero:50


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di celebrare il centenario della nascita di Giuseppe Di Vittorio la Regione promuove la realizzazione di una mostra antologica sull'opera del maestro Carlo Levi.
Art. 2.      1. L'organizzazione della mostra è affidata alla CGIL Camera del lavoro territoriale di Roma, che provvederà alla gestione del finanziamento regionale dell'iniziativa.
Art. 3.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1993.


§ 5.16.20 - L.R. 20 settembre 1993, n. 50.

Celebrazione del centenario della nascita di Giuseppe Di Vittorio.

(B.U. 30 settembre 1993, n. 27, S.O. n. 3).

 

Art. 1.

     1. Al fine di celebrare il centenario della nascita di Giuseppe Di Vittorio la Regione promuove la realizzazione di una mostra antologica sull'opera del maestro Carlo Levi.

 

     Art. 2.

     1. L'organizzazione della mostra è affidata alla CGIL Camera del lavoro territoriale di Roma, che provvederà alla gestione del finanziamento regionale dell'iniziativa.

     2. La CGIL - Camera del lavoro territoriale di Roma provvede entro novanta giorni dal termine della manifestazione a trasmettere all'Assessorato alla cultura della Regione Lazio analitica rendicontazione delle spese sostenute.

     3. La Giunta regionale con proprio provvedimento determinerà le modalità di erogazione delle somme stanziate.

 

     Art. 3.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno finanziario 1993.

     2. La suddetta somma iscritta in termini di competenza al capitolo n. 44333 che viene istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 con la seguente denominazione: «Celebrazione del centenario della nascita di Giuseppe Di Vittorio».

     3. Alla copertura della somma occorrente si fa fronte mediante riduzione dell'importo di lire 300 milioni del capitolo n. 29001, lettera b), elenco n. 4 «Fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi».