Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.14 informazione e cultura |
Data: | 31/10/1994 |
Numero: | 54 |
Sommario |
Art. 1. 1. La lettera e), dell'articolo 2, della legge regionale 21 giugno 1990, n. 82, laddove prevede che la Regione individua nella «Valorizzazione delle aree di vocazione agricola cui mantenere la [...] |
Art. 2. 1. Ai fini del «Progetto agricoltura» di cui all'articolo 3, lettera f) della legge regionale n. 82 del 1990 la protezione, riqualificazione e rilancio delle produzioni agricole deve assicurare [...] |
§ 5.14.72 - L.R. 31 ottobre 1994, n. 54.
Interpretazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 21 giugno 1990, n. 82.
(B.U. 19 novembre 1994, n. 32).
1. La lettera e), dell'articolo 2, della
1. Ai fini del «Progetto agricoltura» di cui all'articolo 3, lettera f) della
2. Per quanto attiene all'azienda agricola del Cavaliere, il rilancio produttivo della stessa deve avvenire anche esso attraverso una migliore ed equilibrata utilizzazione dei terreni nell'ambito dei quali vengano conservati all'attuale destinazione d'uso solo le aree dell'azienda che abbiano «vocazione agricola».
3. Il rilancio produttivo dell'azienda, altresì, dovrà essere perseguito, oltre che con un particolare ricorso ad opportune azioni di agriturismo, mediante la diversificazione e la migliore utilizzazione dei suoi terreni, le quali non escludono che parte del territorio dell'azienda possa essere destinata ad iniziative ed utilizzazione diverse che consentano un miglior dimensionamento dell'azienda stessa, nonché con l'introduzione di nuove entrate, il più economico perseguimento del suo rilancio.